Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24094 del 24/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 24094 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 8058-2012 proposto da:
CHIRICO

FRANCESCO

CHRFNC56D04H224B,

VIGLIAROLO

SALVATORE VGLSVT51A02H456T, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA GIUSEPPE DONATI 32, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO MARINO, rappresentati e difesi
dagli avvocati PELLICANO’ FILOMENA, MORABITO GIUSEPPE,
2013

giusta delega in atti;
– ricorrente –

2424
T

contro

I

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., 01585570581, (già
FERROVIE DELLO STATO S.P.A. SOCIETA’ DI TRASPORTI E

Data pubblicazione: 24/10/2013

SERVIZI

PER

AZIONI),

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 284/2011 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 01/04/2011 R.G.N.
839/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/07/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato MORABITO GIUSEPPE;
udito l’Avvocato MORRICO ENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

– contrari corrente –

RG 8058-12

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza di cui si chiede
la cassazione, ritiene legittimo il licenziamento intimato a Chirico

luogo a forniture fittizie per materiali di produzione e fondata la
domanda riconvenzionale, proposta da detta società, avente ad oggetto il
risarcimento dei danni derivati dai fatti contestati.

Y/
La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, ed in via di
estrema sintesi, asserisce, innanzitutto, la novità della allegazione
concernente la violazione del CCNL 1996-1999 relativamente ai presupposti
della sospensione cautelare e 1,a’estraneità di tale sospensione all’ambito
di applicazione dell’art. 7 della Legge n. 300 del 1970.
Assume, poi, la Corte territoriale che

la responsabilità dei fatti

addebitati non può essere ascritta al solo Dirigente

atteso

l’espletamento, da parte dei lavoratori in causa, delle funzioni di quadro
addetti agli approvvigionamenti e la firma apposta dagli stessi agli
ordinativi ed alle bolle di consegna di materiali. Né la loro
sottoposizione al potere direttivo del Direttore annulla, secondo la Corte
dei Appello, le relative condotte delittuose potendo gli stessi non dare
seguito ad ordini illeciti.
Quanto alla prova del danno, di cui alla domanda riconvenzionale, la Corte
in parola reputa che la relativa dimostrazione è evincibile dagli
ordinativi di pagamento di merci mai consegnate, dalla genericità
dell’assunto dei lavoratori circa i lavori di manutenzione realizzati per

Francesco e a Vigliarolo Salvatore dalla società Trenitalia per aver dato

utilizzare il presunto materiale ricevuto,dalla verificazione del danno
precedentemente al prospettato mancato pagamento degli ordinativi.
Chirico Francesco e

Vigliarolo Salvatore chiedono l’annullamento della

sentenza sulla base di tre censure.
La società intimata resiste con controricorso illustrato da memoria.

Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione dell’art. 7 della
legge n. 300 del 1970 ed omessa applicazione del CCNL 1997-1997,
sostengono che difettano i presupposti per l’applicabilità della
sospensione cautelare di cui al denunciato contratto collettivo non
essendo necessario espletare alcun accertamento sui fatti addebitati.
Rilevano di aver richiamato, nelle note difensive di primo grado, siffatto
CCNL sicché la relativa denuncia non può considerasi fatto nuovo.
La censura non è esaminabile.
Invero i ricorrenti, pur invocando l’applicazione del CCNL citato, non
indicano, ai sensi dell’art. 366 n. 6 del cpc in quale atto processuale è
stato prodotto il CCNL e tanto anche ai fini dell’art. 369 n. 4 del cpc
(Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n.28547, Cass. 23 settembre 2009 n.20535,
Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161 e Cass. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726).
Né in violazione del principio di autosufficienza, è trascritto nel
ricorso, il testo della clausola contrattuale di cui si deduce l’erronea
mancata non applicazione.
Peraltro non va sottaciuto che essendo tale contratto collettivo invocato
solo in sede di note difensive di primo grado, la relativa allegazione non
può che considerasi tardiva e correttamente la Corte del merito ne ha

2

MOTIVI DELLA DECISIONE

affermato l’inammissibilità.
Con la seconda censura i ricorrenti, denunciando violazione dell’art. 2
della Legge n. 190 del 1985, sostengono che la Corte del merito
erroneamente configurando la responsabilità della categoria dei quadri non
ha ascritto la responsabilità dei fatti contestati al Dirigente, senza

La censura è infondata.
Infatti la Corte del merito afferma la responsabilità dei ricorrenti, non
in considerazione esclusiva dell’inquadramento rivestito, ma anche, e
soprattutto, perché gli stessi, quali addetti all’approvigionamento,
firmavano gli ordinativi e le bolle di consegna dei materiali avendo piena
consapevolezza, come confermato dagli elementi istruttori acquisiti,della
condotta illecita ed in particolare dell’artificio o raggiro predisposto
in relazione ad ordini per materiali non esistenti. Né, correttamente la
Corte del merito sottolinea, la sottoposizione dei ricorrenti al potere
direttivo del Direttore giustifica le relative condotte delittuose potendo
gli stessi non dare seguito agli ordini, avendo piena consapevolezza,
della illiceità degli stessi.
Con la terza critica i ricorrenti, allegando violazione dell’art. 2697 cc
e vizio di motivazione in ordine alla domanda riconvenzionale, prospettano
che la società datrice di lavoro non ha fornito la prova del danno e del
suo ammontare.
La critica non è fondata.
Invero la Corte del merito ritiene che la prova del danno discende dagli
ordinativi di pagamento di merci mai consegnate, dalla genericità

3

considerare la loro sottopostone al potere direttivo di quest’ultimo.

dell’assunto dei lavoratori circa i lavori di manutenzione realizzati per
utilizzare il presunto materiale ricevuto e dalla verificazione del danno
precedentemente al prospettato mancato pagamento, in tutto in parte, degli
ordinativi.I1

quantum

dello stesso,poi, secondo la predetta Corte

dimostrato dal valore della merce ordinata.

da congrua e non illogica motivazione si sottrae al sindacato di questa
Corte.
Né con la censura di cui all’art. 360 n. 5 cpc, può chiedersi a questa
Corte, come nella specie, un accertamento di fatto atteso che nel nostro
ordinamento processuale la deduzione di un vizio di motivazione della
sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di
legittimità, non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda
processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo,
sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logicoformale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito al quale
spetta, in via esclusiva, il compito di valutare le prove, di
controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le
complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così,
liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti
(salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) ( in tal senso per
tutte Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008 n.2049).

Tanto dà, altresì, conto

della correttezza, ex art. 2697 cc, della

sentenza impugnata.

4

Si tratta all’evidenza di un accertamento di fatto che in quanto sorretto

Sulla base delle esposte considerazioni, pertanto, il ricorso va
rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

spese del giudizio di legittimità liquidate in C 50,00 per esborsi, oltre
C 4.000,00 per compensi ed oltre accesstadi legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 luglio 2013
Il Presidente

al
pagamento delle
.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Za èot WW.F.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA