Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24094 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. III, 17/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27008-2010 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), MINISTERO DELLA SALUTE

(OMISSIS), MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS)

in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende per

legge;

– ricorrenti –

contro

V.G. (OMISSIS); elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SCIPIO SLATAPER 9, presso lo studio

dell’avvocato FILIE’ MASSIMO, che lo rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrente –

nonchè da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, Via SCIPIO

SLATAPER 9, presso lo studio dell’avvocato FILIE’ MASSIMO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

nonchè da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, Via SCIPIO

SLATAPER 9, presso lo studio dell’avvocato FILIE’ MASSIMO, che lo

rappresenta e difende – giusta delega in atti;

-ricorrente –

avverso la sentenza n. 2817/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/06/2010 R.G.N. 2159/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato FIGLIOLIA ETTORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso con il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con citazione notificata il 3 luglio 2003, i dottori P. F., R.A. e V.G., adducendo di essere medici specializzati e di avere frequentato i relativi corsi di specializzazione con iscrizione nel periodo precedente l’anno accademico 1991/92, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Governo italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonchè le diverse Università presso le quali avevano frequentato le scuole di specializzazione, e ne chiedevano la condanna al pagamento della “adeguata remunerazìone” per il periodo di frequenza della scuola di specializzazione post-laurea, nonchè al risarcimento dei danni subiti per effetto del ritardato e scorretto recepimento delle Direttive comunitarie 362-363/75 e 82/76, in materia di formazione di medici specializzandi.

Si costituivano in primo grado le Amministrazioni e le Università ed eccepivano il difetto di giurisdizione; contestavano inoltre la fondatezza della domanda.

2.- Con sentenza dell’11 gennaio 2007 il Tribunale di Roma, ritenuta infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione e non correttamente proposta l’eccezione di prescrizione, accoglieva le domande degli attori e condannava in solido i Ministeri convenuti al pagamento della somma di Euro 11.103,82 ciascuno per ogni anno di corso, oltre interessi dalla costituzione in mora; rigettava la domanda di risarcimento danni per la perdita di utilità.

3.- La sentenza veniva appellata davanti alla Corte d’Appello di Roma dai Ministeri soccombenti, che lamentavano l’erroneità della pronuncia di primo grado per non avere accolto le eccezioni di difetto di giurisdizione e di prescrizione; contestavano inoltre la fondatezza nel merito delle domande accolte in primo grado.

3.1.- La Corte d’Appello, con sentenza del 28 giugno 2010, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato le domande di dottori P. e R. ed ha confermato la condanna dei Ministeri appellanti al risarcimento dei danni in favore del dott. V.; ha compensato le spese dei due gradi nei confronti dei primi due appellati e compensato le spese d’appello nei confronti del V..

4.- Contro questa sentenza propongono separati ricorsi i Ministeri dell’istruzione, università e ricerca, dell’economia e delle finanze e della salute, nonchè i dottori P. e R.; il ricorso proposto dall’Avvocatura generale dello Stato è affidato a tre motivi; i ricorsi proposti dagli appellati soccombenti sono affidati, ciascuno, a due motivi.

Il dottor V. ed i Ministeri, come intimati, si difendono con rispettivi controricorsi.

I dottori V., P. e R. hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti.

1.- Preliminare appare l’esame congiunto del terzo motivo e della prima parte del secondo motivo del ricorso dei Ministeri, tra loro connessi.

Col terzo motivo di ricorso si denuncia “violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 257 del 1991; L. n. 370 del 1999 – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.

Vi si deduce che la Corte d’Appello di Roma avrebbe aderito alla ricostruzione dell’istituto operata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9147/2009, senza che nè in primo grado nè con l’atto di appello la parte attrice avesse formulato la domanda in termini congruenti con tale ricostruzione.

Con la prima parte del secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per essere incorsa “in un palese travisamento del contesto contenzioso”, per non aver considerato che il giudizio di appello non avrebbe avuto, comunque, ad oggetto pretese risarcitorie, bensì la pretesa al pagamento dell'”indennità di adeguata remunerazione”, poichè la domanda risarcitoria sarebbe stata rigettata in primo grado per difetto di prova e non sarebbe stata riproposta in grado d’appello.

La prima censura è infondata e la seconda inammissibile.

1.1.- Quanto dedotto nella prima parte del secondo motivo di ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

I ricorrenti assumono che, pur avendo gli attori in primo grado adito il giudice, per conseguire l’accoglimento di istanze risarcitorie, tuttavia queste sarebbe state rigettate, e non riproposte in appello, ed, invece, sarebbero state accolte, ed avrebbero formato l’unico oggetto del giudizio di appello, le istanze volte ad ottenere il pagamento di un’adeguata remunerazione sulla base dell’applicazione diretta delle direttive comunitarie, attuata per il tramite dell’interpretazione “adeguatrice” della normativa interna; che, pertanto, il ragionamento del giudice di merito, che ha richiamato la sentenza a Sezioni Unite n. 9147/2009, si sarebbe basato su “presupposti falsi”; che, in particolare, la Corte d’Appello avrebbe trattato di una pretesa risarcitoria, conseguente all’omesso tempestivo adempimento da parte dello Stato agli obblighi comunitari, mentre il Tribunale avrebbe rigettato tale pretesa, tanto è vero che l’appello dei Ministeri avrebbe avuto ad oggetto soltanto la giuridica impossibilità di riconoscere agli istanti il beneficio dell’adeguata remunerazione.

1.3.- Il ricorso è privo di qualsivoglia indicazione in punto di domande formulate dall’attore con l’atto di citazione in primo grado e di relative conclusioni; manca inoltre qualsivoglia riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado, da cui si possa desumere che effettivamente il Tribunale, riconoscendo al dottor V. la somma corrispondente alla borsa di studio prevista per ciascun anno di corso dal D.Lgs. n. 257 del 1991, abbia effettuato tale riconoscimento, non a titolo di ristoro per il mancato recepimento interno delle direttive comunitarie, bensì in applicazione diretta di queste.

Il ricorso, che tace completamente sulle ragioni dell’accoglimento della domanda degli attori da parte del giudice di primo grado, riporta stralci della motivazione della sentenza del Tribunale relativi si alle ragioni di rigetto di una domanda risarcitoria (cfr.

pag. 7), ma è legittimo ritenere che con ciò il giudice intendesse riferirsi al risarcimento di un danno “ulteriore” rispetto a quello corrispondente alla perdita dell’adeguata remunerazione, già riconosciuta agli attori. Allora, sarebbe stato onere dei ricorrenti riportare in ricorso le ragioni di tale riconoscimento, tanto più in una situazione processuale quale quella riassunta nello stesso ricorso, da cui risulta che gli attori avevano proposto in primo grado anche la domanda di risarcimento del danno per la mancata o tardiva o inesatta trasposizione delle direttive nell’ordinamento interno.

1.4.- Deve quindi concludersi nel senso della correttezza della sentenza impugnata nella quale tutte le questioni (comprese quelle preliminari di giurisdizione e di legittimazione passiva, oltre che, come si dirà, di prescrizione del diritto) sono argomentate e risolte dando per presupposta, ed accolta dal primo giudice, la domanda degli attori di risarcimento del danno fondata sulla responsabilità dello Stato per il mancato recepimento delle direttive comunitarie.

2. – Prendendo le mosse da tale ultima considerazione, va rigettato il terzo motivo del ricorso dei Ministeri.

Gli attori in primo grado, formulando la domanda risarcitoria, seguirono l’indirizzo interpretativo che riconduceva la fattispecie alla norma dell’art. 2043 cod. civ., seguito pure dalle sezioni semplici di questa Corte prima dell’intervento delle Sezioni Unite.

Orbene, la diversa qualificazione dell’azione alla stregua dell’insegnamento di Cass. sez. un. n. 9147 del 2009 fatta dalla Corte d’Appello di Roma, di contro alla qualificazione alla stregua dell’art. 2043 c.c., non può certo giustificare la cassazione della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, proprio perchè non si tratta della pronuncia su una domanda mai proposta, bensì, appunto, di diversa qualificazione di un’unica immutata domanda.

Addirittura, la sostituzione della corretta qualificazione in iure a quella postulata dalla parte sarebbe possibile anche da parte di questa Corte, ove non compiuta dal giudice di merito – come già osservato, tra le altre, in fattispecie analoga alla presente, da Cass. n. 10813/11, che, a sua volta, richiama Cass. S.U. n. 9147/09 cit.- perchè “i fatti storici posti a base della domanda ed il petitum di essa e, dunque, il bisogno di tutela giurisdizionale che ha determinato la controversia, non mutano in alcun modo, ma sono soltanto ricondotti al loro corretto referente normativo astratto, nell’esercizio della mera attività di qualificazione in diritto della vicenda e segnatamente della domanda da parte di questa Corte, peraltro sollecitata dal motivo”.

2.1. – Superato così il profilo di censura di cui al terzo motivo, va ribadita la volontà di dare continuità all’insegnamento delle Sezioni Unite sulla qualificazione della pretesa degli specializzandi relativa alla mancata remunerazione per l’attività prestata nell’ambito dei corsi di specializzazione. Insegnamento che si è espresso con il principio di diritto, secondo cui “In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto – anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione”.

Questo principio è stato ribadito con le recenti sentenze nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011, alle cui motivazioni si fa integrale rinvio, anche per quanto riguarda l’affermazione dell’antigiuridicità del comportamento dello Stato nell’ambito dell’ordinamento interno; quindi, la riconducibilità al concetto generale dell’obbligazione risarcitoria della pretesa degli specializzandi del risarcimento per mancata adeguata remunerazione.

3. – Col primo motivo del ricorso dei Ministeri, si deduce “violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 257 del 1991, Direttive 82/76, 93/16, 362/75; artt. 2935 e 2943 cod. civ.”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata sarebbe viziata e meriterebbe di essere censurata anche sotto il profilo concernente il momento di decorrenza della prescrizione, poichè il dies a quo si dovrebbe individuare nel momento in cui il diritto può essere fatto valere, vale a dire, nella specie, nel momento di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento (seppur incompleto) dell’atto comunitario, cioè del D.Lgs. n. 257 del 1991.

Pertanto sarebbe errata la sentenza impugnata che ha fatto decorrere il termine dalla sentenza della Corte di Giustizia del 19 novembre 1991 (sentenza Francovich) e, conseguentemente, ritenuto validamente interrotto il decorso della prescrizione nei confronti del dott. V. a seguito della notificazione dell’atto di messa in mora del 15 ottobre 2001.

3.1.- Il motivo può essere trattato congiuntamente ad entrambi i motivi dei ricorsi proposti dai dottori P. e R., poichè tutti riguardanti la questione della decorrenza della prescrizione dell’azione fondata sulla responsabilità dello Stato per mancata o tardiva trasposizione della normativa comunitaria.

Infatti, con i ricorsi P. e R. – tra loro sovrapponibili- si critica la decisione della Corte d’Appello concernente il decorso della prescrizione dalla data della sentenza Francovich, nella prospettiva che, invece, si dovrebbe ritenere che ancora permarrebbe l’inadempimento dello Stato, sicchè nemmeno potrebbe essere individuato un dies a quo della prescrizione (primo motivo), ovvero che, quanto meno, quest’ultimo dovrebbe essere individuato nelle date del 25 febbraio 1999 o del 3 ottobre 1999, di pubblicazione delle sentenze della Corte di Giustizia che hanno riconosciuto l’inadempimento dello Stato italiano relativamente alla vicenda oggetto del presente giudizio (secondo motivo).

4.- Va premesso che, riguardo alla eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, non si è formato alcun giudicato. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare l’effetto estintivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie (Cass., SS.UU. 25 luglio 2002 n. 10955). Il che, ovviamente, vale anche per la parte contro la quale l’eccezione è proposta e che neghi il verificarsi del menzionato effetto estintivo.

Ciò posto, e richiamata la ricostruzione della fattispecie di cui alla sentenza a Sezioni Unite n. 9147 del 2009, va ribadito il principio espresso dalle sentenze di questa Corte nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011, chiamate ad occuparsi proprio dell’individuazione del dies a quo della prescrizione (per le quali:

“A seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 251 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 310, art. 11 che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11”). Si intende qui ribadire il principio e gli argomenti che lo sorreggono.

4.1.- Il termine prescrizionale non era pertanto decorso all’epoca della citazione (3 luglio 2003) introduttiva del presente giudizio.

Va rigettato il primo motivo del ricorso dei Ministeri, mentre, in accoglimento dei ricorsi proposti dai dottori P. e R., la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà al superiore principio di diritto quanto alla decorrenza della prescrizione decennale.

5.- Va altresì accolto il secondo motivo del ricorso dei Ministeri, nella parte in cui si deduce il vizio di motivazione, laddove, dopo aver operato la qualificazione della fattispecie nei termini di cui sopra, la Corte d’Appello ha liquidato il danno in misura corrispondente alla somma degli importi annui delle borse di studio non percepite, oltre accessori.

La censura di irragionevolezza della liquidazione trova fondamento, secondo i ricorrenti, nell’essere stato il quantum debeatur determinato, nel caso di specie, adottando un parametro di riferimento inadeguato ed eccessivo, quale quello dell’intero importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. n. 257 del 1991.

5.1.- La censura è fondata. La Corte territoriale, senza adeguatamente motivare in punto di scelta del parametro cui ancorare la liquidazione del danno, ha finito per attribuire effetto retroattivo alla normativa introdotta col decreto legislativo citato, che invece riguardava i nuovi iscritti ai corsi di specializzazione regolati dalle diverse disposizioni introdotte a partire dall’anno accademico 1991/1992.

Infatti, la Corte d’Appello, intendendo effettuare una liquidazione equitativa, avrebbe dovuto altrimenti giustificare l’entità del ristoro ritenuta congrua, e non avvalersi, come invece ha fatto, dell’automatica trasposizione ad anni anteriori di previsioni normative dettate per il futuro; ciò che ha comportato che la liquidazione effettuata sia risultata eccessiva.

5.2.- Va, in proposito, rilevato che la qualificazione dell’obbligazione come “indennitaria”, alla stregua della sentenza a sezioni unite più volte richiamata, consegue alla considerazione che la giurisprudenza della Corte di Giustizia (richiamata sia nella sentenza n. 9147 del 2009 che nelle successive nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011) esige che l’obbligazione risarcitoria dello Stato non sia condizionata al requisito della colpa; quindi, consegue all’operazione di sistemazione che le Sezioni Unite hanno fatto, collocando la responsabilità dello Stato nell’ambito della norma generale dell’art. 1176 cod. civ. e svincolandola dai presupposti soggettivi dell’art. 2043 cod. civ..

Tuttavia, l’obbligazione in parola si distingue da quella risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. per la peculiarità della sua fonte, al di là del suo contenuto; il contenuto è, infatti, lato sensu risarcitorio, dato che – come affermato anche dalla Corte di Giustizia – l’inadempimento dello Stato ne comporta l’obbligazione di riparare il danno, ma a condizioni non meno favorevoli di quelle che riguardano analoghi reclami di natura interna e comunque non tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento; inoltre, il risarcimento deve essere adeguato al danno subito spettando all’ordinamento giuridico interno stabilire i criteri di liquidazione, che non possono essere meno favorevoli di quelli applicabili ad analoghi reclami di natura interna, o tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento ed, in ogni caso, non può essere escluso in via generale il risarcimento di componenti del danno, quale il lucro cessante; ancora, il risarcimento non può essere limitato ai soli danni subiti successivamente alla pronunzia di una sentenza della Corte di Giustizia che accerti l’inadempimento. Le Sezioni Unite, richiamati tali principi, hanno affermato che il credito del danneggiato ha natura di credito di valore e che “deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato unr idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile”.

5.3.- Il dictum delle sezioni unite comporta che l'”idonea compensazione” debba rispondere, da un canto, al requisito della serietà, congruità e non irrisorietà, dovendosi ristorare un danno alla luce “della perdita subita in conseguenza del ritardo oggettivamente apprezzabile”; dall’altro, in assenza di alcuni degli elementi strutturali dell’illecito aquiliano, all’esigenza di non trasmutare in diritto al risarcimento tout court si come predicato dall’art. 2043 c.c.; dall’altro ancora, all’inammissibilità di un’identificazione con il corrispettivo di una prestazione eseguita e non retribuita, secondo una concezione strettamente giuslavoristica e non, come nella specie, “paracontrattuale” da responsabilità statuale per atto privo, sul piano interno, del carattere della illiceità.

La remunerazione da ritenersi adeguata per la frequenza della scuola di specializzazione in epoca anteriore al 1991 (e la cui perdita gli specializzandi lamentano sub specie di danno risarcibile) non può essere equiparata alla remunerazione corrisposta per la frequenza dei corsi istituiti a far data dall’anno 1991/1992, poichè, come rilevato anche in altri precedenti di questa Corte, un’operazione in tal guisa concepita finirebbe per comportare l’applicazione retroattiva del D.Lgs. n. 257 del 1991 e la trasformazione, in altri termini, di una disciplina comunque discrezionale quanto all’individuazione della misura della retribuzione (e pacificamente rimessa al legislatore statuale) e comunque irretroattiva sul piano della sua decorrenza, in una disposizione normativa sostanzialmente retroattiva.

Pertanto, il collegio ritiene di dare seguito, più analiticamente specificandone i contenuti, alla giurisprudenza di questa stessa corte regolatrice che, con la pronuncia n. 5842 del 2010, ha affermato, in argomento, che “la mancata trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE – non autoesecutive in quanto, pur prevedendo lo specifico obbligo di retribuire adeguatamente la formazione del medico specializzando, non consentivano l’identificazione del debitore e la quantificazione del compenso dovuto – fa sorgere il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, tra i quali devono comprendersi non solo quelli conseguenti all’inidoneità del diploma di specializzazione (conseguito secondo la previgente normativa) al riconoscimento negli altri Stati membri e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profili professionali, ma anche quelli connessi alla mancata percezione della remunerazione adeguata da parte del medico specializzando”.

5.4.- Al giudice del rinvio è demandato il compito di quantificare tale, peculiare diritto (para)risarcitorio spettante al medico specializzando, quantificazione che non potrà che avvenire sul piano equitativo, secondo canoni di parità di trattamento per situazioni analoghe (cfr. Cass. n. 12408 del 2011).

Parametro di riferimento per il giudice territoriale sarà costituito dalle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali, dopo il 31 dicembre 1982, si erano potute verificare le condizioni fattuali idonee a dare luogo all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, e che non risultavano considerate dal D.Lgs. del 1991.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso proposto dall’Avvocatura generale dello Stato, rigettati gli altri; accoglie i ricorsi proposti da P. F. e R.A.; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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