Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24090 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 26/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 26/09/2019), n.24090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2482/2014 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GAVINANA 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PECORA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO ANGHILERI;

d- ricorrente –

contro

Q.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 234,

presso lo studio dell’avvocato CRISTINA DELLA VALLE, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO LATORRACA,

MARIO LAVATELLI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1154/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/10/2013 R.G.N. 2857/2010.

Fatto

RILEVATO

1 che con sentenza del 29 ottobre 2013, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Como e accoglieva la domanda proposta da Q.G. nei confronti dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale (OMISSIS), dichiarando l’illegittimità della revoca delle funzioni al primo attribuite disposta dal direttore della struttura complessa di ostetricia e ginecologia, ordinando la reintegra in quelle funzioni previste dal contratto di lavoro e condannando al risarcimento del danno professionale liquidato in Euro 20.000,00;

2 che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondate le eccezioni preliminari sollevate dal Q. relativa alla notifica irregolare dell’atto di appello perchè effettuata oltre i dieci giorni dall’emanazione del decreto di fissazione dell’udienza e valendosi di una copia mancante di alcune pagine ma infondata nel merito anche l’impugnazione dell’Azienda Ospedaliera sussistendo il lamentato pregiudizio professionale per essere risultato accertata la privazione in danno del Q. di alcune delle funzioni previste dal suo contratto di lavoro – in particolare di quelle di responsabile organizzativo del reparto di ostetricia e ginecologia, con i conseguenti ruoli di collaborazione con il direttore e predisposizione del programma operatorio – per iniziativa del direttore della struttura complessa comprendente il reparto, da ritenersi ingiustificata e non contrastata dall’Azienda Ospedaliera, cui è dunque riconducibile l’illecito fonte di danno risarcibile suscettibile di prova in via meramente presuntiva e liquidabile equitativamente;

3 che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Azienda Ospedaliera “Ospedale (OMISSIS), affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, il Q., il quale a sua volta propone ricorso incidentale, articolato su due motivi, in relazione al quale l’Azienda Ospedaliera non svolge alcuna attività difensiva;

4 che entrambe le parti hanno poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

5 che, con il primo motivo, l’Azienda Ospedaliera ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 414 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di aver disatteso il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato per aver fondato il proprio convincimento in ordine alla sussistenza del demansionamento lamentato dal Q. esclusivamente su una circostanza, quella della sottrazione della funzione di predisporre i programmi operatori prevista nel contratto individuale di lavoro, che il Q. non aveva mai dedotto nè offerto di provare, mostrando di non ritenerla rilevante quale causa petendi;

6 che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, l’Azienda Ospedaliera ricorrente lamenta l’incongruità dell’iter valutativo in base al quale la Corte territoriale è giunta a ritenere l’irrilevanza degli elementi di fatto dedotti a giustificazione del provvedimento di revoca delle predette funzioni;

7 che nel terzo motivo l’Azienda Ospedaliera ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver maturato il convincimento circa la consapevolezza da parte della ricorrente medesima del provvedimento demansionante senza dar corso alla prova testimoniale dalla stessa articolata in prime cure e riproposta in appello;

8 che nel quarto motivo l’Azienda Ospedaliera ricorrente deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per non aver la Corte territoriale argomentato in ordine alla mancata assunzione della prova predetta;

9 che con il quinto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116, c.p.c., art. 2697 c.c., art. 432 c.p.c. e art. 1226 c.c., l’Azienda Ospedaliera ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver pronunciato condanna al risarcimento del danno in difetto di allegazione e prova in ordine alla ricorrenza del predetto danno;

10 che nel sesto motivo il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione è predicato con riguardo all’incongruità dell’iter valutativo in base al quale la Corte territoriale ha sancito a carico dell’Azienda Ospedaliera ricorrente la responsabilità per il danno e determinato la misura del risarcimento;

11 che, dal canto suo, il Q. ricorrente incidentale, con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 435 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale nella parte in cui ha rigettato l’eccezione relativa all’improcedibilità del ricorso in appello per essere stato questo notificato oltre il termine di dieci giorni dall’emanazione del decreto di fissazione di udienza;

12 che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta a carico della Corte territoriale l’aver proceduto alla quantificazione del danno senza il rispetto dei parametri assunti come rilevanti nella giurisprudenza di questa Corte;

13 che, prendendo le mosse dal primo motivo del ricorso incidentale, che pone una questione pregiudiziale, se ne deve rilevare l’infondatezza, stante il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il termine di dieci giorni dall’emanazione del decreto di fissazione di udienza per la notifica del ricorso in appello non è perentorio, sicchè la notifica è valida se effettuata con salvezza del termine a comparire (cfr. Cass. 31.5.2012, n. 8685);

14 che, venendo ora alle censure formulate con il ricorso principale, occorre evidenziare che la Corte territoriale (cfr. pag. 7 ultimo capoverso e pag. 9, 4, 6 ed ultimo capoverso della sentenza impugnata) ha rilevato che il Direttore dell’Unità Operativa aveva revocato la funzione del responsabile del reparto ed ha ritenuto illegittima tale revoca in quanto disposta dal Direttore dell’Unità Operativa in violazione delle regole procedurali imposte dall’art. 4 del Regolamento in materia di affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali (cfr. pag. 10, 1 e 3 capoverso), motivando in relazione al difetto del previsto “accertamento compiuto a seguito del processo di valutazione ed un provvedimento motivato dal Direttore Generale su proposta del Direttore Sanitario o Amministrativo della Struttura,i rilievi con cui l’Azienda Ospedaliera ricorrente non si confronta in alcun modo, formulando censure inidonee a scalfire la portata delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata;

15 che, in particolare, quanto alle censure di cui al primo motivo è a dirsi, appunto, come le stesse non siano in alcun modo correlate alla statuizione richiamata in punto di illegittimità della revoca dell’incarico dirigenziale, ma mirano a far emergere l’inesistenza di deduzioni in ordine alla sottrazione di una delle funzioni correlate all’incarico dirigenziale;

16 che analoghe considerazioni vanno svolte in relazione al terzo motivo, atteso che il denunciato error in procedendo, da ritenersi in sè insussistente posto che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice del merito è libero di scegliere se dare o meno ingresso alle prove richieste dalle parti e che la mancata ammissione di una prova testimoniale può essere sindacata in sede di legittimità nei limiti consentiti oggi dall’art. 360 c.p.c., n. 5, attiene alla mancata verifica di circostanze che non investono la questione così qualificata dalla Corte territoriale dell’illegittimità della revoca di un incarico dirigenziale;

17 che tanto è a dirsi anche con riguardo al secondo ed al quarto motivo, peraltro intesi ad addebitare alla sentenza impugnata vizi (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) ormai estranei al perimetro del mezzo impugnatorio di cui al riformulato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

18 che infondato risulta il quinto motivo, dovendosi ritenere, alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte cui si è puntualmente conformata la sentenza impugnata, che richiama in proposito Cass. 26.2.2009, n. 4652 e Cass. 26.6.2006 n. 14729, il danno conseguente all’accertato demansionamento professionale accertabile sulla base di elementi presuntivi e determinabile in via equitativa;

19 che inammissibile deve ritenersi il sesto motivo in ragione di quanto sopra rilevato circa l’attuale deducibilità del vizio di motivazione;

20 che inammissibile è anche il secondo motivo del ricorso incidentale, risultando congruamente motivato e, pertanto, insindacabile in questa sede, il rigetto della domanda, già formulata in via incidentale in sede di gravame, relativa alla rivalutazione del quantum del risarcimento riconosciuto in prime cure;

21 che, pertanto, entrambi i ricorsi vanno rigettati, con compensazione delle spese in ragione della reciproca soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA