Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24094 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.13/10/2017),  n. 24094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7860-2015 proposto da:

M.A.A.C., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 408, presso lo studio dell’avvocato

ANGELO MOCHI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), A.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 18948/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 26/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso in appello M.A.A.C. impugnava la sentenza del Giudice di Pace, n. 46964/09, che aveva rigettato la sua richiesta di risarcimento dei danni subiti in occasione dell’incidente del (OMISSIS) allorquando a bordo della propria autovettura Mercedes transitando in (OMISSIS) – immessosi nella diramazione che consente l’accesso all'(OMISSIS) – era stato urtato dalla vettura Daewoo di proprietà di A.P., la quale sopraggiungeva contromano uscendo dall’area riservata all’albergo. Descriveva come a seguito dell’urto i conducenti avevano spostato le vetture per evitare l’intralcio del traffico e procedere quindi allo scambio dei relativi dati, circostanza utilizzata dall’ A. per fuggire. Esso ricorrente dunque, effettuata la visura al PRA, aveva provveduto a chiedere il risarcimento alla Assitalia Ass.ni Italiane Spa (ora Ina Assitalia Spa), risultata garante per la RCA del veicolo antagonista, e sporto denuncia-querela contro l’ A. o l’eventuale diverso accertato conducente. Rappresentava infine come in data 28 luglio 2006 la sua vettura era stato oggetto di furto, regolarmente denunciato presso i Carabinieri.

Lamentava, quindi, il ricorrente l’erronea, contraddittoria ed illogica valutazione delle prove acquisite in primo grado non avendo il giudicante in particolare considerato la dichiarazione resa dal teste Au. trasportato sulla vettura del M. che aveva confermato la dinamica descritta, non essendosi pronunciato sull’urto tra i due mezzi e non avendo valutato correttamente le deposizioni dei contrapposti testimoni.

Indicava inoltre come falsa la testimonianza resa in 1 dalla teste di parte convenuta, A.M.P., sorella del convenuto, nei cui confronti aveva sporto denuncia, che aveva dichiarato dapprima che la vettura dell’ A. era ferma al momento del sinistro e che la sua macchina si trovava immediatamente dietro quella del fratello e poi che la tra la propria vettura e quella del fratello vi era un’altra vettura.

Si doleva il M. dell’erroneità della sentenza di primo grado relativamente al ritenuto mancato raggiungimento della prova dei danni derivati dal sinistro, nonchè della mancata liquidazione degli stessi in via equitativa, denunciando inoltre la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., comma 2 per la mancata ammissione delle prove articolate ai fini della quantificazione del danno fisico patito.

Chiedeva dunque – previa nomina di ctu medico legale e tecnica per la valutazione dei danni fisici propri e materiali del mezzo – dichiararsi nel merito esclusivo responsabile del sinistro Pietro A. con condanna dello stesso in solido con Ina Assitalia Spa al risarcimento di Euro 1.892,46 per danni diretti e indiretti patiti dal M., Euro 393,70 per ITA pari a 10 gg, Euro 590,55 per ITP al 50% pari a 30 gg, 4.428,24 per danno biologico, 2.706,24 per danno morale, Euro 276,00 per spese mediche, oltre fermo tecnico e svalutazione commerciale del veicolo da liquidarsi in via equitativa, lucro cessante, rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo.

Infine reiterava la richiesta di condanna di controparte ex art. 89 c.p.c. per avere utilizzato frasi sconvenienti e offensive nel proprio scritto difensivo (pag. 14).

Si costituiva A.P. argomentando al contrario sulla legittimità della statuizione del Giudice di Pace. Contestava la propria fuga dal luogo del sinistro, rimarcava la inesistenza dei danni materiali della Mercedes sconfessata anche dalle fotografie prodotte dal M., si opponeva all’efficacia probatoria del preventivo prodotto da controparte ove peraltro era stata indicata la necessaria sostituzione del proiettore sinistro, quando invece l’urto aveva interessato la parte anteriore destra della Mercedes, ed evidenziava l’inconsistenza del referto di Ps ai fini della valutazione dei danni fisici lamentati dal ricorrente, essendo priva di riscontri strumentali e basata solo su sintomi riferiti dal paziente peraltro il giorno successivo all’incidente.

Si costituiva infine l’Ina Assitalia Spa la quale sostenendo anch’essa la correttezza della sentenza appellata, avendo il Giudice di prime cure fondato la propria decisione sulla corretta valutazione delle risultanze istruttorie da cui emersa una ricostruzione del sinistro diversa da quella indicata dal ricorrente e tale da non aver provocato i danni dallo stesso lamentati.

Sotto il profilo del quantum sottolineava l’inesistenza della prova dei danni fisici e materiali lamentati dal ricorrente e del nesso di causalità tra questi ed il sinistro, contestava la valenza probatoria del preventivo prodotto dal M. e la richiesta del danno da fermo tecnico e da svalutazione commerciale entrambi non documentati e quindi non liquidabili neppure in via equitativa.

Chiedeva pertanto respingersi l’appello per infondatezza in fatto e diritto nonchè il rigetto delle istanze istruttorie.

2. Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 18948 del 26 settembre 2014 rigettava il proposto appello e per l’effetto confermava la gravata sentenza.

3. Avverso tale decisione, M.A.A.C. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

3.1. Le generali Italia s.p.a. e A.P. non svolgono attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, si duole il ricorrente della violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: contrasto insanabile tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza impugnata. Nullità della pronuncia del Giudice a quo.

4.2. Con il secondo motivo, si duole il ricorrente della violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c., comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: vizi motivazionali sul quantum debeatur.

Lamenta con i primi due motivi sotto profili diversi che se da una parte la sentenza del Tribunale di Roma accoglie nella motivazione il primo rilievo mosso contro la sentenza del primo giudice sulla doglianza della responsabilità dell’accadimento dell’incidente a carico dell’ A., dall’altra parte lo esclude, con la conferma della sentenza impugnata. Tale contraddittorietà è causa di nullità.

4.3. Con il terzo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c., comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: vizi motivazionali sul rigetto della domanda ex art. 89 c.p.c..

Si duole che il giudice dell’appello non abbia accertato e verificato che le espressioni offensive dell’Argentiere non riguardassero l’oggetto del contendere, ex art. 89 c.p.c., comma 2.

5. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti inammissibili.

Sono inammissibili laddove prospettano, in maniera generica ed attraverso una superficiale esposizione della vicenda, una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della controversia.

Il ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

Quanto, in particolare, alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. valgono, inoltre, le seguenti considerazioni. La violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere imputata al giudice del merito sotto due distinti profili: da un lato, ove, nell’esercizio del suo potere discrezionale quanto alla scelta ed alla valutazione degli elementi probatori – donde la mancanza d’uno specifico dovere d’esame di tutte le risultanze e di confutazione dettagliata delle singole argomentazioni svolte dalle parti, del che meglio in seguito – ometta tuttavia di valutare quelle risultanze delle quali la parte abbia espressamente dedotto la decisività, salvo ad escluderne la rilevanza in concreto indicando, sia pure succintamente, le ragioni del suo convincimento, il difetto della quale indicazione ridonda, peraltro, in vizio della motivazione; dall’altro, ove, in contrasto con i principi della disponibilità e del contraddittorio delle parti sulle prove, ponga a base della decisione o fatti ai quali erroneamente attribuisca il carattere della notorietà o la propria scienza personale, così dando ingresso a prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè discussi ai quali non può essere riconosciuto, in legittima deroga ai richiamati principi, il carattere dell’universalità della conoscenza e, quindi, dell’autonoma sussumibilità nel materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione. E’, dunque, solo l’esorbitanza da tali limiti ad essere suscettibile di sindacato in sede di legittimità per violazione dell’art. 115 c.p.c., sindacato che, con riferimento a tale norma, non può essere, invece, esteso all’apprezzamento espresso dal giudice del merito in esito alla valutazione delle prove ritualmente acquisite.

A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, lo sono anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini d’una decisione conforme al disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettategli dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi onde pervenire alle assunte conclusioni, per implicito disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Pertanto, vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non possono essere utilmente dedotti ove la censura si limiti alla contestazione d’una valutazione delle prove effettuata in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè proprio a norma dell’art. 116 c.p.c., comma 1 rientra nel potere discrezionale del giudice di merito l’individuare le fonti del proprio convincimento, il valutare all’uopo le prove, il controllarne l’attendibilità e la concludenza e lo scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti. Ond’è che le esaminate censure, in quanto non intese a censurare la ratio decidendi ma a prospettare una diversa interpretazione degli accertamenti in fatto, estranea alle valutazioni rimesse al giudice della legittimità risultano inammissibili, e ciò anche a non voler tenere, comunque, nel debito conto che, nel caso in esame, la motivazione fornita dal detto giudice all’assunta decisione risulta adeguata e tutt’altro che incoerente, basata com’è su valutazioni di fatto obiettive in ordine alla valenza effettiva e logica attribuibile ai vari elementi di giudizio risultanti dagli atti e su razionali valutazioni di essi; un giudizio, dunque, effettuato nell’ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito ed a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la diversa opinione soggettiva di parte ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa.

6. In considerazione del fatto che gli intimati non hanno svolto attività difensiva non occorre disporre sulle spese.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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