Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24094 del 07/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 07/09/2021), n.24094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13642-2020 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO SASSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 265/2020 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 04/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. K.A., cittadino del Burkina Faso, ricorre con quattro motivi avverso il decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Campobasso ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego delle protezioni internazionali maggiori e del riconoscimento del diritto a quella umanitaria.

Nel racconto reso in fase amministrativa il richiedente aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese dopo essere stato vittima di un attacco terroristico nel 2012, in cui venivano uccisi il padre e la madre, già violentata come la propria moglie, ed egli stesso ferito ad un braccio, in seguito al rifiuto del genitore, capo villaggio, di cedere un terreno per l’edificazione di una moschea.

Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

2. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Il Tribunale di Campobasso aveva rigettato la domanda di riconoscimento della protezione richiamando genericamente alcune fonti, oltretutto non comprendendosi se aggiornate o meno, in ordine alla situazione politico-sociale del Burkina Faso.

Il motivo è manifestamente infondato ed inammissibile per genericità.

Il Tribunale indica le fonti richiamando quelle del provvedimento impugnato e su di esse esclude l’esistenza, nel Paese di provenienza del richiedente, di una condizione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno ed internazionale.

Il motivo è altresì generico in applicazione del principio affermato da questa Corte e per il quale, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 18/02/2020).

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 251 del 2005, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7, 14 e art. 16, comma 1, lett. b), nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in Burkina Faso; omessa istruttoria e mancanza di motivazione.

Il motivo è inammissibile perché non concludente rispetto alle ragioni del rigetto di cui all’impugnato decreto e, ancora, manifestamente infondato.

Il tribunale ha ritenuto l’episodio descritto dal richiedente espressivo di violenza di criminali locali e rispetto a siffatta ratio, ragione del diniego di ogni forma di protezione maggiore, non si confronta il motivo che nulla deduce sul punto. La motivazione per gli indicati contenuti d’altra parte sussiste ed il motivo è pertanto anche infondato là dove se ne lamenta la mancanza.

Il motivo è poi infondato nella parte in cui denuncia la mancata audizione del richiedente perché questi chiarisse le ritenute ragioni di manifesta infondatezza del suo narrato.

Per giurisprudenza di questa Corte ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere anche all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa (Cass., 11/11/2020, n. 25439; Cass., 07/10/2020, n. 21584).

Il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve, pertanto, contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass., 11/11/2020, n. 25312).

Nella specie, tale onere non è stato adempiuto, da qui l’infondatezza della censura.

4. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile.

Il vizio di omessa pronuncia ricorre, infatti, là dove difetti qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (ex plurimis, Cass. n. 7472 del 2017).

Nella fattispecie in esame è lo stesso ricorrente ad affermare che il vizio denunciato “implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto” e, ancora, a rilevare che nella fattispecie mancherebbe “qualsiasi statuizione, neppure implicita, in merito alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria”, ma tanto non accade perché, di contro a quanto dedotto espressamente e richiamato anche attraverso l’intitolazione del motivo – ove certo è il riferimento, a definizione del vizio, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, il provvedimento c’e’.

5. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2, lett. a), lamentando l’adottata revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio gratuito in seguito all’apprezzata manifesta infondatezza, da parte dei giudici di merito, della domanda.

Il motivo è inammissibile in applicazione del principio, costante nelle affermazioni di questa Corte, per il quale la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziché con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione citato D.P.R., ex art. 170, dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione che è rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal citato D.P.R., art. 113 (ex multis: Cass. n. 32028 del 2018; Cass. n. 3028 del 08/02/2018; Cass. n. 16117 del 2020, Cass. n. 10487 del 2020).

6. Conclusivamente il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Nulla sulle spese nella tardività ed irritualità della costituzione dell’amministrazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

 

 

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