Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24093 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.13/10/2017),  n. 24093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3566-2015 proposto da:

Z.M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO

FAA’ DI BRUNO 12, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO STIGLIANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato DARIO LUNDER giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 88,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che lo rappresenta

e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.G.;

– intimato –

e contro

UISP COMITATO TERRITORIALE TRIESTE, in persona del Presidente del

Consiglio Direttivo e legale rappresentante M.F.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo

studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che lo rappresenta e difende

giusta procura speciale del Dott. Notaio ZA.AN. in (OMISSIS);

– resistente con procura speciale –

avverso la sentenza n. 590/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 03/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale CARDINO Alberto, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2009 Z.M.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste l’UISP, B.G. e C.A., chiedendone la condanna solidale a risarcirle i danni conseguenti al sinistro occorsole il (OMISSIS), quantificati nell’importo di Euro, 106.856.15 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi rivalutazione e spese.

Esponeva l’attrice di aver frequentato nel 2007 un corso di tennis organizzato dalla UISP in un campo nel rione di (OMISSIS), con l’istruttore B.G.; che il giorno (OMISSIS), nel corso di esercizi di palleggio svolti in contemporanea da sei allievi, disposti in due terne contrapposte in prossimità della linea di fondo, mentre essa era ferma al centro, intenta a seguire le indicazioni che l’istruttore B. dava a V.D. (pure al centro, nella terna antagonista), veniva colpita all’occhio sinistro da una palla lanciata con grande violenza a traiettoria obliqua da C.A., schierato nella terna contrapposta in posizione laterale; che dall’incidente erano derivati gravi danni – sotto il profilo biologico, morale e patrimoniale – di cui dovevano rispondere ex art. 2043 c.c. sia l’istruttore, che avrebbe dovuto impartire istruzioni e disporre modalità di esercizio idonee ad impedire l’evento, sia la UISP, quale preponente ed organizzatrice tenuta ex art. 2049 c.c., sia il C., quale autore materiale del fatto.

Costituitisi in giudizio la UISP ed il B. chiedevano il rigetto delle domande attoree, sostenendo una diversa versione della vicenda che attribuivano a caso fortuito, e l’assenza di colpa ad essi addebitabile, per aver prestato tutte le tecniche e cautele del caso. Negavano, infatti, ogni interruzione del gioco e sostenevano che l’attrice, al momento del sinistro, si era piegata per raccogliere una pallina, tanto che l’istruttore aveva gridato per richiamare la sua attenzione.

Si costituiva anche C., negando la propria responsabilità e chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti; in via subordinata, chiedeva ridursi il quantum in virtù dell’art. 1227 c.c. e di pronunciarsi sulla gradazione delle colpe ex art. 2055 c.c., limitando la propria condanna alla rispettiva quota di responsabilità, o condannando in via di regresso i condebitori solidali a rifondergli quanto lo stesso fosse stato eventualmente condannato a pagare oltre la misura determinata dalla sua colpa.

Assunte le prove per interpello e testi, con sentenza n. 269/2012 il Tribunale di Trieste rigettava la domanda, condannando l’attrice a rifondere alle altre parti le spese di lite.

Avverso la predetta sentenza la Z. ha proposto appello – affidato a plurimi motivi. Lamenta l’appellante che il Tribunale avrebbe errato nell’escludere la responsabilità ex art. 2043 c.c. di C. e B. ed ex art. 2049 c.c. della UISP, responsabilità che andava invece affermata: quanto al C. per avere lo stesso deciso di effettuare il rovescio, nonostante sul campo ci fossero allievi chini a raccogliere le palline, a gioco fermo e pertanto disattenti su quanto stava accadendo in campo, in una situazione di potenziale e già segnalato pericolo; quanto al B. per la violazione della norma comportamentale di sicurezza e prudenza atta a far osservare il divieto di palleggio in presenza di allievi intenti alla raccolta delle palline; assumendosi che lo stesso avrebbe dovuto fermare il palleggio tra il C. e l’altro giocatore, oppure non avrebbe dovuto dare l’ordine di raccogliere le palline.

2. La Corte di Appello di Trieste, con la sentenza n. 590 del 3 ottobre 2014, rigettava il proposto appello e per l’effetto confermava la gravata sentenza.

3. Avverso tale decisione, Z.M.M. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, al quale resistono con controricorsi autonomi C.A. e e la U.I.S.P. che depositano anche memoria.

3.1. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta che conclude per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, articolato in più censure si duole la ricorrente della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta con la prima censura che i giudici del merito abbiano riconosciuto come non colposo il verificarsi del danno e, nel contempo, la sussistenza del caso fortuito esimente.

Con la seconda censura si duole del riconoscimento dell’errore dell’allievo, che colpì la pallina da tennis con traiettoria che attinse l’occhio della danneggiata, quale caso fortuito esimente. I giudici del merito avrebbero dovuto applicare alla fattispecie la disciplina sulle attività pericolose, di cui all’art. 2050 c.c.. Il gioco del tennis o, quanto meno la singola azione costituita nel colpire altri allievi in mezzo al campo a gioco fermo, costituiscono l’esercizio di un’attività pericolosa.

Con la terza censura denuncia il mancato riconoscimento di responsabilità custodiale, ex art. 2051, con riferimento alla potenzialità lesiva della pallina da tennis.

Infine si duole della violazione dell’art. 2049 c.c. per il fatto del dipendente-istruttore di tennis.

Il motivo è inammissibile in tutte le sue articolazioni.

La prima censura è aspecifica e incomprensibile. Per quanto riguarda la seconda è pacifico l’orientamento di legittimità che esclude le attività sportive dall’applicazione del titolo 2050 CC, quando i danni che ne derivano sono la normale conseguenza di sempre possibili errori gestuali (Cass. n. 20982/2012). La terza censura riguarda un profilo di responsabilità non invocato in precedenza e che, comunque sarebbe da escludere alla luce del caso fortuito esimente, rappresentato dalla immanente possibilità di un errore nel gesto sportivo. Infine sull’ultimo profilo la corte di appello con una valutazione insindacabile in quanto correttamente motivata ha escluso qualsivoglia profilo di colpa in capo all’istruttore.

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la omessa motivazione ed esame in ordine ad un punto decisivo della controversia ex art. 360, n. 5.

Censura oltre la omessa motivazione della sentenza di appello anche l’omesso esame del mancato rispetto delle regole internazionali di allenamento e palleggiamento nell’ambito tennistico, l’uso di tre palline anzichè di una soltanto.

Anche tale motivo inammissibile.

Nel giudizio in esame, trova applicazione, con riguardo ai motivi concernenti la denuncia di vizio di motivazione, l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ai ricorsi proposti avverso provvedimenti depositati successivamente alla sua entrata in vigore (11 settembre 2012).

Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 c.p.c. introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Scompare, invece, nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona misura d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà. Al riguardo, si ricorda il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza”, nella”mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2014, n. 19881).

Alla luce dell’enunciato principio, risulta che la ricorrente non ha rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 6, n. 5.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente C., Euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge, ed in favore della UISP Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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