Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24095 del 24/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24095 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 19573-2008 proposto da:
TROISE SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA G. PALUMBO 26, presso lo studio dell’avvocato
PROFILI ARMANDO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RAFFAELE RIGITANO, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013
2444

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

Data pubblicazione: 24/10/2013

studio

dell’avvocato

FIORILLO

LUIGI,

che

la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controrlcorrente

avverso la sentenza n. 3976/2007 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/07/2007 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
udito l’Avvocato SADURNY CLAUDIO per delega RIGITANO
RAFFAELE;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega
verbale FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

10252/2005;

19573.08

Udienza 4 luglio 2013

Pres. G. Vidiri
Rel. V. Di Cerbo

SENTENZA

Rilevato che
1.

La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza di prime cure che aveva
rigettato la domanda, proposta da Salvatore Troise nei confronti di Poste Italiane
s.p.a., avente ad oggetto, in particolare, la declaratoria dell’illegittimità del termine
apposto al contratto di lavoro stipulato fra le parti in data 11 giugno 2001.

2.

Per la cassazione di tale sentenza il Troise ha proposto ricorso; Poste Italiane s.p.a. ha
resistito con controricorso.

3.

Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

4.

Come si evince dalla sentenza impugnata il Troise è stato assunto con contratto a
termine, stipulato in data 11 giugno 2001 a norma dell’art. 25 del c.c.n.l. 11 gennaio
2001; nella clausola giustificatrice del termine si faceva riferimento, da un lato, alla
sussistenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di
riorganizzazione … e, dall’altro, alla necessità di espletamento del servizio in
concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre, fattispecie
esplicitamente previste dalla norma collettiva sopra citata.

5.

La Corte territoriale ha concluso per la legittimità del termine apposto al contratto di
lavoro de quo avendo osservato che l’art. 25 citato costituiva espressione della c.d.
delega in bianco contenuta nell’art. 23 della legge n. 56 del 1987, con la conseguenza
della legittimità del termine apposto al contratto anche in mancanza di prova di una
specifica esigenza eccezionale riferibile all’ufficio al quale il lavoratore assunto era
stato destinato. Sotto altro profilo osservava che la necessità di espletamento del
servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre costituiva
una autonoma fattispecie di contratto a termine che trovava la propria legittimazione
nella citata disposizione collettiva che costituiva a sua volta espressione della stessa
delega in bianco contenuta nell’art. 23 della legge n. 56 del 1987. In tale contesto non
era necessario che il datore di lavoro indicasse il nome del lavoratore sostituito
essendo sufficiente, ai fini della legittimità del contratto stipulato in base alla norma
collettiva citata, la collocazione temporale del contratto nel periodo dell’anno ivi
indicato, circostanza questa che si era verificata nel caso di specie.

3

La Corte

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 23 della legge n. 56
del 1987, della legge n. 232 del 1960 e dell’art. 25 del c.c.n.l. 11 gennaio 2001, censura
la sentenza impugnata deducendone l’erroneità sull’assunto che, contenendo il
contratto in esame una doppia motivazione (e cioè, da un lato, le esigenze eccezionali
e, dall’altro, la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per
ferie), si doveva escludere la legittimità dell’apposizione del termine atteso che
l’indicazione simultanea di due cause giustificatrici ontologicamente diverse impediva
in radice ogni possibilità di verifica della sussistenza delle stesse, risolvendosi la
duplicità della motivazione nel mero arbitrio datoriale di utilizzare il contratto a
termine per diverse e contingenti esigenze manifestatesi solo in corso di svolgimento
del rapporto.

7.

La censura è infondata. Con riferimento alla pluralità delle ragioni giustificatrici
dell’apposizione del termine è stato chiarito (cfr., per tutte, Cass. 17 giugno 2008 n.
16396) che l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad
un unico contratto di lavoro non è in sé causa di illegittimità del termine per
contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso. La sentenza è
pertanto esente da censure sotto questo profilo avendo fatto corretta applicazione del
suddetto principio.

8.

Col secondo e quarto motivo di ricorso (con i quali viene denunciata violazione dell’art.
23 della legge n. 56 del 1987, della legge n. 232 del 1960, dell’art. 25 del c.c.n.l. 11
gennaio 2001 e dell’art. 41 Cost., nonché vizio di motivazione) viene censurata sotto
vari profili la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato la legittimità del
termine apposto al contratto di lavoro in esame; è stata contestata, in particolare,
l’interpretazione data dalla Corte di merito alla clausola giustificatrice del termine, da
ritenersi erronea nella misura in cui ha ritenuto insussistente, a carico del datore di
lavoro, l’onere probatorio concernente le causali giustificatrici dell’apposizione del
termine. Infine è stata dedotta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui
ha ritenuto superflua, in relazione alla seconda causale l’indicazione del lavoratore
sostituito e la causa della sua sostituzione.

9.

Il motivo è infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte di
legittimità.

10. Con riferimento ai contratti conclusi ai sensi dell’art. 25 del c.c.n.l. del 2001 (nel regime
anteriore al d.lgs. n. 338 del 2001) più volte questa Corte Suprema (v., fra le altre, Cass.
26 settembre 2007 n. 20162, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608), decidendo in casi
analoghi, ha cassato la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato illegittimo il
termine apposto ad un contratto stipulato in base alla previsione della norma
contrattuale sopra citata, osservando, in linea generale, che l’art. 23 della legge n. 56
del 1987, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare oltre le fattispecie tassativamente previste dalla legge n. 230 del 1962 e successive
modifiche – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di
lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali,
pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine
comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite
di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della
4

6.

2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001. In specie, quale conseguenza della suddetta delega in
bianco conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che i sindacati, senza
essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque
omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di
lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze
riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”,
costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea
garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti. Premesso, poi,
che l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale
ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di
carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo
un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da
innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di
nuove tecnologie, prodotti o servizi, questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione
dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericità della disposizione in
esame, ha affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi
liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi
specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi
sono strumentali. Peraltro, nel quadro delineato, come pure è stato precisato, neppure
è necessario che il contratto individuale contenga specificazioni ulteriori rispetto a
quelle menzionate nella norma collettiva (v. fra le altre Cass. 14 marzo 2008 n. 6988).
Parimenti, poi, nello stesso quadro, con riferimento alla seconda causale della
necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo
giugno-settembre, stante l’autonomia di tale ipotesi legittimante ex art. 23 della citata
legge n. 56 del 1987, questa Corte ha affermato che non è necessario che il contratto
individuale contenga specificazioni ulteriori (come quella del lavoratore sostituito) e
neppure è necessario che siano allegate e provate circostanze ulteriori (v., fra le altre,
sulla ipotesi collettiva de qua Cass. 6 marzo 2008 n. 6052; Cass. 20 gennaio 2013 n.
811).
11. Col terzo motivo parte denuncia violazione dell’art. 9, secondo comma, della legge n.
608 del 1996, che ha convertito il d.l. n. 510 del 1996. Deduce che la norma citata ha
escluso la possibilità di convertire i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati
entro il 30 giugno 1997 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato avendo allo stesso
tempo concesso ai lavoratori un diritto di precedenza nelle nuove assunzione.
Partendo da tale rilievo deduce, che il contratto in esame, stipulato in data 11 giugno
2001, e quindi successivo al termine fissato dalla norma sopra citata, nonché
successivo al termine del 30 aprile 1998 fissato in sede collettiva deve considerarsi di
per sé illegittimo.
12.11 motivo è inammissibile prima che infondato. Esso è infatti basato su
un’argomentazione del tutto generica e sostanzialmente inconferente rispetto al
decisum, che non tiene conto, in particolare, dell’evoluzione della contrattazione
collettiva (di cui è stata espressione, da ultimo, il più volte citato art. 25 del c.c.n.l. del
2001) stipulata sulla base dell’art. art. 23 della legge n. 56 del 1987).

5

sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi
legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma

13. lI ricorso deve essere in definitiva respinto.
14. Al rigetto del ricorso, consegue, per il principio della soccombenza, che le spese del
presente giudizio vengano poste a carico di parte ricorrente nella misura, liquidata in
dispositivo, che tiene conto delle disposizioni di cui al d.m. 20 luglio 2012 n. 140
(entrato in vigore il 23 agosto 2012) emanato ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 1 del 2012
convertito in legge n. 27 del 2012.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in Euro 100,00 per esborsi oltre Euro 3500 (tremilacinquecento) per
compensi professionali e oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2013.

P.Q.M.

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