Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24091 del 24/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24091 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 7025-2010 proposto da:
ABBONIZIO GIOVANNI BBNGNN45B25H501F, AGENO FRANCESCO
nato a GENOVA il 13/06/1946, AMMATURO ANTONIO nato a
ROMA il 08/03/1945, ARGNANI CESARE nato a ORVIETO il

2013
2266

11/12/1945,

BARBERA GIUSEPPE nato a ANDRIA il

20/05/1940,

BARBONE

GIUSEPPE

nato

a

BARI

il

25/11/1940, BIANCHI FRANCO nato a ROMA il 14/10/1943,
BORZETTI ROBERTO nato a ROMA il 25/06/1942, BRACONI
MAURIZIO nato a POGGIO MOIANO il 08/08/1943, BRUNO
ANDREA nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 13/09/1940,
CAPPELLANO MARIA nato a ANCONA il 16/04/1941 (vedova

Data pubblicazione: 24/10/2013

di TALAMONTI MARIO o FRANCESCO); CARLOTTO MICHELE
a

nato

nato a

PETILIA

POLICASTRO il 27/04/1937, CASTALDO PASQUALE

nato a

UDINE il 06/03/1942, CARUSO ALDO

LIBIA il 16/11/1942, CERRUTI GIUSEPPE nato a GENOVA il
nato a

nato a

02/01/1941, D’ADDARIO ANTONIETTA
17/10/1936, DE ANGELIS BRUNO

ARANO IRPINO il
BARI il

nato a

NAPOLI il

22/04/1944, D’EMILIO MASSIMILIANO

nato a

ROMA il

22/06/1946, DI PRETORO GIANFRANCO

nato a

ROMA il

17/11/1944, DI STADIO BRUNO nato a ROMA il 21/03/1946,
DINIA PAOLO
SERENELLA

nato a

nato a

ROMA il 17/05/1943, EUPIZI

BEVAGNA il 29/03/1945, FIORE ANNA

LUCIA nato a ROMA il 20/03/1944, FLAMINI FRANCO nato a
ROMA il 22/02/1944, GASBARRA FRANCESCO SAVERIO nato a
ROMA il 06/01/1941, GASPAROTTI ANNA ROSA nato a ROMA
il 29/03/1947, GIOVANNINI PAOLO

nato a

TRIESTE il

27/10/1950, GIUA GIULIO nato a DOBBIACO il 17/05/1945,
GUAZZONI ANNA MARIA nato a MILANO il 18/06/1944, GUIDA
LUIGI

nato a

SANTA CESAREA TERME il 03/02/1937,

INFERRERA CORRADO

nato a

TORREGROTTA il 08/05/1940,

MARANGI GIUSEPPE nato a MARTINA FRANCA il 11/08/1939,
MARINI ANNA MARIA, MATTIA BENEDETTO nato a

STAN’ELIA

FIUMERAPIDO il 25/02/1946, MEZZALIRA VALENTINO nato a
ROMA il 22/01/1946, PACIAROTTI CLAUDIO

nato a JESI il

06/06/1942, PELLIS VALERIA, PERUGIA CLAUDIO

nato a

ROMA il 30/06/1943, PICCIOLO ROSARO nato a GIOIA TAURO

30/01/1946, CORSANO MICHELE

il 24/02/1940, PISANI ANTONIO nato a AMALFI il
01/01/1943, ROBERTI MIRELLA nato a ROMA il 26/06/1944,
ROSSI PAOLA nato a NAPOLI il 26/10/1944, ROSSINI
STEFANIA nato a ROMA il 29/10/1942, RUGGIANO MARIO,
SABATO DANIELE nato a ROMA il 18/09/1945, SABBATINI

nato a CASTEL MADAMA il 05/10/1940, SCARDAONI LUIGI
nato a PORTO SAN GIORGIO il 21/08/1940, SMURAGLIA
GIANCARLO nato a ROMA il 03/05/1940, STANZANI ALDO
nato a ROMA il 21/09/1940, STARACE JANFOLLA ANTONIO
nato a POTENZA il 20/01/1944, TURELLA LUIGI nato a
PALIANO il 24/01/1943, VIOLO GIUSEPPE nato a SANT’ELIA
FIUMERAPIDO il 13/05/1940, ZANCARLIN GINA nato a ROMA
il 19/11/1939 (vedova di CONTARDI ANDREA); PINTO ROSA
nato a SARNO il 05/05/1946, ZUORRO ROBERTO nato a SAN
GIOVANNI INCARICO il 11/04/1935,tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA VALGARDENA 3, presso lo
studio dell’avvocato DE SANCTIS ERNESTO, che li
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

BANCA MONTEDEIPASCHI S.P.A. (già BANCA ANTONVENETA a
sua volta incorporante per fusione la BANCA NAZIONALE
DELL’AGRICOLTURA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo

GIORGIO nato a ROMA il 17/05/1941, SANTOLAMAZZA LUIGI

studio

degli

avvocati

SCOGNAMIGLIO

RENATO

e

SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, che la rappresentano e difendono
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 3840/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/06/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
inammissibilità in via principale in subordine
rigetto.

di ROMA, depositata il 11/06/2009 r.g.n. 4021/2005;

R.G. n. 7025/10
Ud. 25.6.2013

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata in data
11 giugno 2009, ha confermato la decisione del Tribunale della
stessa sede che aveva respinto le domande proposte da Abbonizio
Giovanni e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, ex dipendenti
bancari, nei confronti della Banca Antonveneta, che aveva
incorporato per fusione la Banca Nazionale dell’Agricoltura S.p.A.
(d’ora in poi BNA) ed era stata successivamente acquistata dalla
Banca Montepaschi di Siena S.p.A.
I predetti dipendenti avevano chiesto la condanna della Banca
al pagamento della somma a ciascuno di essi dovuta a titolo di
differenza tra quanto percepito per trattamento di fine rapporto (e
per indennità di anzianità maturata al 31 maggio 1982) e quanto
avrebbero dovuto percepire a seguito della cessazione del rapporto
ove fosse stato computato nel t.f.r. il rendimento dei premi
assicurativi (da adeguare agli incrementi retributivi) di una polizza
stipulata dalla BNA con l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni (di
seguito INA), in attuazione del R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5 (recante
norme in tema di costituzione di una gestione speciale degli
accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di
lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto
d’impiego), cui era seguita una convenzione suppletiva del 5
maggio 1943 ed altra convenzione aggiuntiva del 18 maggio 1946.
La Corte di appello – precisato che all’origine della
controversia era la polizza del 18 maggio 1946 con la quale tra la
BNA e l’INA era stata convenuta la cessione al personale
dipendente del rendimento dei premi sulle polizze precedenti e
richiamata altresì la pronuncia n. 8182/1993 delle Sezioni Unite di

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I

questa Corte – ha ritenuto che la domanda non potesse essere
accolta essendo stati i dipendenti assunti dopo il 1950, quando già
la Banca aveva di fatto congelato l’ammontare dei premi di polizza
e conseguentemente il loro rendimento.
Non poteva pertanto tale rendimento essere calcolato ai fini
proposito aversi riguardo alla data di assunzione in servizio di
ciascun dipendente, assunzione che per tutti i ricorrenti era
avvenuta dopo il suddetto congelamento, che aveva determinato la
modifica dell’originario obbligo assunto con la convenzione
aggiuntiva.
In altri termini, il beneficio della cessione ai lavoratori del
rendimento dei premi concesso con la convenzione del 18 maggio
1946 – costituente un contratto a favore del terzo – valeva nei
confronti dei dipendenti in servizio al momento del congelamento
dei premi (1950), i quali in precedenza ne avevano usufruito,
accettandolo tacitamente. I dipendenti assunti dopo il 1950 non
potevano invece invocare l’applicazione del beneficio, essendo stato
già congelato l’ammontare dei premi ed il relativo rendimento.
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono gli

ex

dipendenti bancari sulla base di un solo motivo. La Banca Monte
dei Paschi di Siena ha resistito al ricorso, depositando
successivamente memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa
applicazione degli artt. 2 e 4 R.D.L. 8 gennaio 1942 n. 5; vizio
logico sull’interpretazione della citata legge e del contratto di
assicurazione; omesso esame di fatti e di documenti decisivi per il
giudizio.
Dopo avere esposto diffusamente, in fatto, le vicende che
hanno determinato la presente controversia e richiamato la polizza
originaria del 31 marzo 1942 e quella aggiuntiva del 18 maggio

della liquidazione del trattamento di fine rapporto, dovendo in

3

1946 nonché la circolare n. 246/46, i ricorrenti hanno formulato il
seguente quesito di diritto:

“Si chiede che codesta Ecc. ma Corte

sancisca la violazione,

da parte della BNA, dei diritti dei ricorrenti scaturenti dagli obblighi
legali e contrattuali derivanti dal R.D.L. n. 5/42, dalla convenzione
03-42 e della obbligazione assunta con convenzione portata a
conoscenza con circolare BNA del 19-06-46; non avendo la Banca
provveduto a versare all’INA, in favore dei ricorrenti stessi, i premi
con riferimento al trattamento economico dell’anno e i relativi
conguagli annuali dell’assunzione, in relazione alle variazioni
retributive verificatesi nel periodo di servizio di ognuno dei
dipendenti sino al 31-05-82. Inoltre, sancisca questo Supremo
Collegio la violazione sempre operata dalla BNA in contrasto con le
disposizioni di legge e di contratto vincolanti di cui sopra, non
avendo la Banca provveduto a calcolare, nello stesso periodo, il
rendimento o interesse annuo del 3,50% su premi o conguagli che
annualmente dovevano essere versati proporzionalmente adeguati
alle variazioni retributive, avendo, al contrario, continuato a versare
all’INA premi riferiti al solo stipendio base in vigore nel 1950 e non a
quello effettivo dell’anno di riferimento”.
Il motivo è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto.
Questa Corte ha più volte affermato che il quesito di diritto di
cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., allora in vigore (tale disposizione
è stata abrogata dall’art. 47, comma 1, lett. d), della legge 18
giugno 2009 n. 69 a decorrere dal 4 luglio 2009), deve
comprendere l’indicazione sia della

regula iuris adottata nel

provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il
ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in
sostituzione del primo, in modo da ribaltare la decisione
impugnata (Cass. 28 maggio 2009 n. 12649; Cass. 19 febbraio
2009 n. 4044; Cass. Sez. Un. 30 settembre 2008 n. 24339).

stipulata con l’INA, in coassicurazione con la GENERALI, in data 31-

4

Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter
comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi
logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente
compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la
prospettazione del ricorrente, la diversa regola da applicare.
punto della controversia, dovendo escludersi che la disposizione di
cui all’art. 366 bis c.p.c. debba essere interpretata nel senso che il
quesito e il momento di sintesi possano desumersi dalla
formulazione del motivo, atteso che una siffatta interpretazione si
risolverebbe nella abrogazione tacita della norma in questione
(Cass. 23 gennaio 2012 n. 910; Cass. Sez. Un. 5 febbraio 2008 n.
2658; Cass. Sez. Un. 26 marzo 2007 n. 7258).
L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale alla
omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di
ordine formale la norma incide anche sulla sostanza
dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il
quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in
relazione alla concreta fattispecie (Cass. 7 aprile 2009 n. 8463;
Cass. Sez. un. 30 ottobre 2008 n. 26020; Cass. Sez. un. 25
novembre 2008 n. 28054).
Nella fattispecie in esame, il ricorrente non indica
riassuntivamente i principi giuridici applicati da quel giudice e la
diversa regola di diritto che si sarebbe dovuta applicare, restando
così vanificata la finalità di consentire a questa Corte l’esercizio
della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito
introdotta dal d. lgs. n. 40 del 2006, il cui fine è quello di far
discendere in maniera univoca dalla risposta – negativa o
affermativa – che al quesito si dia, raccoglimento o il rigetto del
ricorso.
Peraltro, il ricorso è anche improcedibile, in quanto il
ricorrente, nell’affermare che il giudice d’appello ha dimostrato “di

non aver dato neppure una scorsa né alla scrittura del 18.05.46 né

Il quesito di diritto deve inoltre essere specifico e risolutivo del

5

a quella originaria del 31.03.1942 intervenute tra la B.N.A. e l’INA” e
di non aver correttamente valutato la circolare n. 266/46, ha
omesso di depositare, unitamente al ricorso, tali documenti, in
violazione dell’art. 369, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Al riguardo nel ricorso nemmeno è fatta menzione della
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, previa
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente
giudizio, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, a
favore della Banca resistente, delle spese del presente giudizio, che
liquida in 50,00 per esborsi ed 6.000,00 per compensi
professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 25 giugno 2013.

produzione dei fascicoli di primo e secondo grado.

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