Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24095 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 30/10/2020), n.24095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

F.C., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

stesa a margine del ricorso, dall’Avv. Giovanni Levati del Foro di

Perugia, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata

presso lo studio dell’Avv. Donatella Cillis, alla via Tuscolana n.

1020, ed. 107/E, in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 128, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, il giorno 17.4.2013, e pubblicata il 10.6.2013;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consiglier

Paolo Di Marzio.

La Corte osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate accertava nei confronti della Srl F. Automobili, il cui capitale sociale era ripartito tra due soli soci, un maggior reddito d’impresa conseguito in relazione agli anni 2005 e 2006. All’odierno ricorrente F.C. erano perciò notificati gli avvisi di accertamento relativi alla percezione del reddito consequenziale alla distribuzione dei proventi societari, recanti nn. (OMISSIS) (2005), e (OMISSIS) (2006).

Il contribuente impugnava gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che riuniva i ricorsi e li respingeva.

F.C. impugnava la decisione assunta dalla CTP innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, contestando l’invalidità degli avvisi di accertamento in conseguenza dalla mancata allegazione e notifica del Processo Verbale di Costatazione redatto nei confronti della società F. Srl cui gli atti a lui notificati si riferivano “per relationem”. Riproponeva, quindi, “le argomentazioni contenute nell’atto d’appello proposto dalla F. Automobili Srl… facendo proprie tutte le argomentazioni ivi contenute” (sent. CTR, p. II). La CTR riteneva di non procedere alla riunione dei giudizi proposti dalla società e dal socio in relazione agli stessi anni d’imposta, stante l’autonomia degli accertamenti tributari emessi nei loro confronti. Osservava quindi che in una società con ristretta base partecipa-tiva deve ritenersi che tutti i soci conoscano degli atti rilevanti ai fini impositivi notificati alla società. Non avendo il ricorrente neppure fornito la prova della utilizzazione dell’accertato maggior reddito societario per finalità diversa dalla distribuzione tra i soci, la CTR rigettava le impugnazioni proposte dal contribuente e confermava la validità ed efficacia degli avvisi di accertamento notificati nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate.

Avverso la decisione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha proposto ricorso per Cassazione F.C., affidandosi ad un motivo di gravame. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il suo motivo di ricorso, dichiaratamente proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente censura la impugnata decisione della CTR per essere incorsa nella violazione dell’art. 24 Cost., nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè nel vizio di “erronea e carente motivazione in merito alla eccepita mancata allegazione e mancata conoscenza del PVC dell’Agenzia delle Entrate elevato nei confronti della F. Automobili Srl il 20.4.2009” (ric., p. 5).

2.1. – Mediante il suo motivo di ricorso introdotto contestando, in realtà, sia la violazione di legge che il vizio di motivazione, il ricorrente si duole che la CTR abbia ritenuto di poter affermare la validità degli avvisi di accertamento relativi al conseguimento di un maggior reddito da partecipazione alla società F. Srl, società avente ristretta base partecipativa, emessi dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti, sebbene non gli sia mai stato notificato il Processo Verbale di Costatazione redatto neì confronti della società. In materia la CTR ha affermato di condividere la valutazione del giudice di primo grado secondo cui in una società avente ridotta base parteci-pativa può ritenersi la conoscenza da parte di ogni socio degli atti rilevanti ai fini impositivi notificati all’ente collettivo, quindi anche dei Processi Verbali di Costatazione. In ogni caso, alla notifica degli accertamenti tributari emessi nei confronti di F.C., l’Agenzia aveva allegato la copia degli avvisi di accertamento notificati alla società, che riportavano i dati essenziali estratti dai Processi Verbali di Costatazione e risultavano anche “ampiamente illustrati i motivi dei rilievi conseguenti” (cfr. sent. CTR, p. IV). Il contribuente non si confronta con la motivazione proposta dalla CTR, non indica perchè gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società, e pure a lui notificati, dovrebbero ritenersi insufficienti per poter compiutamente articolare le proprie difese.

Contesta il contribuente, a proposito del Pvc non notificatogli, che “errano i giudici territoriali poichè in realtà il fisco, qualora non adempia l’obbligo di materiale allegazione, non può riportare “sostanzialmente” l’atto richiamato, operandone un personale riassunto…” (ric., p. 11), ma l’argomento non è fondato, perchè non vi è obbligo legale dell’Ente impositore di notificare al socio il Pvc redatto nei confronti della società, essendo piuttosto l’Ente impositore tenuto a motivare adeguatamente i propri atti, ma il contribuente neppure illustra in che cosa risultasse carente la motivazione dell’avviso di accertamento redatto nei confronti della società, che era richiamato nell’atto impositivo redatto nei confronti del socio, e gli è stato notificato insieme a quest’ultimo.

Neppure deve trascurarsi, del resto, come questa Corte di legittimità abbia avuto recentemente occasione di confermare che “in tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, giacchè il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi”, Cass. sez. VI-V, ord. 4.6.2018, n. 14275, esprimendosi, in materia di società di persone, un principio che merita di essere esteso, per identità di ratio, anche alle società a responsabilità limitata.

Può pertanto enunciarsi il principio di diritto secondo cui “In tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società a responsabilità limitata, ancorchè solo a quest’ultima notificato, giacchè il socio non partecipante all’amministrazione, ai sensi dell’art. 2476 c.c., comma 2, ha il diritto di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi, incluso il processo verbale di costatazione redatto nei confronti della società” (in senso conforme cfr. Cass. sez. V, 21.11.2018, n. 30069, non massimata, p. 3).

Il ricorso proposto da F.C. deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso proposto da F.C., e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese di lite del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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