Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24095 del 13/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 13/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.13/10/2017),  n. 24095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15452-2015 proposto da:

D.G.F., P.F., P.B.,

nella qualità di eredi di D.G.E.,

D.G.R., C.A., CA.AL.GA., C.V.,

tutti nella qualità di eredi di DE.GI.AL., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO MARCHETTI 11, presso lo studio

dell’avvocato MARIA LUISA PETRUZZO, rappresentati e difesi

dall’avvocato CARMINE PETRUZZO giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale Dott.

R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRAZIOSI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

FONDIARIA SAI SPA VITA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1261/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale CARDINO Alberto, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.G.A., in proprio e quale erede della moglie G.C., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino la Vita Associazione di Volontariato, la Fondiaria Sai S.p.a. e la Gan Italia s.p.a., al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale verificatosi (OMISSIS).

Precisava che mentre era alla guida della vettura Fiat Punto, di sua proprietà, assicurata con la Gan Italia Assicurazioni, a bordo della quale era trasportata la moglie G.C., stava effettuando manovra di svolta a sinistra, veniva violentemente investito dalla autoambulanza, di proprietà della Associazione di Volontariato Vita di (OMISSIS), assicurata con la Fondiaria Sai, condotta da B.M., che, proveniente dalla opposta direzione, attraversava l’incrocio ad elevata velocità, nonostante vi fosse il limite di velocità di 50 km/h e benchè non stesse effettuando trasporto di emergenza; che per la violenza dell’urto la Fiat Punto, attinta all’altezza dello spigolo anteriore destro, era sbalzata contro il guardrail a metri quaranta, mentre l’ambulanza finiva la sua corsa, dopo aver attraversato le aiuole spartitraffico, ad una distanza di metri ventotto; che a causa del violento urto la G.C. decedeva, mentre egli riportava solo lesioni personali.

Esponeva che il procedimento penale instaurato a carico di entrambi i conducenti, imputati del reato di omicidio colposo in danno di G.C., si concludeva per entrambi con l’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.

Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la concorrente responsabilità del conducente dell’autombulanza nella produzione dell’evento dannoso, quantomeno nella misura del 50% e per l’effetto condannarsi la Associazione di Volontariato Vita e la Fondiaria SAI in solido al pagamento iure hereditatis della somma di Euro 214.727,00 per danno biologico e di Euro 107.363,00 per danno morale subiti dalla vittima e al pagamento iure proprio della somma di Euro 150.000,00 a titolo di danno morale ed esistenziale per la perdita della moglie, nonchè al risarcimento del danno per gli esborsi sopportati per spese funerarie, trasporto della salma e per la riparazione dei danni riportati dalla vettura; condannarsi la Gan Italia Assicurazioni al pagamento iure hereditatis della somma di Euro 214.727,00 per danno biologico e di Euro 107.363,00 per danno morale subiti dalla vittima, al pagamento iure proprio della somma di Euro 150.000,00 a titolo di danno morale ed esistenziale per la perdita della moglie, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva la Fondiaria Sai, la quale contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, sostenendo la esclusiva responsabilità del D.G., che effettuava una imprudente e pericolosa manovra di conversione a sinistra per immettersi nella corsia di canalizzazione, senza cedere la precedenza all’ambulanza che sopraggiungeva dalla opposta direzione di marcia.

Si costituiva altresì la Gan Italia, la quale contestava la domanda proposta nei suoi confronti e chiedeva dichiararsi la responsabilità esclusiva del conducente dell’ambulanza ovvero in subordine la responsabilità concorrente di entrambi i conducenti, con attribuzione di maggiore grado di responsabilità in capo al conducente dell’ambulanza; rigettarsi inoltre la domanda avanzata dall’attore iure ereditario essendo la G.C. deceduta immediatamente e condannarsi l’attore al pagamento delle spese di giudizio.

Con sentenza n. 38/2008 il Tribunale di Ariano Irpino dichiarava la concorrente responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti e condannava l’Associazione di Volontariato Vita e la Fondiaria Sai s.p.a. in solido al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 71.000,00 pari al 50% dei danni subiti per le lesioni riportate e per i danni alla vettura e per spese funerarie, nonchè la Gan Italia al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 150.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti per la perdita del coniuge, oltre interessi legali dell’evento al soddisfo ed oltre rivalutazione monetaria della sentenza al soddisfo; condannava inoltre i convenuti in solido al pagamento delle spese del giudizio e spese di CTU.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello la Groupama spa, già Gan Italia s.p.a., la quale contestava la statuizione di condanna al pagamento della somma di Euro 150.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti per la perdita del coniuge emessa nei suoi confronti, sostenendo in primo luogo che, trattandosi di danno proprio del D.G. per la perdita della moglie e non di danno subita da quest’ultima trasportata ed a lui trasmesso quale erede, egli aveva diritto al risarcimento del danno subito a tale titolo nella misura del 50%, essendo stato dichiarato in tale misura corresponsabile dell’evento dannoso, da porsi a carico della Associazione di Volontariato e della Fondiaria Sai, rispettivamente proprietaria e impresa assicuratrice dell’autoambulanza, il cui conducente era dichiarato responsabile dell’ulteriore 50%.

Chiedeva quindi dichiararsi essa appellante non tenuta al pagamento per insussistenza del diritto del De.Gi.Al., in subordine dichiararsi tale diritto riconoscibile nella misura del 50% in ragione del dichiarato concorso di colpa, ponendo l’onere risarcitorio unicamente in capo alla Fondiaria Sai ed escludendo essa appellante; in ogni caso ridursi l’importo in ragione del mancato uso della cintura di sicurezza da parte della passeggera ed in considerazione della richiesta attorea di minore importo.

Si costituiva la Fondiaria Sai spa, la quale contestava l’appello nella parte in cui si chiedeva che il danno lamentato dal D.G. fosse posto a carico di essa Fondiaria Sai ovvero fosse ripartito in parti uguali; proponeva inoltre appello incidentale affinchè fosse ripartito il grado di responsabilità tra i conducenti con il riconoscimento della prevalenza del concorso di colpa del D.G. nella produzione dell’evento.

Si costituiva l’appellato De.Gi.Al., il quale, riportandosi alle precedenti difese, contestava le impugnazioni proposte e ne chiedeva il rigetto con conferma dell’appellata sentenza.

Si costituivano in giudizio gli eredi di De.Gi.Al., nelle more deceduto.

2.1. La Corte territoriale con sentenza n. 1261 del 16 marzo 2015, ha respinto l’appello incidentale proposto da Fondiaria Sai in ordine alla responsabilità, confermando la pari responsabilità dei due conducenti, accoglieva l’appello principale proposto dalla Groupama Ass.ni, rilevando che il danno liquidato in Euro 150.000,00 dal Tribunale in favore del D.G. per la perdita della moglie rientrava nella categoria del danno iure proprio, e quindi erroneamente il primo giudice l’aveva liquidato per intero perchè, in considerazione della sua affermata concorrente responsabilità, doveva essere ridotta della metà. Nè tantomeno la somma liquidata iure proprio per la perdita della moglie poteva essere posta a carico della Associazione di Volontariato Vita e della Fondiaria perchè non essendo stato proposto appello incidentale dal D.G. non contestava la statuizione di rigetto ma si limitava a chiedere la conferma della sentenza.

3. Avverso la predetta decisione ricorrono in Cassazione F., E. e D.G.R., F. e P.B., An. ed C.A.G..

3.1. Resiste con controricorso la Groupama assicurazioni s.p.a. che deposita anche memoria.

3.2. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta che conclude per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la “violazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 112 c.p.c. – error in iudicando et in procedendo – omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia – erronea ed insufficiente motivazione”. Si dolgono della omissione di pronuncia e di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato da parte del giudice dell’appello sulla specifica richiesta di condanna al risarcimento della impresa assicuratrice per danni iure proprio.

Il motivo è inammissibile perchè non specifico oltre che generico.

Nel giudizio di legittimità è onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata. Sono inammissibili quei motivi che non precisano in alcuna maniera in che cosa consiste la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitano ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 15263/2007). Nel caso di specie non è chiaro quale error in iudicando sarebbe stato commesso dalla Corte d’Appello e quale capo della decisione venga impugnato, nè dove risiederebbe la lamentata omessa pronuncia.

4.2. Con il secondo motivo si dolgono della “violazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 112 c.p.c. – error in iudicando et in procedendo – omessa valutazione di un punto decisivo della controversia – omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione”.

4.3. Con il terzo motivo lamentano la “violazione art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione artt. 1227,2043,2054,2055,2056 e 2059 c.c.illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Lamentano con i due motivi la contraddittorietà della motivazione là dove ha disposto la riduzione del risarcimento del danno che andava riconosciuto interamente a favore della vittima deceduta e, per essa, a favore del suo erede De.Gi.Al..

Il secondo e terzo motivo, connessi, sono inammissibili.

Il giudice del merito non ha trascurato di considerare la qualità di terza trasportata della moglie di D.G. ma ha ritenuto tale circostanza irrilevante ai fini del riconoscimento del danno iure proprio. Infatti il danno riconosciuto al D.G. era quello iure proprio, quindi correttamente la Corte d’Appello lo ha poi ridotto a causa della responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro. Le norme poste a tutela del terzo trasportato potevano assumere rilievo solo in relazione alla domanda formulata iure hereditatis. Ma tale danno non è mai stato nè riconosciuto nè tantomeno liquidato dal giudice. Inoltre sul punto si è formato il giudicato.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 12.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in curo 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA