Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24091 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 13/10/2016, dep. 24/11/2016), n.24091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25642-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA FARNESE 101,

presso lo studio dell’avvocato MARCO BECCIA che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DELLA TOSCANA del 18/04/2013, depositata il 15/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di M.M. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 73/17/2013, depositata in data 15/05/2013, con la quale in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente la professione di medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell’IRA’P versata negli anni dal 2004 al 2007 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che non ricorreva il requisito dell’autonoma organizzazione, costituente presupposto impositivo dell’IRA”, pur essendo pacifico che l’attività di medico di medicina generale era svolta in regime convenzionato ed in forma associativa, trattandosi di attività sottoposta al regime delle Convenzioni con il SSN ed essendo limitati i mezzi “destinati all’esercizio professionale dal Dr. M. e dai suoi colleghi, associati allo scopo evidente di dividere i costi dello studio medico”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 avendo la C.T.R. errato nell’escludere la riconducibilità dell’attività del contribuente nell’alveo di un’attività autonomamente organizzata, essendosi egli avvalso, facendo parte di un’associazione professionale, di personale amministrativo (personale addetto alla pulizia ed alla tenuta degli appuntamenti).

2. La censura è infondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 7991/2016, hanno di recente affermato il seguente principio di diritto: “In materia di imposta regionale sulle attività produttive, la “medicina di gruppo”, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40 non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicchè la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacchè essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale”.

Le Sezioni Unite hanno escluso quindi che l’attività della medicina di gruppo sia riconducibile ad uno dei tipi di società o enti, di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e che quindi costituisca ex lege presupposto d’imposta ed hanno richiamato, da tempo chiarito, da questa stessa Corte, con riguardo all’IRAP, in ordine al fatto che la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature, indicate nell’art. 99 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1099, n. 502, art. 8″ considerazioni analoghe conseguono in relazione poi alle spese costituenti la quota per il “Personale di segreteria o infermieristico comune”, il cui utilizzo e previsto per lo svolgimento dell’attività di medicina di gruppo dall’art. 40, comma 9, lett. d), del detto accordo collettivo, reso esecutivo col D.P.R. n. 270 del 2000), rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per se, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (Cass. n. 10240 del 2010, n. 1158 del 2012).

La sentenza di primo grado (come emerge dalla decisione della C.T.R. impugnata) aveva in effetti rilevato che il professionista aveva la disponibilità “di locali adeguati allo svolgimento dell’attività professionale del sanitario pubblico”.

La sentenza della C.T.R. è dunque conforme a tale principio di diritto successivamente affermato e peraltro la ricorrente deduce soltanto l’esercizio in forma associate, da parte di medico di medicina generale convenzionato con il SSN, quale requisito integrante l’autonoma organizzazione ai fini IRAP (si fa pure riferimento all’utilizzo di personale dipendente, ma solo del tipo addetto a mansioni di “segreteria”).

3. Gli ulteriori due motivi, implicanti vizi motivazionali, sono inammissibile, il secondo, in quanto vi si fa riferimento al vecchio disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (laddove la sentenza impugnata e stata pubblicata in data successiva al settembre 2012), ed infondato, il terzo, in quanto non ricorre il lamentato vizio di omesso esame di un fatto decisivo, lo svolgimento dell’attività medica “in forma associata”, fatto espressamente preso in considerazione e valutato dalla C.T.R.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Atteso che sul thema decidendm oggetto della lite vi è stato intervento recente delle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali dei presente giudizio di legittimità.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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