Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24093 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. III, 17/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26450-2010 proposto da:

T.V. (OMISSIS), F.L.V.

(OMISSIS), S.A. (OMISSIS), S.

D. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO

TRIESTE 88, presso lo studio dell’avvocato BOZZI SILVIO (STUDIO

RECCHIA ASSOCIATI), rappresentati e difesi dall’avvocato GUIDA GUIDO

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI GOVERNO ITALIANO in persona del

Presidente pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO UNIVERSITA’

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, MINISTERO DEL TESORO,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende per

legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3970/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/10/2009 R.G.N. 49/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato GUIDO GUIDA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso con l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.A., F.L.V., T.V. e S. D., medici specializzati anteriormente all’anno accademico 1991- 92, propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha rigettato il loro gravame avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva respinto, ritenendo decorso il termine di prescrizione, la loro domanda di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica, del Ministero della Sanità e del Ministero del Tesoro al pagamento della remunerazione dovuta durante gli anni di iscrizione al corso di specializzazione.

Gli intimati resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, i ricorrenti – in ordine alla domanda risarcitola formulata in via subordinata – si oppongono all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, ponendo il problema del dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale, individuato dal giudice di merito nel conseguimento della specializzazione.

1.1.- Il primo motivo è fondato, nei termini che seguono.

Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto – anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivarmente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione (Cass., SSUU, 17 aprile 2009 n. 9147).

Successivamente, quanto alla individuazione del dies a quo, questa Corte ha affermato che il termine di prescrizione comincia a decorrere il 27 ottobre – 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 in quanto soltanto da tale data i soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991 hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento della normativa europea (Cass. 17 maggio 2011 n. 10813).

Il termine prescrizionale non era pertanto decorso all’epoca della citazione (25 luglio 2001).

2.- Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

3.- La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto enunciati sub 1.1.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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