Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24092 del 24/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24092 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 11354-2011 proposto da:
ARTI GRAFICHE S.R.L. 05545651001, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo
studio dell’avvocato SANSONI MAURIZIO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2269

a.

contro

CAPALTI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato
ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo rappresenta e difende

Data pubblicazione: 24/10/2013

giusta delega in atti;
– controri corrente avverso la sentenza n. 136/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 04/05/2010 r.g.n. 11559/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

VENUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 25/06/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO

R.G. n. 11354/11
Ud. 25.6.2013

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata in data 4
maggio 2010, in riforma della pronuncia di rigetto di primo grado,
ha condannato la società Arti Grafiche s.r.l. al pagamento a favore
di Capalti Fabrizio, della complessiva somma di C 4.000,00, a titolo
di retribuzioni, con gli accessori di legge.
Ha ritenuto la Corte di merito che la prova testimoniale
avesse dimostrato che il Capalti aveva lavorato alle dipendenze
della società dal gennaio al giugno 2002 con mansioni di
guardiano notturno ed ha valorizzato, oltre alle risultanze di detta
prova, il fatto che il legale rappresentante della società non si era
presentato a rendere l’interrogatorio formale.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società
sulla base di due motivi. Il lavoratore ha resistito con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando

insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia, deduce che la Corte di merito ha ritenuto la
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sull’erroneo
presupposto che il sig. Elio Gianni – il quale avrebbe impartito gli
ordini al Capalti – fosse “titolare” della società Arti Grafiche. In
realtà il legale rappresentante della stessa era il sig. Raffaele
Pompili, mentre il predetto Elio Gianni non rivestiva alcuna carica
nell’ambito della società, nemmeno quale socio.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116 cod. proc. civ. nonché

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio.
Rileva che la Corte territoriale non ha adeguatamente
valutato le risultanze della prova testimoniale ed in particolare le
dichiarazioni del teste Buccino, parzialmente difformi da quelle
Ribadisce che il sig. Elio Gianni non era il “titolare”
dell’azienda.
3. Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente in
ragione della loro connessione, è privo di fondamento.
La Corte di merito, diversamente da quanto assume la
ricorrente, non ha fondato la decisione sul presupposto, secondo la
stessa ricorrente “decisivo per il giudizio”, che Elio Gianni – il quale
asseritamente impartiva gli ordini – fosse il legale rappresentante
della società.
A prescindere dal fatto che, nelle dichiarazioni rese dai testi
Romani e Palone, ritenute attendibili dalla Corte di merito, si fa
riferimento al fratello Paolo Gianni (“….era la direzione ad impartire

gli ordini al ricorrente e in particolare Paolo Gianni
ordini dal principale

riceveva gli

un tal Paolo”), la sentenza impugnata ha

richiamato altre circostanze (mansioni, orario e periodo lavorativo
del Capalti, presenza costante sul posto di lavoro, dimora notturna
presso una “casetta appositamente predisposta dall’azienda nella

quale il Capalti abitava e dormiva”), emerse dal complesso delle
dichiarazioni testimoniali, pervenendo alla conclusione che il
predetto lavoratore avesse svolto lavoro subordinato alle
dipendenze della società ricorrente .k, rimarcando altresì che, non
essendosi il legale rappresentante della società presentato, senza
giustificato motivo, a rendere l’interrogatorio formale deferitogli, i
fatti dedotti dal lavoratore, valutato ogni altro elemento di prova,
dovevano ritenersi ammessi (artt. 116 e 232 cod. proc. civ.).

rese dagli altri testi.

3

Tale valutazione è incensurabile in questa sede, avendo la
Corte territoriale dato adeguatamente conto del proprio
convincimento con argomentazioni logiche e coerenti.
Al riguardo va ricordato che spetta al giudice di merito, in via
esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio
l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive
risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così
liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova
acquisiti. Conseguentemente per potersi configurare il vizio di
motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è
necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si
assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia,
tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata
considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della
vertenza. Pertanto il mancato esame di elementi probatori
costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo le
risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con
un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia
probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è
fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (cfr.,
tra le altre, Cass. 15355/04; Cass. 9368/06; Cass. 9245/07; Cass.
14752/07).
Peraltro il ricorrente, nel dedurre l’errata valutazione della
prova testimoniale, non trascrive nel ricorso, in violazione del
principio di autosufficienza, le dichiarazioni dei testi, ciò che rende
la censura, sotto questo profilo, anche inammisibile.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente
condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, come in dispositivo.
P.Q.M.

convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne

4

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al
pagamento, a favore di Capalti Fabrizio, delle spese del presente
giudizio, che liquida in £ 50,00 per esborsi ed 1.500,00 per
compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione a
favore dell’Avv. G. Sante Assennato, difensore del Capalti.

Così deciso in Roma in data 25 giugno 2013.

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