Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24092 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 30/10/2020), n.24092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12434/2013 R.G. proposto da:

C.M. e Ca.Ma., elettivamente domiciliati

in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 11, presso lo studio dell’avv.

Massimo Tirone, che li rappresenta e difende giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza 135/29/12 della Commissione tributaria regionale

del Lazio, depositata in data 22 maggio 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 luglio

2020 dal Consigliere Paolo Fraulini.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per il Lazio, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’impugnazione proposta da C.M. avverso l’avviso n. (OMISSIS) e da Ca.Ma. avverso l’avviso n. (OMISSIS), entrambi relativi ad accertamento di maggior reddito a fini Irpef e altro, conseguente a plusvalenza derivante da cessione di un terreno, in relazione all’anno di imposta 2002.

2. La CTR – per quanto ancora interessa – ha rilevato che i contribuenti non potevano giovarsi dell’esito del distinto giudizio promosso dall’acquirente del terreno (tale Polimar s.r.l.), atteso che quella sentenza non era passata in giudicato e il loro intervento ivi spiegato era stato dichiarato inammissibile. Nel merito, la CTR ha rilevato che, ai fini della stima del valore del terreno oggetto di accertamento, le prove fornite dall’Ufficio si palesavano più attendibili di quelle contrapposte dai contribuenti, sicchè la pretesa impositiva si palesava corretta, non essendovi alcuna prova dell’asserito vincolo incidente sul terreno e potenzialmente idoneo a diminuirne il valore.

3. Per la cassazione della citata sentenza C.M. e Ca.Ma. hanno proposto ricorso con quattro motivi; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

4. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (costituito dall’annullamento da parte della Commissione Provinciale di Roma dell’avviso di accertamento dell’Ufficio di Civitavecchia del maggior valore del terreno ai fini dell’imposta di registro, e della mancata impugnazione di tale decisione da parte dell’Agenzia delle Entrate) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)”.

b. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1306 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”, deducendo l’erroneità della pronuncia impugnata per aver escluso che i ricorrenti potessero giovarsi del giudicato favorevole del coobbligato solidale Polimar s.r.l., acquirente del terreno per cui è causa.

c. Terzo motivo: “Deduzione del giudicato formatosi dopo la sentenza impugnata circa il valore del terreno ai fini dell’imposta di registro” deducendo, anche in memoria, che la sentenza favorevole nei riguardi del coobbligato solidale era nelle more passata in giudicato.

d. Quarto motivo: “Insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (costituito dal valore del terreno compravenduto) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)” deducendo l’omesso esame da parte della CTR della Delib. della Giunta comunale di Fiumicino n. 429 del 15 luglio 1998 e dell’Attestazione 10 novembre 1998 dell’Assessorato alle Politiche Finanziarie del Comune di Fiumicino (entrambe ritrascritte in ricorso), fondamentali per evincere l’effettivo e inferiore valore del terreno compravenduto.

2. L’Agenzia delle Entrate svolge argomentazioni a sostegno dell’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto.

3. In via preliminare, la Corte osserva che, nella memoria difensiva del 26 febbraio 2020, i contribuenti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, stante l’avvenuto annullamento in via di autotutela da parte dell’Erario degli avvisi di accertamento originanti il giudizio.

4. La domanda va accolta. Invero tale istanza risulta fondata su due note dell’ufficio legale della Direzione provinciale I di Roma dell’Agenzia delle Entrate, che contengono un annullamento parziale dei due avvisi di accertamento impugnati, con nuova liquidazione del dovuto ai fini dell’eventuale definizione agevolata delle sanzioni, come da ultimo prevista dal D.Lgs. n. 159 del 2015. La documentazione citata, peraltro di provenienza dalla stessa Amministrazione, non risulta in alcun modo contestato dall’Ufficio, neanche in giudizio per il tramite dell’avvocatura erariale, nonostante sia stata depositata e comunicata ai sensi dell’art. 372 c.p.c. in data 18 gennaio 2020.

5. Ne consegue che, tanto che si tratti di autotutela sostitutiva quanto di autotutela parziale, la circostanza che i ricorrenti abbiano manifestato nella memoria il loro disinteresse a proseguire la controversia, nel silenzio dell’amministrazione determina la necessità per questa Corte di emanare una sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuto annullamento dei presupposti della presente controversia (id est, gli avvisi di accertamento impugnati) comporta il venir meno delle ragioni di contrasto sul punto fra le parti, e impone pertanto la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti come attualmente configurato sulla base degli atti amministrativi sostitutivi medio tempore emanati dall’Amministrazione fiscale (Cass. n. 2246 del 2018; n. 1008 del 2018; n. 9357 del 2017; n. 5641 del 2015; n. 16324 del 2014).

6. Le spese di lite di fase possono essere integralmente compensate tra le parti, stante l’esito del processo. Per conseguenza, stante l’esito della lite, va dato atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

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