Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24092 del 07/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 07/09/2021), n.24092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9632-2020 proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VALENTINA NANULA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 21/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 07/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Z.A., cittadino del Pakistan – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva dichiarato di aver lasciato il proprio Paese temendo di essere arrestato perché, dopo aver concordato con la polizia, corrotta, il pagamento di una somma di denaro per poter continuare a gestire, indisturbato, una sala scommesse e vendere alcolici e sigarette, in seguito ad una aggressione maturata nel suo locale ai danni di taluni agenti, venuti per chiedere altro denaro, egli era ricercato – ricorre con tre motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata.

La Corte di appello di Brescia ha rigettato l’impugnazione avverso l’ordinanza del locale tribunale che aveva negato al primo le protezioni internazionali maggiori ed il riconoscimento del diritto a quella umanitaria.

Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

I motivi di ricorso sono inammissibili.

2. Il primo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della Corte di appello che non si è affatto fondata solo sulla pena irrogata, ma – valorizzando la locuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. b) e all’art. 16, comma 2, lett. b), secondo cui “La gravità del reato è valutata anche (enfasi aggiunta) tenendo conto della pena (…)”, ha interpretato tali nonni come disciplinanti un potere discrezionale del giudice, e nel caso di specie tale valutazione discrezionale è destinata a valere – a giudizio della Corte di merito – contro il ricorrente, attesa la gravità dei comportamenti descritti.

Il ricorso per cassazione deve infatti contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421).

In particolare è necessario che venga contestata specificamente la natio decidendi” posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989), evidenza che qui non realizzata rende non concludente e generica la proposta censura.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3. La Corte di appello si era limitata, “superficialmente”, a far riferimento a report datati, 2016 e 2017, senza svolgere indagini sulla zona di provenienza del ricorrente. Il ricorrente allega quindi un estratto EASO aggiornato all’ottobre 2019 sulla situazione del Paese di origine e sentenze di merito che hanno riconosciuto la protezione internazionale.

Il motivo è inammissibile per genericità.

Come già affermato da questa Corte, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate. (Cass. n. 4037 del 18/02/2020).

Il ricorrente fa infatti valere report più aggiornati sulla situazione del Paese di provenienza senza nulla dedurre, però, sui loro contenuti e sul superamento per essi dei differenti esiti contenuti nella fonte richiamata nell’impugnata sentenza o, ancora, sul travisamento di questi ultimi per un richiamo all’interesse stesso alla proposizione del motivo.

Si aggiunga che l’allegazione, ad opera del ricorrente, alla memoria illustrativa depositata in vista dell’adunanza camerale in cassazione, di documentazione nuova si espone a chiara ragione di inammissibilità nella apprezzata natura dell’atto difensivo, ferma, nel resto, la producibidità di nuovo documenti nel giudizio in cassazione ai limitati fini di cui all’art. 372 c.c., comma 2.

4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 TUIc.p.c., comma 6, e art. 19TUI c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la Corte di merito non avrebbe valutato la condi7ione di vulnerabilità del richiedente che verrebbe dall’essere lo stesso un giovane che aveva trascorso oltre cinque anni fuori dal paese di origine ove costretto a rientrare in una realtà sconosciuta e dovendo li ricostruire la sua esistenza già radicata in Italia, Paese in cui aveva trovato un lavoro.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 13573 del 02/07/2020).

Siffatto onere di allegazione è rimasto inadempiuto come correttamente rilevato dalla Corte di appello di Brescia che, da un lato, ha evidenziato l’avvio del percorso di integrazione in Italia del richiedente e dall’altro la mancata allegazione di condizioni individualizzanti di vulnerabilità, per un giudizio destinato a ricomprendere il difetto di allegazione nel rapporto tra condizioni godute dal richiedente in Italia e quelle a cui egli sarebbe andato incontro in caso di rientro nel Paese di origine, intese come lesive del nucleo ineliminabile dello statuto della persona (Cass. SU n. 29459 del 13/11/2019; Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

5. Il ricorso è conclusivamente inammissibile. Nulla sulle spese nella tardività della costituzione del Ministero dell’interno.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (ex Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

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