Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24094 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 30/10/2020), n.24094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) di Q.G., in persona del curatore

fallimentare, rappresentato e difeso, previa autorizzazione del

giudice delegato, giusta procura speciale stesa a margine del

ricorso, dall’Avv. Walter Russo, che ha indicato manualmente

recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avv. Lucia Marini, alla via di Santa Costanza n. 2 in Roma;

– controricorrente –

avverso

la sentenza n. 238, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale della Campania il 28.5.2013, e pubblicata il 7.6.2013;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio.

La Corte osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

l’Agenzia delle Entrate notificava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), attinente a maggiori tributi a titolo di Irpef, Iva ed Irap, in relazione all’anno 2004, emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in considerazione dell’attività di commercio di orologi e preziosi svolta da Q.G..

La curatela del fallimento di Q.G. contestava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, opponendo il difetto della ricorrenza dei presupposti legittimanti l’accertamento induttivo, la pretesa incongruenza tra le rimanenze finali del 2004 e quelle iniziali del 2005, nonchè l’omessa istaurazione del contraddittorio preventivo. La CTP accoglieva il ricorso proposto dal fallimento ed annullava l’avviso di accertamento.

La decisione assunta dalla CTP era gravata di appello dall’Agenzia delle Entrate innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che confermava la valutazione di infondatezza della pretesa creditoria come esercitata, nonchè il vizio derivante dalla mancata istituzione del contraddittorio preventivo con il contribuente. In conseguenza, riaffermava l’annullamento dell’atto impositivo.

Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a due mezzi di gravame. Resiste mediante controricorso la curatela fallimentare.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Amministrazione finanziaria censura la motivazione adottata dalla CTR in quanto “omessa” in relazione al fatto decisivo per il giudizio relativo all’evasione del pagamento delle imposte in riferimento a parte significativa delle rimanenze possedute dall’impresa al termine dell’anno 2004.

2. Mediante il suo secondo motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Ente impositore censura la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo e art. 39, comma 1, lett. d), nonchè dell’art. 2697 c.c., in cui è incorsa la CTR avendo ritenuto l’accertamento tributario in contestazione fondato soltanto sugli studi di settore, mentre questi ultimi sono stati utilizzati per evidenziare la “situazione di illogica e antieconomica” (ric., p. 10) gestione dell’impresa, in aggiunta ad altri elementi specificamente allegati e provati, ed avendo perciò i giudici dell’appello errato nella ripartizione dell’onere della prova.

3. Occorre preliminarmente esaminare la questione proposta dalla curatela nel proprio controricorso, mediante il quale contesta l’inammissibilità già del ricorso in appello introdotto dall’Agenzia delle Entrate, e quindi pure del ricorso per cassazione perchè, in presenza di decisioni che avevano proposto a proprio fondamento una pluralità di ragioni, l’Agenzia delle Entrate non ha contestato quella relativa all’omessa istaurazione del contraddittorio preventivo con il contribuente. Il controricorrente ricostruisce, nel suo atto difensivo, le modalità con le quali la questione è stata introdotta nel giudizio e quindi coltivata nel corso del processo. La stessa sentenza della CTR impugnata in questa sede, invero, dà atto della proposizione della questione in primo grado da parte della curatela e conferma la decisione di primo grado sul punto, censurando l’operato dell’Ente impositore mediante richiamo di sentenze della Cassazione (es., Cass. S.U., sent. n. 26635 del 2009) che hanno deciso nel senso della nullità dell’accertamento tributario induttivo quando non sia stato preceduto dall’istaurazione del contraddittorio con il contribuente, e ricorda pure che la stessa Agenzia delle Entrate, con proprie circolari, “ha ribadito il ruolo determinante ed irrinunciabile del contraddittorio” in simili procedure. Indipendentemente dalla fondatezza degli argomenti proposti dalla CTR, pertanto, osservato che l’Amministrazione finanziaria non ha contestato, nel suo ricorso, già innanzi al giudice dell’appello, ed ora nell’impugnazione proposta innanzi al giudice di legittimità, questa autonoma ratio decidendi, il ricorso proposto dall’Ente impositore risulta inammissibile, conseguendone il passaggio in giudicato della decisione di primo grado.

In proposito può anche ricordarsi come questa Corte di legittimità abbia già avuto modo di chiarire che “la Corte di cassazione può rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione” (Cass. sez. II, 19.10.2018, n. 26525).

Ne deriva che, la Corte, investita attraverso ricorso ad essa presentato, è tenuta ad annullare senza rinvio la decisione della CTR, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 2 e dell’art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo, e ciò in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello e la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame. Il che travolge il ricorso per cassazione per inammissibilità derivata dall’inammissibilità dell’appello con consequenziale formarsi del giudicato sulla decisione delle CTP.

4. Il controricorrente ha domandato la condanna dell’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di lite, nonchè “alla refusione di una somma a titolo di risarcimento danni da abuso del processo ex art. 96 c.p.c., comma 3, da liquidare d’ufficio”. Detta ulteriore condanna, però, presuppone un fatto illecito, qual è l’abuso del processo, e richiede, pertanto, il necessario riscontro dell’elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave (Cass. sez. III, 30.3.2018, n. 7901), ciò verificandosi solo allorquando l’iniziativa giudiziaria, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della tutela giudiziale richiesta e/o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali (Cass. sez. II, 30.10.2018 n. 27646). Il che non si ravvisa nella specie, soprattutto in ragione della omessa rilevazione officiosa dell’inammissibilità dell’appello da parte del giudice di merito.

5. In definitiva, l’inammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate deriva dalla inammissibilità originaria dell’appello della stessa Agenzia, da cui consegue, in via prioritaria e assorbente, la improseguibilità del giudizio in secondo grado e la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, con condanna della ricorrente Agenzia al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, e rigetto della domanda di condanna alle ulteriori somme per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

6. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Cassa la sentenza impugnata senza rinvio e condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli esborsi liquidati in Euro 300,00, per il giudizio di merito, ed in complessivi Euro 8.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli esborsi liquidati in Euro 200,00, per il giudizio di legittimità. Rigetta l’istanza ex art. 96 c.p.c..

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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