Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24093 del 24/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24093 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 15499-2012 proposto da:
ASSOCIAZIONE ENTE TEATRO DI MESSINA in persona del
legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA RIMINI 14, presso lo studio
dell’avvocato NICOLETTA CARUSO, rappresentata e difesa
dall’avvocato SORBELLO GAETANO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2421

contro

CRUPI VITA BONAVENTURA CRPVTI50D50F158T, domiciliata
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 24/10/2013

dall’avvocato TRIBULATO GIUSEPPE, giusta delega in
atti;
– controricorrente nonchè contro

CAMBRIA SALVATORE;

avverso la sentenza n. 2158/2011 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 30/12/2011 r.g.n.
173/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/07/2013 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per
rigetto in subordine applicazione articolo 32.

– intimato –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.9.1992, Crupi Vita espose di essere stata
dipendente dell’Associazione Ente Teatro di Messina, inquadrata

ciascun anno, con contratti a termine, e di avere di fatto espletato,
sino al marzo 1992, mansioni di impiegato di primo livello, elencate
analiticamente, aggiungendo, inoltre, di essere stata illegittimamente
sospesa dall’attività e dallo stipendio, a seguito di denuncia del
Presidente dell’Ente per interruzione arbitraria del servizio, poi
esitata in sentenza assolutoria; chiese, quindi, il riconoscimento della
natura indeterminata del rapporto, con inquadramento nella qualifica
superiore reclamata e con la condanna dell’Associazione convenuta
alla corresponsione delle retribuzioni non corrisposte dal giugno
1992 sino alla invocata riassunzione, oltre alle differenze retributive
relative all’inquadramento superiore, nonché la restituzione delle
somme trattenute a titolo di quota contributiva sulle buste paga di
aprile e maggio 1992.
Radicatosi il contraddittorio nei confronti dell’Associazione Ente
Teatro di Messina e di Cambria Salvatore, costituitosi quale
presidente pro tempore dell’Associazione stessa ed in proprio, il
Giudice adito dichiarò l’illegittimità della sospensione cautelare dal
servizio e condannò l’Associazione, in solido con il Cambria, al
pagamento della retribuzione omessa dall’inizio della sospensione
sino al 30.6.1992, con interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
dichiarò inoltre, l’illegittimità delle trattenute operate sulle buste paga

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quale scenografa lirica (2° livello), per le stagioni ottobre/giugno di

di aprile e maggio 1992 e condannò l’Associazione, in solido con il
Cambria, al pagamento delle relative somme, con interessi e
rivalutazione; rigettò, infine, ogni altra domanda.

Tribunale di Messina, in parziale accoglimento del gravame, dichiarò
che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio era a tempo
indeterminato e condannò gli appellati in solido al pagamento della
complessiva somma di euro 38.797,88, oltre interessi e rivalutazione
dal dovuto al soddisfo; ritenne il Tribunale che spettasse alla
lavoratrice l’inquadramento nella categoria impiegatizia, ma nel
secondo livello; che la stipulazione dei contratti a termine era
avvenuta al di fuori delle previsioni di cui alla legge n. 230/62 e del
CCNL di settore, con conseguente nullità delle clausole appositive
del termine e con il diritto della dipendente al recupero delle
retribuzioni non percepite, come da CTU espletata; che
la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro doveva essere
rigettata, essendo intervenuta nel frattempo la liquidazione e la
cessazione di attività dell’Associazione; che doveva essere rigettata
l’eccezione relativa all’altunde perceptum.
Per la cassazione della suddetta sentenza resa in grado d’appello,
l’Associazione Ente Teatro di Messina propose ricorso per
cassazione, affidato a due motivi.
Questa Corte, con sentenza n. 12827/2009, respinto il profilo di
censura relativo al disposto inquadramento della lavoratrice, accolse
in parte il primo motivo (relativo alla ritenuta nullità dei termini

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Proposto appello dalla Crupi e sulla resistenza degli appellati, il

apposti ai contratti stipulati tra le parti), richiamando il principio di
diritto, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
II

…per il personale assunto in relazione a spettacoli teatrali

due distinte ipotesi. A norma della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma
2, lett. e), per il personale il cui apporto professionale risulti
indispensabile per lo “specifico spettacolo” che si intende
apprestare, e sempre che sussista uno stretto collegamento
funzionale tra l’attività lavorativa e il suddetto spettacolo. A norma
dell’art. 1, comma 2, lett. a) e del n. 49 dell’elenco delle attività
stagionali contenuto nel D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 in relazione
ad una “stagione teatrale” programmata. Anche in questo caso deve
sussistere un rapporto funzionale tra assunzione al lavoro e stagione
teatrale, nel senso che la durata limitata del rapporto lavorativo deve
trovare giustificazione nelle esigenze e nella durata della suddetta
“stagione teatrale”, intesa come serie di spettacoli consecutivi,
programmati in un arco temporale che, se anche di durata più estesa
delle “stagioni del calendario”, deve esaurirsi nell’anno, in ragione di
quanto avviene nella realtà fattuale e dell’esperienza del settore”;
questa Corte dichiarò quindi assorbito il secondo motivo di ricorso,
riguardante le conseguenze delle eventuale nullità dell’apposizione
del termine, e, cassata la sentenza impugnata in relazione alle
censura accolta, rinviò alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.
Riassunto il giudizio, il Giudice del rinvio, con sentenza del 16 30.12.2011, in parziale accoglimento dell’appello e in parziale riforma

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l’apposizione del termine al contratto di lavoro risulta consentita in

della sentenza di primo grado (confermata quanto alla dichiarata
illegittimità della sospensione cautelare dal servizio e delle trattenute
a titolo di quote contributive operate sulle buste paga di aprile e

relative somme), dichiarò che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio
era a tempo indeterminato e condannò l’Associazione e il Cambria,
in solido fra di loro, al pagamento della somma di euro 38.057,68,
oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo gli indici
Istat, dalla maturazione del relativo credito all’effettivo soddisfo.
A sostegno del decisum, la Corte territoriale, per ciò che qui rileva,
osservò quanto segue:
– essendo incontroverso tra le parti che i contratti a termine erano
stati stipulati per la preparazione e produzione di spettacoli teatrali
programmati per la durata di otto mesi all’anno (e, quindi, per una
stagione teatrale consecutiva, prevista dal n. 49 dell’elenco delle
attività stagionali di cui al dpr, n. 1525/63), dalla prova per testi svolta
in primo grado e dalla documentazione prodotta, siccome accertato
nella sentenza resa in grado d’appello a fondamento
dell’inquadramento nella categoria impiegatizia di secondo livello (in
parte qua passata in giudicato, stante il rigetto della relativa censura
proposta nel giudizio di cassazione), era emerso che la Crupi,
benché assunta e inquadrata come scenografa lirica (semplice
categoria operaia), in realtà aveva espletato mansioni
amministrative, le quali andavano ben al di là della preparazione e
produzione degli spettacoli rientranti nella stagione teatrale

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maggio 1992, con la conseguente condanna al pagamento delle

programmata per otto mesi, poiché, oltre a curare la predisposizione
dei cartelloni, delle locandine e di altro materiale pubblicitario (attività
pur sempre ausiliarie nell’ambito delle singole rappresentazioni

terzi dei teatri con le connesse operazioni di pagamento e
fatturazione, organizzava concerti e rappresentava l’associazione
nelle operazioni di verifica delle condizioni degli immobili, dei mobili e
degli impianti, attività, tutte queste, che inerivano alla necessitata
(per tutto
l’anno, ossia anche al di fuori della stagione teatrale) gestione
amministrativa della vita dell’ente (vi era in atti una lettera del
28.12.1990 con la quale il Presidente dell’Associazione aveva
definito la Crupi “collaboratore amministrativo”);

ne discendeva

quindi, esulando le prestazioni della Crupi dalla stagionalità richiesta
per la legittima apposizione del termine, la conversione dei contratti
a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
– la conseguenza di tale conversione era il recupero delle
retribuzioni non percepite, quantificate, in base a CTU contabile, in
euro 38.057,68 dal Tribunale di Messina nella sentenza resa in
grado d’appello e, in parte qua, oggetto del motivo di ricorso per
cassazione dichiarato assorbito dal Giudice di legittimità, ma non
riproposto nel ricorso in riassunzione, né nella memoria di
costituzione del Cambria;
– per conseguenza, atteso il carattere chiuso del giudizio di rinvio,
avente per oggetto l’eventuale sostituzione della sentenza cassata,

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teatrali inserite nella stagione), provvedeva anche alla concessione a

in base al principio di diritto affermato dalla Cassazione, nelle sole
parti oggetto di annullamento, e considerato, altresì, che la questione
ritenuta assorbita dalla Cassazione avrebbe dovuto essere

cosa giudicata la statuizione della sentenza resa in grado d’appello
relativa al dovuto pagamento dell’anzidetta somma di euro
38.057,68;
– non si poneva quindi alcuna questione in ordine all’applicazione
dello ius superveniens di cui all’art. 32, commi 5 e 7, legge n. 183/10,
che aveva delimitato le conseguenze economiche della conversione
del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Avverso la suddetta sentenza resa in sede di rinvio, l’Associazione
Ente Teatro di Messina, in persona dei liquidatori, ha proposto
ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
Crupi Vita ha resistito con controricorso.
Cambria Salvatore non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione di plurime norme di
legge, nonché vizio di motivazione, la ricorrente deduce che:
– alla stregua delle previsioni del CCNL di settore, la Corte
territoriale avrebbe dovuto ritenere che le prestazioni della Crupi si
innestavano in un’attività di preparazione o produzione di una serie
continuativa di spettacoli da effettuarsi nell’arco della stagione
programmata, della durata di otto mesi l’anno, a tal fine richiamando
la declaratoria contrattuale prevista per il secondo livello;

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ritualmente riproposta in sede di giudizio di rinvio, era passata in

- il giudicato formatosi sul livello spettante alla Crupi (2° livello A direttore di esercizio teatrale), non avrebbe potuto consentire alla
Corte territoriale di considerare la lavoratrice una collaboratrice

dimostrare che la stessa aveva svolto anche mansioni inerenti alla
gestione amministrativa esulanti dalla stagionalità richiesta per
l’apposizione del termine;
– il lavoro svolto dalla Crupi era ausiliario e complementare rispetto
allo svolgimento delle rappresentazioni teatrali, essendo stata la sua
prestazione inserita nell’ambito di un’attività teatrale programmata
per una stagione di 8 mesi e per una serie di spettacoli determinati,
cosicché tale prestazione non poteva non rientrare nella previsione
del n. 49 dpr n. 1525/63 in relazione all’art. 1, lett. A, legge n. 230/62,
cioè come attività avente speciale natura in quanto stagionale.
1.1 Osserva la Corte che la declaratoria contrattuale richiamata
contempla (per quanto di pertinenza alla prestazione resa dalla
lavoratrice) lo svolgimento di mansioni di concetto, in condizioni di
autonomia operativa e con ampi margini di iniziativa, per le quali è
richiesta una particolare e specifica competenza professionale; il
rilievo della portata di tale previsione pattizia e, quindi, il relativo
profilo di doglianza, è dunque inconferente rispetto alla
decidendi

ratio

della Corte territoriale, fondata, nei termini già

diffusamente ricordati nello storico di lite, sull’accertato svolgimento
di attività inerenti alla gestione amministrativa dell’Ente per tutto
l’anno, anche al di fuori della stagione teatrale.

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amministrativa (livello inferiore a quello riconosciutole) per

In relazione al secondo profilo di censura deve rilevarsi che il
richiamo alla lettera del Presidente dell’Associazione è stato fatto
dalla Corte territoriale soltanto per ribadire la natura amministrativa

sotto il profilo dell’inquadramento, alla stregua di una collaboratrice
amministrativa; anche questa doglianza non è quindi rivolta contro
l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il terzo profilo di doglianza si risolve in un’apodittica ed inammissibile
contrapposizione della valutazione della ricorrente a quella della
Corte territoriale, senza lo svolgimento di alcuna specifica
considerazione critica in ordine alle puntuali emergenze istruttorie
indicate a dimostrazione della natura e dell’ambito delle mansioni
espletate dalla lavoratrice.
Il motivo è quindi inaccoglibile in tutti i profili in cui si articola.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 394 cpc e
dell’art. 32 legge n. 183/10, la ricorrente deduce che, avendo
conservato nel giudizio di rinvio la stessa posizione processuale che
aveva nel procedimento in cui era stata emessa la sentenza cassata
e con la quale era stata riconosciuta la conversione del rapporto a
tempo indeterminato, non avrebbe potuto proporre uno specifico
motivo di contestazione del danno; né, siccome non ancora
emanata, avrebbe potuto invocare la legge n. 183/10, di cui aveva
peraltro chiesto l’applicazione in sede di discussione orale.
2.1 Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che l’obbligo del
giudice di rinvio di pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite

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delle mansioni svolte dalla lavoratrice, non certo per considerarla,

dalla sentenza di cassazione presuppone che esse siano state
espressamente riproposte davanti a lui, atteso il carattere chiuso di
tale giudizio, nel quale dovendo il giudice limitarsi a completare il

materiale già completo, le parti sono obbligate a riproporre la
controversia negli stessi termini e nello stesso stato di istruzione
anteriore alla sentenza cassata (cfr, Cass., n. 90/2007; cfr, altresì,
nell’ipotesi speculare in cui le questioni ritenute assorbite siano state
ritualmente riproposte in sede di rinvio, Cass., nn. 14206/2001;
19015/2010).
La Corte territoriale si è conformata a tale principio, rilevando come
non fossero più suscettibili di diversa determinazione le
conseguenze economiche che la sentenza resa in grado d’appello
(che sul punto non era stata oggetto di cassazione) aveva ricollegato
alla conversione del contratto a tempo indeterminato.
Né poteva avere contrario rilievo, in senso contrario, l’affermata
richiesta, in sede di discussione orale, di applicazione dello ius
superveniens, ciò presupponendo comunque che la pertinente
questione di merito fosse stata ritualmente riproposta in sede di
riassunzione.
Anche il secondo motivo va quindi rigettato.
3. Con il terzo motivo la ricorrente si limita ad affermare che le
spese del giudizio erano state poste erroneamente a suo carico.
L’assoluta genericità della doglianza la rende inammissibile.
4. In definitiva il ricorso va rigettato.

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sillogismo giudiziale applicando il dictum della Cassazione ad un

Le spese, liquidate come in dispositivo a favore della
controricorrente, seguono la soccombenza; non è luogo a
provvedere al riguardo quanto alla parte rimasta intimata.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle
spese in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.050,00
(tremilacinquanta), di cui euro 3.000,00 (tremila) per compenso, oltre
accessori come per legge; nulla sulle spese quanto alla parte
rimasta intimata.
Così deciso in Roma il 3 luglio 2013.

P. Q. M.

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