Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24091 del 26/09/2019
Cassazione civile sez. lav., 26/09/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 26/09/2019), n.24091
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
su ricorso 1266/2014 proposto da:
R.C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
RAVA’ 124, presso A.N.M.I.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI
INVALIDI LAVORO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO DALLA
CHIESA;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,
presso lo studio dell’avvocato LUCIANA ROMEO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato TERESA OTTOLINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 876/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 06/08/2013 R.G.N. 1155/2012.
Fatto
RILEVATO
che:
Con ricorso al Tribunale di Torino il R. deduceva di aver subito un infortunio sul lavoro in data 7.8.03 per il quale l’INAIL gli riconosceva, con provvedimento del 16.2.06, una rendita commisurata al 45% di inabilità permanente; che in data 20.12.10 l’Istituto gli aveva notificato una revisione della rendita commisurata al 24%; che aveva proposto opposizione ex art. 104 del T.U. chiedendo una rendita pari al 50% (poi precisata nella misura di 48 punti ai sensi delle tabelle allegate al D.Lgs. n. 38 del 2000), che tuttavia, a seguito di visita collegiale, veniva respinta. Chiedeva pertanto la costituzione della rendita nella misura del 48%, rilevando che la misura della rendita può essere riveduta solo nei termini di cui al T.U. n. 1124 del 1965, artt. 83, 137 e 146.
Si costituiva l’INAIL chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, nominato c.t.u., dichiarava che a seguito dell’infortunio erano derivati postumi permanenti per danno nEurobiologico pari al 32% dal 24.11.10, per cui condannava l’INAIL alla relativa rendita, oltre accessori di legge.
La sentenza veniva impugnata dal R.; resisteva l’Istituto.
Con sentenza depositata il 6.8.13, la Corte d’appello di Torino respingeva il gravame, sulla base della c.t.u. espletata.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il R., affidato a due motivi, cui resiste l’INAIL con controricorso, poi illustrato con memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., oltre che del T.U. n. 1124 del 1965, art. 2, lamentando che il collegamento causale tra l’evento traumatico e le menomazioni (plesso brachiale e gran pettorale destro) è una questione di fatto che solo ove fosse stata contestata dall’INAIL, ma non lo fu, avrebbe potuto consentire un nuovo accertamento in sede giudiziaria.
Con secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., T.U. n. 1124 del 1965, artt. 83 e 137, D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, lamentando che l’INAIL avrebbe potuto dedurre una variazione del quadro sanitario del R. e non già rivedere il nesso causale relativo ad una patologia già indennizzata.
I motivi che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. Occorre infatti osservare che essendo pacificamente esclusa dalle parti ed incontestatamente dal giudice di appello, la sussistenza di una rettifica per errore (D.Lgs. n. 38 del 2000, ex art. 9), la presente controversia attiene al censurato valore percentuale dell’inabilità conseguente l’infortunio de quo, che ben può essere, in caso di contestazione tra le parti, accertata dal c.t.u. nominato dal giudice (anche sotto il profilo del diverso nesso causale risultante tra le patologie lamentate e l’infortunio) per modificazioni fisiche del titolare della rendita (art. 83 T.U.) nei termini ivi indicati e non contestati nella specie, così come non risulta, decisivamente, contestata in sede di merito la relazione del c.t.u. (Cass. n. 1237/09, Cass. n. 358/13).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Avendo il ricorrente documentato il possesso delle condizioni reddituali di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., lo stesso è esentato dal pagamento delle spese del presente giudizio, mentre sussistono, ratione temporis, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019