Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24090 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 30/10/2020), n.24090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. Lui – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – Consigliere –

Dott. ARMONE Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24680/2015 R.G. proposto da:

L.B.D., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del

Fante n. 2, presso lo Studio dell’Avv. Palmeri Giovanni, che con

l’Avv. Cuva Angelo, la rappresentano e difendono, anche

disgiuntamente, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia n. 14/30/13, depositata il 6 febbraio 2013.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 8 luglio 2020

dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi;

Lette le requisitorie della Procura Generale nella persona del suo

Sostituto……, che ha concluso, per… del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che, con l’impugnata sentenza, la Regionale della Sicilia confermava la prima decisione che aveva,respinto il ricorso promosso da L.B.D., nella qualità di erede di L.B.G., in vita socio della Vinicola Siciliana di L.B.G. e C. S.a.s., avverso un avviso di accertamento che recuperava nei confronti della S.a.s. IVA IRAP 2003, in relazione a operazioni che l’ufficio riteneva inesistenti;

2. che, per quanto di stretto interesse, l’impugnata sentenza veniva depositata il 6 febbraio 2013, mentre il contribuente notificava il ricorso soltanto il 21 ottobre 2(515, oltre il termine lungo stabilito dall’art. 327 c.p.c., alla cui applicazione rinvia il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38; il contribuente, tuttavia, chiedeva di essere rimesso in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., atteso l’esito negativo della comunicazione del dispositivo della decisione, eseguita nei suoi confronti dalla segreteria citato D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 37; secondo la contribuente, infatti, questa possibilità sarebbe stata riconosciuta da Cass. sez. VI-T n. 6048 del 2013;

3. che l’ufficio resisteva con controricorso, eccependo in limine la tardività dell’impugnazione avversaria, con il conseguente passaggio in giudicato della gravata sentenza; mentre la ricorrente replicava con memoria;

4. che il ricorso è inammissibile; anche in disparte la non condivisione del richiamato precedente, del tutto isolato, contrastante con la consolidata giurisprudenza della Corte (Cass. sez. VI-T n. 14746 del 2017; Cass. sez. VI-T n. 9330 del 2017; Cass. sez. trib. n. 23323 del 2013; Cass. sez. trib. n. 12761 del 2011; Cass. sez. trib. n. 12441 del 2011; Cass. sez. trib. n. 16004 del 2009; Cass. sez. trib. n. 24913 del 2008), per cui va, in contrario, ribadito il corrente principio secondo il quale, l’ignoranza del processo che ammette in ogni tempo la querela nullitatis della sentenza, è soltanto quella totale prevista per il contumace dall’art. 327 c.p.c., comma 2, nella ristretta interpretazione fornita dalla costante giurisprudenza, che pone un rilevante onere della prova a carico del querelante (Cass. sez. II n. 8 del 2019; Cass. sez. VI n. 8593 del 2018); deve essere, comunque, fatto rilevare che la concreta fattispecie nemmeno rientra del paradigma dell’ignoranza del processo di cui al richiamato isolato precedente, che l’aveva ammessa esclusivamente alla duplice condizione della mancata comunicazione dell’udienza e della mancata comunicazione del dispositivo, laddove invece risulta che la difesa del contribuente ebbe a partecipare all’udienza di discussione;

5. che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il contribuente a rimborsare all’ufficio le spese processuali, queste liquidate in complessivi Euro 13.000,00, a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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