Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24095 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 26/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 26/09/2019), n.24095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27880/2014 proposto da:

A.T., A.F., A.E.,

M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 31,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA FLAUTI, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANDREA GORGONI;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A., già EQUITALIA ESATRI S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 238/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/05/2014 R.G.N. 319/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello Milano, con sentenza del 20 maggio 2014, ha accolto l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza di primo grado e ha rigettato le opposizioni alle cartelle esattoriali per maggiori contributi previdenziali dovuti, a fronte del maggior reddito accertato dall’Agenzia delle entrate in capo alla società O.R.A.P. s.n.c. di A.T., M.A. & C., e in capo ai singoli soci, per l’anno 1999.

2. Per la Corte di merito, esclusa l’illegittimità delle cartelle esattoriali emesse sulla base di un accertamento asseritamente annullato nel giudizio tributario, stante l’estraneità dell’INPS a detto procedimento, la pendenza del contenzioso tributario cui l’INPS era estraneo non comportava alcuna nullità o illegittimità dell’iscrizione a ruolo eseguita dall’INPS, nè la cartella era indeterminata o carente di motivazione; inoltre, la definizione della lite fiscale con l’Agenzia delle entrate, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, non travolgeva il debito contributivo, in difetto di una previsione espressa e per il carattere di indisponibilità del rapporto previdenziale non aveva effetto estintivo sulla diversa pretesa contributiva risultata definitivamente riconosciuta nell’accertamento, senza modifica, del reddito posto a base della contribuzione pretesa; l’accertamento fiscale, divenuto definitivo per effetto dell’accoglimento della domanda di definizione della lite fiscale pendente, conteneva gli elementi presuntivi valutati ai fini della determinazione del maggior reddito del contribuente rispetto al quale scaturiva il calcolo dei contributi eccedenti il minimale oggetto dell’avviso impugnato; l’atto di accertamento non annullato dai competenti organi continuava a produrre effetti giuridici (e nella specie, peraltro, la declaratoria di annullamento dell’accertamento nel giudizio tributario di gravame era stata cassata, con rinvio, dalla Corte di legittimità).

3. Avverso tale sentenza ricorrono A.T. ed altri tre litisconsorti in epigrafe indicati, con ricorso affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a. Equitalia Nord s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, commi 2 e 3 e art. 25, comma 1, lett. b), per la ritenuta legittimità dell’iscrizione a ruolo del credito contributivo radicato su un accertamento dell’Agenzia delle entrate impugnato dal contribuente; assumono l’illegittimità delle iscrizioni effettuate in pendenza dei giudizi aventi ad oggetto la legittimità degli atti di accertamento presupposti, effettuate prima del decorso del termine di 30 giorni dall’avvenuta ricezione, da parte del contribuente, dell’avviso bonario; deducono, inoltre, la nullità delle cartelle di pagamento notificate da Equitalia in un momento posteriore all’annullamento degli avvisi di accertamento da parte della commissione tributaria, avvisi dai quali i pretesi contributi traevano origine.

5. Il motivo, con il quale peraltro si invoca la pendenza di azione giudiziaria nei confronti di altra parte e innanzi ad altra giurisdizione, è inammissibile per difetto di interesse per avere la Corte del gravame statuito sulla fondatezza dell’obbligazione contributiva in coerenza con il consolidamento insegnamento per cui l’opposizione avverso la cartella esattoriale o l’iscrizione a ruolo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento d’ iscrizione a ruolo non esime il giudice dall’accertamento, nel merito, della fondatezza dell’obbligazione contributiva (cfr., da ultimo, fa le tante, Cass. n. 5756 del 2019 ed i precedenti ivi richiamati).

6. Con il secondo mezzo d’impugnazione, deducendo violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2, in correlazione con l’art. 282 c.p.c., i ricorrenti denunciano la violazione delle predette disposizioni, afferenti all’esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie, alla stregua delle quali, una volta accolto il ricorso proposto dal contribuente, l’amministrazione ha l’obbligo di rimborsare, d’ufficio, quanto dalla stessa eventualmente riscosso nelle more del procedimento giudiziario sulla scorta dell’atto impositivo impugnato, risultando disatteso, dalla Corte territoriale, il consolidato principio per cui l’annullamento dell’atto amministrativo presupposto determina la caducazione automatica di quello consequenziale che trova il suo antecedente logico nell’atto annullato.

7. Il motivo è da rigettare perchè le censure traggono origine sulla pretesa violazione di disposizioni relative al processo tributario, destinate quindi all’amministrazione parte di quel procedimento e, come tali, non produttive di effetti nei confronti dell’ente previdenziale che, fra l’altro, non avrebbe nulla da rimborsare per non avere i contribuenti pagato alcuna somma a titolo di contribuzione previdenziale.

8. Con il terzo motivo i ricorrenti, deducendo violazione dell’art. 2697 c.c. in correlazione con il D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito in L. n. 111 del 2011, assumono che la peculiare definizione della lite fiscale, con il pagamento di una somma forfetaria ma senza alcun accertamento o riconoscimento nel merito, non rende in alcun modo definitivo l’accertamento e lamentano l’erronea applicazione della regola dell’onere della prova perchè l’INPS avrebbe dovuto provare, in giudizio, la pretesa contributiva non potendo più fare affidamento sull’avviso di accertamento dell’agenzia delle entrate.

9. Il motivo è da rigettare.

10. La questione controversa attiene agli effetti della definizione concordata della lite tributaria sull’obbligazione contributiva previdenziale e all’esito dell’accertamento da cui è derivata la maggiore pretesa contributiva.

11. La definizione ha ad oggetto esclusivamente, come recita il D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv., con modificazioni, in L. n. 111 del 2011, “le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio” e si perfeziona “a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16”.

12. Gli importi sono diversificati in base al valore e alla fase della lite ed è lo stesso legislatore a chiarire, con la L. n. 289 del 2002, art. 16, cosa debba intendersi per valore della lite, vale a dire “l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati”.

13. Il tenore letterale delle due norme in cui si inscrive l’istituto della definizione concordata delle lite fiscali (D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 e L. n. 289 del 2002, art. 16) e la finalità espressamente indicata dal legislatore nella rubrica dell’art. 39, recante “disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria” inducono a ravvisare nella definizione agevolata delle liti tributarie l’esclusiva natura deflativa del contenzioso tributario – di valore inferiore a 20.000 Euro e già pendente alla data del 31 dicembre 2011 – allo scopo di liberare e concentrare le risorse dell’Agenzia delle Entrate sulla proficua e spedita gestione dei procedimenti di natura precontenziosa di cui dello stesso art. 39, comma 9, attraverso il pagamento di un importo percentualmente ridotto del tributo oggetto della lite.

14. Prova ne è che alla deflazione del contenzioso previdenziale il D.L. n. 98, ha dedicato l’art. 38, nel quale fin dalla rubrica, recante “disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale”, è chiarito l’ambito applicativo, ribadito, nel periodo di apertura del comma 1, con il fine di “deflazionare il contenzioso previdenziale” (cit. D.L. n. 98, art. 38, comma 1, primo periodo).

15. La ripartita collocazione delle disposizioni tra gli articoli orienta l’interprete nel tenere su piani distinti le misure deflative, del contenzioso fiscale e previdenziale.

16. Inoltre, nel testo dell’art. 39, non si rinviene alcun elemento che permetta di saldare le due disposizioni al punto da ritenere che la definizione concordata del giudizio tributario estenda gli effetti sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo accertato dall’Agenzia ai fini extrafiscali, quali i contributi previdenziali calcolati a percentuale sul reddito.

17. Neanche appare percorribile una diversa soluzione interpretativa, in via analogica, in quanto il chiaro dettato normativo è effetto di una precisa scelta del legislatore che, là dove ha inteso estendere ai contributi previdenziali gli effetti della definizione degli accertamenti compiuti dall’Agenzia delle Entrate, lo ha previsto espressamente, come per la mediazione introdotta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis, aggiunto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 9, successivamente modificato dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 611, lett. a), (da ultimo sostituito dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. l), a decorrere dal 1 gennaio 2016) o l’accertamento definito con adesione (D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 3).

18. Diversamente da tali istituti, comportanti una rideterminazione del reddito imponibile, l’unico effetto della definizione agevolata cit. D.L. n. 98, ex art. 39, comma 12, è costituito dalla chiusura della lite fra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate a fronte del pagamento di un importo pari ad una percentuale ridotta dell’imposta in contestazione.

19. La definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell’atto di accertamento dell’Agenzia e non importa definitività, propriamente detta, dell’accertamento compiuto dall’Agenzia ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS a percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata.

20. Ciò nondimeno l’accertamento conserva valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida sul riparto dell’onere probatorio.

21. Questa Corte di cassazione (v., fra le altre, Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018) ha già avuto modo di affermare che tale accertamento costituisce, anche in riferimento all’obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione del loro avveramento, posto che l’accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell’importo pagato.

22. Come già chiarito da questa Corte (v. Cass. n. 17769 del 2015), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell’Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti.

23. Inoltre il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, emanato in attuazione della Legge Delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l’unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (L. n. 662 del 1996, art. 3 comma 134, lett. b)) ha disposto che: “Per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che… devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”.

24. Ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l’Agenzia delle Entrate svolge un’attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all’Inps.

25. In caso di mancato pagamento l’Inps procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997).

26. Si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in cui gli atti di accertamento disposti dall’Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS, nonchè di assicurare l’unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all’Istituto (cfr. anche D.L. n. 70 del 2011, conv., con modificazioni, in L. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t).

27. Del resto già con Cass. n. 8379 del 2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3) l’accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall’ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l’Agenzia delle entrate.

28. La giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del 2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta che all’IVA, la legge – rispettivamente del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti.

29. Pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e c.c. e segg. e art. 2697 c.c., comma 2 (v., fra le altre, Cass. n. 9784 del 2010).

30. Va anche ricordato, per completezza, che “in tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile, in sede di legittimità, la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento” (così Cass. n. 9108 del 2012).

31. In definitiva, dalla portata presuntiva dell’accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell’accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo.

32. In mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall’obbligato, evidentemente l’atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l’avveramento del fatto nello stesso contenuto.

33. Pertanto, una volta che l’INPS abbia invocato tale accertamento, del quale a quanto detto va aggiunto che, diversamente dai verbali ispettivi (frutto ed espressione di attività investigativa), costituisce applicazione di parametri matematici volti a verificare l’esistenza di redditi ulteriori, esso può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistito da prove di segno contrario.

34. Nella specie la Corte territoriale si è uniformata ai predetti principi giacchè, riconosciuta la permanenza nell’ordinamento giuridico dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate all’esito della definizione agevolata della lite fiscale, e la sua valenza probatoria ai fini dell’accertamento del credito contributivo per cui è causa, ha ritenuto detto accertamento idoneo a fondare la pretesa contributiva in assenza di elementi e di qualsivoglia specifica contestazione degli obbligati.

35. Infine è da rigettare anche l’ultimo mezzo d’impugnazione, per difetto d’interesse e per quanto detto nella disamina del primo motivo, trattandosi di censura, per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3, in correlazione con il D.M. n. 321 del 1999, art. 2, con la quale viene reiterata l’eccezione preliminare di nullità della cartella per indeterminatezza e carenza assoluta di motivazione.

36. In conclusione il ricorso va rigettato.

37. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore dell’INPS, seguono la soccombenza; non si provvede alla regolazione delle spese per la parte rimasta intimata.

38. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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