Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24095 del 07/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 07/09/2021), n.24095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13712-2020 proposto da:

E.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO SASSI;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE APPELLO (OMISSIS);

– intimati-

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 249/2020 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 04/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALZA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E.O., cittadino della Nigeria, ricorre con quattro motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Campobasso, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ne ha rigettato l’impugnazione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e del riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso per ragioni umanitarie.

Nel racconto reso in fase amministrativa il ricorrente aveva dichiarato di essere stato costretto ad abbandonare il proprio Paese per sfuggire alla violenza della confraternita dei “(OMISSIS)”, dai cui componenti aveva subito una aggressione fisica, e, transitando attraverso il Niger e la Libia, di avere poi raggiunto l’Italia nell’ottobre del 2016.

Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e motivazione apparente.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione richiamando solo genericamente fonti internazionali sulla situazione politico sociale della Nigeria.

Il motivo è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

Il ricorrente non deduce di aver allegato dinanzi al giudice del merito una situazione oggettiva di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno ed internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); il tribunale sul punto espone che l’istante ha richiamato condizioni di particolare pericolosità del Paese di provenienza apprezzate, tuttavia, come non integrative delle condizioni richieste dall’indicata norma.

Il motivo di ricorso manca così di dedure su di una tempestiva allegazione della fattispecie di cui al citato art. 14, lett. c), nel giudizio di merito rispetto alla quale soltanto questa Corte avrebbe potuto pronunciare sul dedotto mancato adempimento all’onere di collaborazione istruttoria.

In tema di ricorso per cassazione, chi intenda denunciare la violazione da parte del giudice di merito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere rigettato la domanda senza indicare le fonti di informazione, o senza indicarne la data, da cui ha tratto le conclusioni, ha – per vero – l’onere di allegare che esistono COI (Country of Origin Informations) aggiornate e attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti la Corte apprezzare l’astratta rilevanza del vizio dedotto e, conseguentemente, valutare l’interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c. (Cass., 09/10/2020, n. 21932; Cass., 20/10/2020, n. 22769).

Nel resto, al giudizio svolto dal giudice del merito sul carattere non credibile e plausibile delle dichiarazioni rese dal richiedente protezione si accompagna, per giurisprudenza di questa Corte, l’affermazione della non configurabilità dell’onere di collaborazione istruttoria del giudice del merito (vd. Cass. 29/05/2020 n. 10286).

Il Tribunale riporta correttamente la definizione della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno ed internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (casi Elgafaji e Diakite’) per poi apprezzarne le ragioni di insussistenza e tanto fa per un giudizio di merito, composito, rispetto al quale questa Corte non può estendere il proprio sindacato.

3. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1-bis, nonché del D.Lgs. n. 251 del 2005, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7, 14 e art. 16, comma 1, lett. b), nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione vigente in Nigeria; omessa istruttoria e mancanza motivazione.

Il motivo è inammissibile per difetto di allegazione (vd. la prima parte del principio di cui a, Cass. n. 10286 del 29/05/2020) e perché diretto ad una rivalutazione del fatto scrutinato dal giudice del merito, risultando altresì manifestamente infondato quanto al pure dedotto vizio di struttura del provvedimento impugnato per mancanza assoluta di motivazione che risulta, invece, sussistere nell’impugnato provvedimento.

La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente infatti quando non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (ex multis: Cass. n. 4037 del 18/02/2020).

Il tribunale, come in questa sede già rilevato nello scrutinio della prima censura, ha invece motivato componendo valutazioni ed esiti istruttori e così sottraendosi al sindacato di questa Corte, attesa la residua natura di merito del dedotto vizio.

Il motivo è poi infondato là dove denuncia la mancata audizione del richiedente, nel corso della quale questi avrebbe chiarito le ritenute ragioni di manifesta infondatezza del narrato.

Per giurisprudenza di questa Corte, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere anche all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa (Cass., 11/11/2020, n. 25439; Cass., 07/10/2020, n. 21584).

Il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve, pertanto, contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass., 11/11/2020, n. 25312).

4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed omesso esame fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Nigeria sulla base della documentazione allegata ed all’omessa attività istruttoria.

Il motivo è inammissibile nella ritenuta inattendibilità del racconto che non rende esigibile l’attivazione della collaborazione istruttoria nel correlato difetto da parte del richiedente di allegazione di situazioni personali di vulnerabilità (Cass. n. 13573 del 02/07/2020).

5. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2, lett. a), lamentando l’adottata revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio gratuito in seguito all’apprezzata manifesta infondatezza, da parte dei giudici di merito, della domanda. Il motivo è inammissibile in applicazione del principio, costante nelle affermazioni di questa Corte, per il quale la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziché con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione citato D.P.R., ex art. 170, dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal citato D.P.R., art. 113 (ex multis Cass. n. 32028 del 2018; Cass. n. 3028 del 08/02/2018; Cass. n. 16117 del 2020, Cass. n. 10487 del 2020).

6. Il ricorso, infondato, va conclusivamente rigettato.

Nulla sulle spese nella tardività della costituzione del Ministero dell’interno.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (ex Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

 

 

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