Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24091 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 30/10/2020), n.24091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. Lui – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – Consigliere –

Dott. ARMONE Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25064/2015 R.G. proposto da:

R.N. S.r.l., elettivamente domiciliata in San Cataldo (CL),

Via Donatori di Sangue n. 3, 5 e 7, presso lo Studio dell’Avv.

Scarlata Matteo, che la rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 2394/34/2015, depositata il giorno 11 marzo 2015.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 8 luglio 2020

dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi.

 

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che, con l’impugnata sentenza, la Regionale della Campania confermava la prima decisione che aveva respinto il ricorso promosso da R.N. S.r.l. avverso un avviso di accertamento con il quale venivano recuperate IVA IIDD 2010, in relazione a operazioni di compravendita di lana grezza che l’ufficio aveva ritenuto oggettivamente inesistenti; e questo perchè, secondo l’ufficio, la venditrice non sarebbe stata in grado di fare ‘la cospicua fornitura di lana contestata, essendo in realtà una “cartiera” che aveva acquistato meno lana di quella venduta alla contribuente, che era priva di un magazzino, che non aveva un idoneo mezzo di trasporto, figurando improbabilmente di aver utilizzato un automezzo concesso in comodato dalla stessa contribuente senza data certa; conclusione anche avvalorata dalla circostanza che la contribuente, senza alcuna plausibile ragione, aveva rinunciato ad utilizzare il plafond che le spettava quale esportatore abituale;

2. che la Regionale, dopo aver dato dettagliato conto delle difese delle parti, dopo aver in diritto premesso che la prova della oggettiva inesistenza delle operazioni poteva essere offerta dall’ufficio anche a mezzo di presunzioni, salva eventuale prova contraria del contribuente, riteneva che con le sopra rammentate presunzioni l’ufficio avesse fornito idonea prova; laddove, invece, non potevano costituire prova contraria i pagamenti formalmente eseguiti dalla contribuente, particolarmente quelli avvenuti per contanti;

3. che la contribuente ricorreva per quattro motivi, ai quali l’Agenzia resisteva con controricorso;

4. che, depositato certificato di morte dell’unico difensore, avvenuta il 1 marzo 2020, la contribuente chiedeva differirsi l’udienza;

5. che l’istanza di rinvio deve essere disattesa, non soltanto perchè la giurisprudenza l’ha finora concessa in ragione dell’udienza da celebrarsi pubblicamente, mentre la fattispecie qui non ricorre, trattandosi di un’adunanza non partecipata; ma, più in generale, perchè deve essere riaffermato il condivisibile principio per cui, quando la parte ha avuto un congruo tempo per la tempestiva nomina di un nuovo difensore, senza però farlo, ferma la regola che l’istituto dell’interruzione è estraneo al processo di cassazione, la Corte nemmeno ha il potere di differire l’udienza (Cass. sez. I n. 21608 del 2013).

6. che, con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la contribuente denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c., addebitando alla Regionale di non aver pronunciato sulla circostanza che l’ufficio non aveva dato alcun rilievo alle risultanze del proprio magazzino; elemento, quest’ultimo, che, secondo la contribuente, sarebbe stato invece in grado di dimostrare la realtà delle compravendite di lana; il motivo è però inammissibile, poichè il vizio di attività lamentato ricorre soltanto quando il giudice omette di pronunciare su di un capo di domanda o su di una eccezione, non quando manca di considerare elementi di prova, come appunto le indicate risultanze di magazzino (Cass. sez. III n. 4704 del 2014);

7. che, con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma con riferimento all’art. 2043 c.c., L. 27 luglio 2000 n. 212, artt. 4 e 10, la contribuente sosteneva che l’Agenzia era incorsa in responsabilità extracontrattuale, per aver violato gli obblighi di correttezza e buona fede cui sarebbe stata invece tenuta; e, questo, secondo la contribuente, per non aver l’ufficio preso in considerazione gli esiti della verifica operata nei suoi confronti, una mancata considerazione che avrebbe compromesso la legittimità del procedimento di accertamento; tuttavia, anche questo motivo è inammissibile, in limine perchè con lo stesso non è stata svolta alcuna critica all’impugnata sentenza (Cass. sez. trib. n. 6134 del 2009);

8. che, con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciata la violazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 1, la contribuente deduceva che la lana era presente nel proprio magazzino, che pertanto la stessa era stata realmente acquistata; che, quindi, al più si sarebbe potuto trattare di operazioni soggettivamente inesistenti, rimproverando perciò alla Regionale di non aver riconosciuto i costi delle compravendite, come invece previsto dalla L. 24 dicembre 1993 n. 537, art. 14, comma 4-bis; pure questo motivo è inammissibile, perchè con lo stesso viene in realtà censurato l’accertamento in fatto compiuto dalla Regionale, circa l’inesistenza oggettiva delle operazioni; un accertamento che, quindi, avrebbe dovuto essere censurato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 5, (Cass. sez. I n. 24155 del 2017); un accertamento, peraltro, che è stato in tutto conforme a quello della Provinciale, dando così luogo ad una “doppia conforme” ex art. 348-ter c.p.c.;

9. che, con il quarto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciata la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 30 e 40; D.P.R. 26 ottobre 1972, art. 54; art. 2697 c.c., la contribuente, premesso che sarebbe stato onere dell’ufficio quello della dimostrazione dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, come anche quello della loro soggettiva inesistenza, in quest’ultimo caso anche sotto il profilo della diligenza esigibile dal contribuente, opponeva che le presunzioni che l’ufficio aveva ricavato dal PVC, non fossero gravi, precise e concordanti; e, questo, sempre secondo la contribuente, per tutta una serie di evidenze, poi indicate nel corso dell’illustrazione del motivo; la doglianza, è di nuovo inammissibile perchè, al di là del difetto di autosufficienza che la connota, in mancanza di trascrizione dell’avviso, oltre che del PVC (Cass. sez. III n. 14839 del 2016), si risolve, in realtà, in una critica all’accertamento in fatto compiuto dalla Regionale circa l’oggettiva inesistenza delle operazioni, un accertamento che pertanto andava censurato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. sez. I n. 24155 cit.); e che, peraltro, come sottolineato in precedenza, sconta lo sbarramento della “doppia conforme”;

10. che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare all’ufficio le spese processuali, queste liquidate in Euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

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