Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24093 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 24/11/2016), n.24093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9184-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 350/2014 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE,

depositata l’01/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Clementina Pulii difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

T.C. adiva il giudice del lavoro chiedendo il ripristino della pensione di inabilità di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12 revocatagli per l’anno 2002 e dall’anno 2004 in poi per superamento del prescritto limite reddituale.

Il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda del T., dichiarava il diritto del ricorrente a percepire la pensione di inabilità dal 1.1.2002 al 31.12.2002 e dal 1.1.2004 alla data di deposito della sentenza e condannava l’INPS al pagamento di quanto a tale titolo dovuto, oltre accessori.

La Corte di appello di Firenze, pronunziando sul gravame dell’INPS, in parziale riforma della sentenza di primo grado, verificata la insussistenza del requisito reddituale in relazione agli anni 2002, 2004, 2007, 2009, 2010, 2012 condannava l’istituto previdenziale a corrispondere a T.C. la prestazione in controversia per gli anni 2005, 2006, 2008 e 2011, oltre interessi legali.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8, della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7. Ha censurato la decisione per avere riconosciuto il diritto del T. ai ratei della prestazione in controversia per gli anni 2011 e 2013, epoca nella quale il T. aveva superato il sessantacinquesimo anno di età essendo nato il (OMISSIS).

Il Consigliere relatore ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso. Il Collegio condivide tale valutazione.

Giova premettere che – come in più occasioni è stato affermato da questa Corte (ex plurimis, Cass. n. 5317 del 1996, n. 4217 del 1995), in materia di pensione di inabilità o di assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dalla L. 30 marzo 1971 n. 118, artt. 12 e 13 i c.d. requisiti socio-economici (requisito reddituale, incollocazione) integrano non già una mera condizione di erogabilità della prestazione, ma un elemento costitutivo del diritto fatto valere dall’interessato, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo gli effetti del giudicato.

In base alla espressa previsione di cui al D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8, comma 1 confermativa di quanto già evincibile dalla normativa precedente (Cass. n. 8615 del 1991), la prestazione in controversia non può essere riconosciuta in favore di soggetto ultrasessantacinquenne.

Questa Corte ha puntualizzato che la pensione e l’assegno di inabilità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, non possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l’alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, e come è stato espressamente confermato dal D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8. (Cass. ord. n. 11198 del 2014, sent. n. 14945 del 2004, n. 11812 del 2003, n. 12882 del 2002, n. 3372 del 2001, n. 7897 del 2001, n. 9219 del 2001, n. 3563 del 2000, n. 11005 del 1999, n. 5774 del 1999, 1448 del 1998 n. 2011 del 1996).

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tale principio posto che ha riconosciuto) il diritto del T. alla pensione di inabilità, anche in relazione a periodi (a partire dall’anno 2011) nei quali questi aveva superato il sessantacinquesimo anno di età, essendo nato il 13.7.1945, secondo quanto allegato dall’INPS e risultante comunque dagli atti di causa (v. ricorso di primo grado).

A tanto consegue la cassazione in parte qua della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto il ricorso può essere deciso nel merito, con declaratoria di insussistenza del diritto del Tonchi alla pensione di inabilità, in relazione al periodo decorrente dall’anno 2011 fermo restando l’accertamento operato dal giudice d’appello in relazione ai periodi precedenti.

Atteso l’esito complessivo del giudizio si ritiene di confermare la statuizione sulle spese dei gradi di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono, invece, compensate non essendo ascrivibile al comportamento processuale dell’odierna intimata il riconoscimento della prestazione in epoca successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda relativa alla pensione di inabilità per l’anno 2011. Conferma la statuizione sulle spese di lite dei gradi di merito e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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