Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24093 del 03/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 03/10/2018), n.24093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 24020/2016

R.G., sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 14/10/2016

nel procedimento vertente tra:

M.M., contro EQUITALIA SUD SPA, ROMA CAPITALE, ed

iscritto al n. 5168/2016 di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratene Generale Dott. SGROI Carmelo, che chiede che

la Onte di Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento

dell’istanza di regolamento di competenza d’ufficio, dichiari la

competenza del Giudice di Pace di Roma, con le conseguenze di legge.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 45131 delle 2015 il Giudice di Pace di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza per materia a decidere sull’opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo, deducendo la prescrizione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, carenza di potere del concessionario ed eccesso di potere, sulla base della natura propriamente esecutiva del provvedimento di fermo. Con atto di citazione in riassunzione davanti al Tribunale di Roma, M.M. chiedeva l’accoglimento della domanda. Veniva sottoposta al contraddittorio delle parti la questione della competenza del Tribunale poichè il preavviso di fermo costituiva l’occasione per impugnare la pretesa creditoria che il concessionario (Equitalia Sud S.p.A.) intendeva realizzare coattivamente;

il Tribunale, con ordinanza del 14 ottobre 2016, ha ritenuto che il fermo amministrativo debba essere considerato come misura puramente afflittiva, impugnabile secondo le regole del rito ordinario, con la conseguenza che la controversia spettava alla cognizione del Giudice di Pace, in applicazione dei consueti criteri. Sulla base di tali elementi ha chiesto il regolamento di competenza in ordine alla controversia in esame ai sensi degli artt. 45,47 e 48 c.p.c.;

con la requisitoria scritta del 17 febbraio 2017 il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto, in accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza d’ufficio, che la Corte dichiari la competenza del Giudice di Pace di Roma.

la questione giuridica posta dal ricorso (se il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura di atto di espropriazione forzata ovvero di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione ovvero se la competenza in subiecta materia sia da ricostruire in modo diverso) è stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 8558 del 2017.

Conseguentemente con ordinanza del 26 settembre 2017 questa Corte rinviava la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio è ammissibile in quanto il provvedimento che solleva il conflitto di competenza è stato tempestivamente adottato all’udienza di trattazione, fissata sulla questione preliminare e senza svolgimento di attività istruttoria (Sez. 6-3, Ordinanza n. 16143 del 30/07/2015, Rv. 636484-01);

inoltre, alla luce dello “jus receptum” di cui a Cass. S.U. n. 21582/2011, ribadito anche da S.U. n. 15354/2015 che, investite della risoluzione di un contrasto relativo all’ambito ed ai limiti della competenza del Giudice di Pace rispetto al Tribunale, è stato ritenuto ammissibile, ex art. 45 c.p.c., l’esperimento del regolamento di competenza d’ufficio quando – emessa dal giudice adito per un determinato processo la pronuncia declinatoria della competenza per materia o per territorio inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice indicato come competente – quest’ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili, vale a dire sostenga che la competenza per materia o territoriale inderogabile spetti al primo o ad un terzo giudice;

nel merito, la questione sottoposta alle Sezioni Unite di questa Corte riguardava le criticità registrate in sede di legittimità relativamente all’esatta qualificazione della competenza attribuita al Giudice di Pace nella materia indicata, con riferimento alla natura giuridica da attribuire alla competenza del Giudice di Pace nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e alla possibilità di distinguere tra opposizione all’ordinanza ingiunzione (di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6) e opposizione al verbale di accertamento (ex art. 7, D.Lgs. cit.); nonchè se gli stessi criteri di competenza vadano applicati anche con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo nei termini delineati da Cass. Sez. Un. n. 15354/2015. Specificamente, dalla qualificazione del fermo e del preavviso di fermo come atti che partecipano del giudizio di esecuzione o come atti non esecutivi, nè prodromici all’esecuzione, ma di natura cautelare o coercitiva, dipende l’individuazione del tipo di rimedio da proporre e della relativa competenza. In particolare, le Sezioni Unite del 2015 avevano affermato che la configurazione dell’istituto del fermo come atto esecutivo o prodromico all’esecuzione risultava poco compatibile con l’art. 491 c.p.c., per il quale l’espropriazione forzata inizia con il pignoramento, e con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, che abilita il concessionario a procedere ad esecuzione forzata quando è decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento;

con successivo arresto (Cass. 22080/2017) le Sezioni Unite hanno affermato che nel sistema delineato dal codice della strada (ed, oggi, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7) il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell’opposizione a verbale, senza alcuna distinzione tra diversi vizi di forma;

la violazione delle regole di formazione del titolo stragiudiziale deve essere fatta valere col rimedio tipico, sia che si tratti di violazioni che abbiano impedito del tutto la conoscenza della contestazione, sia che si tratti di violazioni che questa conoscenza abbiano consentito, ma abbiano comunque viziato il titolo, irregolarmente formato;

con la sentenza 27/04/2018 n 10261 le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che in base del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, si può qualificare la competenza del Giudice di Pace devoluta in base ad un criterio che è prioritariamente per materia e solo in un momento logicamente successivo ed in alcune ipotesi, connotato dall’elemento del valore. In base al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, può qualificarsi competenza per materia quella del Giudice di Pace per tutte le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, come nel caso in esame;

deve quindi affermarsi che la natura giuridica della competenza del Giudice di Pace del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ex art. 6, relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada è competenza per materia ed in alcune ipotesi con limite di valore;

la natura giuridica della competenza del Giudice di Pace del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ex art. 7, relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione al verbale di accertamento è competenza per materia;

gli stessi criteri di competenza vanno applicati anche con riferimento all’ipotesi in oggetto di impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo nei termini delineati da Cass. S.U. 22/7/2015 n. 15354;

alla luce delle considerazioni che precedono il regolamento è fondato poichè la competenza appartiene per materia al Giudice di Pace di Roma, trattandosi di opposizione a preavviso di fermo, che segue la stessa regolamentazione quanto alla competenza dell’oggetto sostanziale della domanda, rientrante quest’ultima nella competenza per materia del Giudice di Pace;

trattandosi di regolamento di competenza di ufficio non è dovuta pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018

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