Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24093 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 26/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 26/09/2019), n.24093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4699/2015 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

109, presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI D’AMICO, rappresentato

e difeso dagli Avvocati MARIA ANTONIETTA PAPADIA e FRANCESCO

VINCENZO PAPADIA.

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. – Società con socio unico soggetta

all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato

Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo

studio dell’Avvocato MASSIMO OZZOLA che la rappresenta e difende.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 683/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 19/05/2014 R.G.N. 6692/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza n. 683 del 2014, ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia del Tribunale della stessa sede n. 21283/09 che aveva rigettato la domanda proposta da A.A., dipendente di rete Ferroviaria Italiana spa, il quale, premesso di essere portatore dell’infermità “spondiloartrosi cervico-dorso lombare con discopatie” già riconosciuta dipendente da causa di servizio con ascrivibilità alla Tabella B allegata al D.P.R. n. 834 del 1981, giusta sentenza dello stesso Tribunale, aveva dedotto di avere subito un aggravamento della predetta patologia che la rendeva assimilabile alla 5 categoria di cui alla Tabella A allegata al D.P.R. citato e, per l’effetto, aveva chiesto la condanna della società alla conseguente riliquidazione dell’equo indennizzo, oltre accessori.

2. Il primo giudice aveva ritenuto infondata la domanda precisando che, alla data dell’istanza di aggravamento del 17.9.2004, l’istituto dell’equo indennizzo non era più previsto dalla normativa contrattuale disciplinante i rapporti tra la società e i suoi dipendenti.

3. I giudici di seconde cure, invece, applicando il principio della ragione più liquida, hanno rilevato un difetto di allegazione e di prova in ordine al dedotto aggravamento della patologia, in relazione al nesso causale tra l’attività lavorativa e l’aggravamento dell’infermità, atteso che l’ A. era pacificamente cessato dal servizio sin dal 31.5.1995, cinque anni prima della sentenza di primo grado che aveva fotografato la patologia rispetto ad un rapporto lavorativo cessato, e ben a dieci anni di distanza dalla richiesta di aggravamento; hanno, quindi, ritenuto assorbite le questioni riguardanti la abolizione dell’istituto dell’equo indennizzo e della intervenuta decadenza della domanda.

4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione A.A. affidato a quattro motivi, illustrati con memoria, cui ha resistito con controricorso Rete Ferroviaria Italiana spa.

5. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 112,113,115 e 276 c.p.c., nonchè degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte barese erroneamente applicato il cd. principio della “soluzione più liquida” su questioni riguardanti aspetti del contendere che attenevano a vicende assolutamente controverse tra le parti e che, quindi, non erano affatto pronte o di per sè sufficienti per decidere rapidamente la causa; inoltre, nel caso in esame, si deduce che: a) la ragione più liquida individuata non determinava una rilevante ragione di economia processuale; b) non erano state valutate prove, documentazioni e richieste pertinenti e lecite; c) gli aspetti rilevati erano stati privati del necessario contraddittorio; 2) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 1218 c.c. e art. 2697 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere i giudici del merito ritenuto abrogato l’istituto dell’equo indennizzo, pur non avendo la società depositato tutti i CCNL, succedutisi nel tempo, da cui evincere l’asserita abrogazione; 3) la violazione e falsa applicazione della L. n. 564 del 1981, art. 11 e del D.M. n. 1622 del 1983, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non essere stato chiarito dalla Corte territoriale se si fosse realizzata una ipotizzata “decadenza” del diritto azionato; 4) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, quale previsione specifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., per difetto di motivazione, da parte della Corte territoriale, sulla questione adottata a fondamento del rigetto della pretesa, in quanto la decisione era basata su valutazioni discutibili e personali circa l’eccessività del tempo trascorso tra l’aggravamento e la cessazione del rapporto di lavoro.

2. Il primo motivo è infondato.

3. In punto di diritto la decisione della Corte di merito, che è ricorsa al principio della “ragione più liquida”, è corretta perchè, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (Cass. 12.12.2015 n. 23160; Cass. Sez. Un. 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 9.1.2009 n. 363).

4. Da detto principio discende che, nel caso di specie, proposta istanza di aggravamento della patologia, il giudice del merito ove ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura e al nesso eziologico di esso aggravamento con l’asserita attività lavorativa, ben può, invertendo l’ordine delle questioni, respingere la domanda sotto tale profilo posto che l’accertamento sulla ammissibilità della domanda (sulla permanenza cioè dell’istituto dell’equo indennizzo e su una possibile avverata decadenza), anche se logicamente preliminare, non potrebbe mai condurre ad un esito favorevole per l’attore.

5. Quanto alle altre doglianze, deve evidenziarsi che con la decisione della Corte di merito non vi è stata alcuna lesione del principio del contraddittorio e di difesa delle parti perchè la valutazione ha riguardato questioni afferenti ai fatti costitutivi della domanda, rilevabili di ufficio e già facenti del thema decidendum in quanto dedotte dai contraddittori a sostegno delle rispettive tesi difensive, analizzati con il procedimento logico cui la legge consente di collegare determinati effetti sul piano probatorio a certi fatti acquisiti in causa (cfr. Cass. n. 12248/2013).

6. Infine, nessuna nuova valutazione è consentita, in sede di legittimità, sulla genericità dell’allegazione del ricorso introduttivo apprezzata dai giudici di seconde cure, essendo stata adeguatamente e congruamente motivata la pronuncia gravata che, in relazione ad una malattia degenerativa a decorso cronico e multifattoriale, ha ritenuto necessaria una specifica indicazione di elementi ai quali collegare che il lamentato aggravamento fosse collegabile con certezza alla causa o concausa lavorativa in ragione di una attività cessata dieci anni prima.

7. Il secondo e terzo motivo sono inammissibili per difetto di interesse.

8. Invero, con essi vengono proposte censure che non sono dirette contro statuizioni della sentenza di merito, bensì su questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali tematiche manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso annullamento della sentenza (in termini, Cass. 5.11.2014 n. 23558; Cass. 1.3.2007 n. 4804; Cass. 22.9.2017 n. 22095).

9. Il quarto motivo è, infine, anche esso inammissibile.

10. Non sono ravvisabili, nella specie, le condizioni in presenza delle quali può trovare applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la sentenza è motivata, come sopra evidenziato, ed è giustificata in modo non apparente, perchè la pronuncia rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento.

11. La censura, poi, non coglie nel segno in quanto, ciò che la Corte territoriale ha sottolineato a fondamento della decisione, non è stato il mero aggravamento della patologia artrosica, ma il nesso eziologico tra tale aggravamento e l’attività lavorativa cessata circa 10 anni prima.

12. In ordine a detto profilo la censura è generica e, comunque, concerne un accertamento di fatto sorretto da motivazione adeguata e priva di vizi logici, che si sottrae a censure in sede di legittimità, come sopra già detto

13. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

14. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

15. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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