Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24092 del 03/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 03/10/2018), n.24092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 3910/2017

R.G., sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 07/02/2017

nel procedimento vertente tra:

M.A. contro ROMA CAPITALE, EQUITALIA SUD SPA, ed

iscritto al n. 50760/2016 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale CARMELO CELENTANO, che chiede che la

Corte di Cassazione, rinvii a nuovo ruolo richiedendo alla

cancelleria del Tribunale di procedere alla rituale comunicazione

alle parti dell’ordinanza od alla trasmissione della prova

dell’avviso disposto dall’ordinanza, riservandosi questo Ufficio di

formulare le proprie motivate conclusioni all’esito della decisione

delle Sezioni Unite.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

con ricorso avanti il Giudice di Pace di Roma, M.A. ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. avverso l’atto di “preavviso di fermo amministrativo” trasmesso da Equitalia Sud s.p.a. deducendo la nullità dello stesso e della cartella di pagamento presupposta recante il credito vantato da Roma Capitale per sanzioni pecuniarie irrogate per violazione delle norme del Codice della strada;

il Giudice di Pace con sentenza 12.1.2016 n. 578 ha declinato la propria competenza “per materia” e la causa è stata riassunta avanti il Tribunale Ordinario di Roma con la costituzione in giudizio di tutte le parti;

– che il Tribunale di Roma con ordinanza in data 7.2.2017, ritualmente comunicata in via telematica a tutte le parti in data 10.2.2017 (come da attestazione di Cancelleria in atti), ha sollevato il conflitto negativo di competenza rilevando che, in ordine alle opposizioni avverso la cartella esattoriale relativa a riscossione di sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni del Codice della strada, sussisteva la “competenza per materia” del Giudice di Pace, tanto se qualificabili come “opposizioni a precetto” ex art. 615 c.p.c., quanto se qualificate (senza limite di valore) come opposizioni a VAV ovvero opposizioni ad ordinanze-ingiunzioni, avuto riguardo ai criteri previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, poi sostituiti dal D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7;

– che pertanto, secondo il Giudice “ad quem”, deve indicarsi la competenza funzionale per materia del Giudice di Pace, in quanto il credito portato dalla cartella di pagamento concerneva sanzioni irrogate per violazioni delle norme del Codice della strada;

– che, nelle more, con ordinanza della Sezione 6-3 in data 31.1.2017 n. 2567 e 2568 ed in data 16.2.2017 n. 4176, è stata disposta la rimessione al Primo Presidente della questione di massima importanza in ordine alla esatta qualificazione della competenza, per valore o per materia, del Giudice di Pace in ordine alla opposizione proposta avverso il preavviso di fermo o le misure del fermo amministrativo e della ipoteca adottati dall’Agente per la riscossione, con la quale vengono dedotti vizi inerenti agli atti presupposti (cartella di pagamento; atto irrogativo della sanzione pecuniaria) concernenti sanzioni pecuniarie per violazione delle norme del Codice della Strada, sicchè alla adunanza 25.5.2017 è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle SS.UU.;

– che il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo disporsi rinvio del procedimento a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della questione rimessa alle Sezioni Unite della Corte concernente la qualificazione “per materia” della competenza del Giudice di Pace in materia di controversie relative a sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada;

– che le Sezioni Unite di questa Corte con Sentenza n. 10261 del 27/04/2018 hanno statuito sulla questione rimessa dalle predette ordinanze affermando il principio di diritto, espresso nella seguente massima elaborata dal CED, secondo cui “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7, n. 150 del 2011, nonchè prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo”.

Ritenuto:

– Che il Tribunale di Roma, nella istanza ex art. 45 c.p.c., ha evidenziato come la “opposizione al preavviso di fermo” fosse diretta non soltanto a denunciare vizi propri del “preavviso di fermo”, ma anche a richiedere l’accertamento della illegittimità o della inesistenza giuridica della cartella di pagamento presupposta portante i crediti relativi a sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni delle norme del Codice della strada;

Che pertanto la “opposizione a preavviso di fermo”, in quanto diretta a contestare non (o non soltanto) i presupposti legali cui D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86 ricollega la applicazione della misura coercitiva, ma i presupposti della stessa pretesa sanzionatoria e dunque del credito fatto valere dalla Amministrazione, non è qualificabile come “opposizione alla esecuzione” (preventiva od agli atti esecutivi), dovendo piuttosto essere considerata come “opposizione cd. recuperatoria” volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, e dunque come opposizione tardiva- alla ordinanza-ingiunzione (o al verbale di accertamento della violazione della norma stradale: art. 204 bis TU n. 285/1992), con la conseguenza che deve essere proposta nelle forme e con le modalità già previste dagli artt. 22 e 22 bis della legge n. 689/1981 ed attualmente disciplinate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7 (cfr. Corte cass. Sez. U -, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017 che ha enunciato il principio di diritto secondo cui “L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”), non ostandovi l’affermazione del principio stabilito da Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015 secondo cui “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore”, atteso che proprio l’indicato rinvio alle regole generali sul rito e sulla competenza, consente di ricondurre -in materia di sanzioni amministrative irrogate per violazioni di norme del Codice della strada- l’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria sottesa alla misura del fermo nell’alveo della disciplina processuale prevista per le “opposizioni a sanzioni amministrative” dal D.Lgs. n. 150 del 2011 (come già anticipato da Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9447 del 10/05/2016 e da Corte cass. Sez. 6 3, Ordinanza n. 15143 del 22/07/2016 e quindi definitivamente statuito da Corte cass. Sez. U -, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018). Ed invero in entrambi i casi -opposizione a sanzione; accertamento negativo della pretesa- l’oggetto del giudizio verte sul rapporto obbligatorio che trova il suo fatto costituivo nell’accertamento dell’illecito amministrativo, con la conseguenza che il criterio di riparto della competenza tra Giudice di Pace e Tribunale ordinario, alla stregua del principio di diritto enunciato da Corte cass. Sez. U -, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018, deve essere individuato nella attribuzione della competenza “per materia”, solo in taluni casi completata da un limite di valore che non modifica tuttavia il criterio di riparto “per materia” (in quanto il valore predetto non è relazionato al credito fatto valere con la domanda – artt. 10 e 14 c.p.c. – ossia alla pretesa creditoria di natura sanzionatoria fatta valere in concreto dalla Amministrazione con l’importo iscritto a ruolo, ma è relazionato alla astratta previsione normativa della misura edittale massima o proporzionale – prevista per ogni singolo illecito – o ancora alla natura non pecuniaria della sanzione, come è dato desumere dalla disposizione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 5, lett. a-c), criterio di riparto che è stato definito per ciò, nella sentenza della Corte costituzionale n. 370/2007, con la sintesi verbale “competenza per materia con limite di valore”);

– Che, pertanto, essendo rimessa alla “competenza per materia” del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 2 e 3; art. 7, comma 2) la trattazione della opposizione alla ordinanza ingiunzione ovvero al verbale di accertamento infrazione, avente ad oggetto la cognizione del rapporto obbligatorio derivante dalla contestazione dell’illecito amministrativo (nei limiti dei motivi specificamente dedotti dall’opponente, trattandosi di giudizio strutturato secondo lo schema impugnatorio: cfr. giurisprudenza consolidata da Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 3542 del 12/06/1982 e Sez.U, Sentenza n. 3271 del 19/04/1990; tra le ultime, in materia di opposizione diretta al VAV ex art. 204 bis TU n. 285/1992: Cortecass Sez. 2, Sentenza n. 232 del 11/01/2016), e tenuto conto che la opposizione al preavviso di fermo segue la stessa regolamentazione quanto alla competenza dell’oggetto sostanziale della domanda, rientrante quest’ultima nella competenza del Giudice di Pace, la istanza di regolamento di ufficio ex art. 45 c.p.c. proposta dal Tribunale di Roma deve ritenersi ammissibile e fondata, dovendo dichiararsi la competenza “ratione materiae” del Giudice di Pace di Roma in ordine alla causa opposizione proposta da M.A. avverso la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo.

PQM

Dichiara la competenza per materia del Giudice di Pace di Roma in ordine alla opposizione a comunicazione di preavviso di fermo amministrativo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86 per omesso pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate per violazione di norme del Codice della strada.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018

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