Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24094 del 24/10/2017

Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, (ud. 14/02/2017, dep.24/10/2017),  n. 25094

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21960-2014 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 1, presso lo studio dell’avvocato SERENA LEONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE MANFRINI giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS);

Nonchè da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS), in persona del suo Procuratore

Dott. Ing. N.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO

COLETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE DI MAURO

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 1, presso lo studio dell’avvocato SERENA LEONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE MANFRINI giusta procura

in calce al ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 844/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso

incidentale e accoglimento di quello principale;

udito l’Avvocato MICHELE MANFRINI;

udito l’Avvocato PIERFILIPPO COLETTI per delega.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8/8/2014 la Corte d’Appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società Enel Distribuzione s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Ferrara n. 1846/09, ha ridotto l’ammontare dal giudice di prime cure posto a suo carico e in favore della società L.A. e V. s.n.c. a titolo di risarcimento dei danni da quest’ultima subiti in conseguenza dell’interruzione della somministrazione d’energia elettrica protrattasi dalle ore 23 del 28/2/2004 alle ore 11 del 6/3/2004 all’esito della quale si era deteriorata della frutta stivata all’interno di celle frigorifere destinata alla commercializzazione, che aveva dovuto in parte cedere come scarto e in altra parte vendere ricavando prezzi inferiori a quelli di mercato.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società L.A. e V. s.n.c. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Enel Distribuzione s.p.a., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la società L.A. e V. s.n.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente in via principale denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1226 e 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1227 e 2697 c.c., art. 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunzia violazione dell’art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 1 motivo la ricorrente in via incidentale denunzia “erroneità ed incongruità” della motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1226 e 2697 c.c., art. 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “illogicità ed “erroneità” della motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunzia “spese processuali”.

I motivi di entrambi i ricorsi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Va anzitutto osservato che come questa Corte ha già avuto modo di affermare il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo la formulazione della relativa rubrica con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (v. in particolare Cass., 19/8/2009, n. 18421).

Risponde altresì a massima consolidata nella giurisprudenza di legittimità che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (cfr., da ultimo, Cass., 2/4/2014, n. 7692).

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è tuttavia indispensabile che il ricorso offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dagli odierni ricorrenti, in via principale e incidentale.

I motivi di entrambi i ricorsi risultano infatti formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno rispettivamente riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all'”atto di citazione notificato il 30.5.2005″, alle dichiarazioni del teste G., alla “perizia del Geom. G., prodotta come documento 2 di parte attrice”, alla espletata CTU “che si deposita unitamente al presente ricorso 8 dos. 2)”, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, il ricorrente in via principale; alla “difesa dell’Enel”, alle dichiarazioni dei testi C. e M.”, agli “allegati alla comparsa di costituzione di 1 grado Enel”, alla CTU, la ricorrente in via incidentale) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nei rispettivi ricorsi nè fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).

A tale stregua non deducono le formulate rispettive censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Quanto alle doglianze mosse in ordine all’operata valutazione equitativa del danno, va per altro verso osservato che come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il potere di liquidare il danno in via equitativa conferito al giudice agli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., e il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l’unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, l’impossibilità di provare l’ammontare preciso del danno dovendo peraltro intendersi in senso relativo (cfr. in particolare Cass., 12/10/2011, n. 20990).

Orbene, nell’impugnata sentenza risulta dalla corte di merito dato atto sia della raggiunta prova in ordine all’an del danno che della difficoltà di prova del relativo quantum argomentando in particolare dall’espletata CTU, dalla documentazione in atti e dalle risultanze della prova testimoniale. E quanto all’operata riduzione di quest’ultimo rispetto alla relativa liquidazione operata dal giudice di prime cure, va osservato che diversamente da quanto apoditticamente sostenuto dall’odierno ricorrente principale la corte di merito ha al riguardo fatto applicazione dei propri poteri discrezionali al riguardo.

In particolare là dove ha posto in rilievo, da un canto: a) che “già dal 3-3-2004 la società L. aveva reperito un generatore di corrente onde l’intervenuta interruzione energetica fonte di danno risulta limitata a poco più di tre giorni”; b) la sussistenza di “incongruenze” tra “la documentazione dallo stesso esaminata e i quantitativi di frutta registrati dal G.”; c) che “la minusvalenza verosimilmente derivata anche dal ritardo nelle vendite sottolineato dal CTU… è riconducibile alla situazione del mercato e non certo al fatto imputato ad Enel”. Per altro verso, che l’operata riduzione è “pari a due terzi circa dell’intera minusvalenza nella commercializzazione delle pere stimate dal CTU per differenza tra prezzi medi ponderati e prezzi effettivamente ricavati dalla vendita del prodotto successivamente all’evento dedotto in giudizio”.

Le doglianze sono pertanto inammissibili ex art. 360 bis c.p.c..

In ordine al ricorso incidentale, quanto ai primi 2 motivi va ulteriormente sottolineato che risultano inammissibilmente denunziati vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), giacchè alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso ratione temporis applicabile, il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche l'”erroneità”, l’incongruità e l’illogicità della motivazione, o l’omesso e a fortiori erroneo esame di determinati elementi probatori (nella specie in particolare la CTU e la prova testimoniale), essendo sufficiente che come nella specie il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario dare conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Relativamente all’ultima censura, va infine osservato che non risultano invero nemmeno indicati il tipo di violazione denunziata e le norme asseritamente violate, nè sono sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, essendosi la ricorrente limitata a muovere apodittica e non ben comprensibile doglianza, sicchè quanto dedotto si risolve nella proposizione in realtà di un “non motivo” (cfr. Cass., 8/7/2016, n. 1274; Cass., 8/7/2014, n. 15475; Cass., 1/10/2012, n. 17318; Cass., 17/1/2012, n. 537).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni delle ricorrenti, principale ed incidentale, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro rispettive aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come si è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA