Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24090 del 24/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24090 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: FERNANDES GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 28687-2010 proposto da:
MASI

GIANFRANCO

MSAGFR31P27A944H,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116,
presso lo studio dell’avvocato DIERNA ANTONINO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RIGOSI
CHIARA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1958

INARCASSA

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED

ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI
PROFESSIONISTI 80122170584;

Data pubblicazione: 24/10/2013

- intimata –

Nonché da:
INARCASSA

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED

ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI
PROFESSIONISTI 80122170584, in persona del legale

in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio
dell’avvocato LUCIANI MASSIMO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

MASI

GIANFRANCO

MSAGFR31P27A944H,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116,
presso lo studio dell’avvocato DIERNA ANTONINO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RIGOSI
CHIARA, giusta delega in atti;
– controri corrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 4264/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 15/07/2010 r.g.n. 3313/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/06/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES;
udito l’Avvocato DIERNA ANTONINO;
udito l’Avvocato LUCIANI MASSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI, che ha concluso per

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

il rigetto del ricorso principale e incidentale

condizionato.

FATTO
A seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Bologna, con
ricorso in riassunzione innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice
del lavoro, Masi Gianfranco esponeva: che era stato iscritto, in qualità di
architetto, alla INARCASSA dal 1961 e di aver presentato domanda di
pensione di vecchiaia in data 23 gennaio 1997; che l’ente, acquisita la
documentazione circa l’attività di supplente da lui prestata negli anni dal
1962 al 1967, gli comunicava, in data 30 dicembre 1997, di averlo inquadrato

per detti anni, in applicazione del disposto dell’art. 5 DPR n. 521 del 1961, fra
i contribuenti in misura ridotta e, quindi, procedeva a restituirgli una parte dei
contributi già versati in misura intera; che, in data 22 gennaio 1998, la Cassa
gli liquidava il trattamento pensionistico con decorrenza 1° febbraio 1997
senza riconoscergli la contribuzione oggetto di restituzione; che, in data 7
gennaio 2004, aveva presentato richiesta di riesame del calcolo della
pensione e, quindi, anche ricorso amministrativo. Tanto esposto, conveniva
in giudizio la INARCASSA chiedendo la declaratoria di illegittimità della
restituzione dei contributi versati in misura intera, l’accertamento del suo
diritto a restituire a sua volta la somma rimborsatagli e della validità ai fini
pensionistici dei contributi versati in misura intera con la condanna della
Cassa al ricalcolo del trattamento pensionistico ed al pagamento delle
differenze dei ratei riscossi.
L’adito giudice accoglieva la domanda.
Tale decisione veniva riformata dalla Corte di appello di Roma che, con
sentenza del 15 luglio 2010, in accoglimento del gravame interposto dalla
INARCASSA, rigettava la domanda del Masi.
La Corte, preliminarmente, disattendeva l’eccezione di improcedibilità
dell’appello. Nel merito, premetteva che la INARCASSA, con la nota del
30.12.1997, aveva comunicato al Masi il suo trasferimento nella categoria a
contribuzione ridotta per gli anni dal 1962 al 1967 con conseguente
variazione del contributo, da intero a ridotto, in quanto assoggettato a
ritenute previdenziali obbligatorie ( art. 5 DPR n. 521 del 1961) e che, quindi,
gli sarebbero state restituite le somme riportate nella stessa nota per ciascun
anno di riferimento “a ricezione di una sua richiesta” attinente l’estinzione del
mandato di pagamento se con accredito bancario ovvero con assegno
circolare. Ciò premesso, la Corte riteneva che il successivo comportamento
tenuto dal Masi integrasse una situazione di acquiescenza alla restituzione
dei contributi versati in misura intera, al trasferimento agli assicurati con
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contribuzione ridotta ed alla liquidazione del trattamento pensionistico.
Osservava, infatti: che alla predetta nota del 30.12.1997, il Masi aveva fatto
riscontro con lettera raccomandata del 15 gennaio 1998 chiedendo che il
rimborso gli venisse effettuato sul C/C di cui forniva i dati; che nulla aveva
contestato alla lettera del 22.1.1998 con la quale la INARCASSA gli aveva
comunicato la liquidazione del trattamento pensionistico spettante e
l’analitico conteggio degli arretrati; che solo con missiva del 7 gennaio 2004,
ovvero ben sei anni dopo aveva chiesto la ricostruzione della posizione

assicurativa e la possibilità di versare nuovamente i contributi ricevuti in
restituzione. La Corte precisava, altresì, che se era vero che la decisione
della INARCASSA di restituire i contributi al Masi era stata arbitraria non
essendo a lei rimessa tale opzione, tuttavia l’assicurato, con il descritto
comportamento, aveva espresso in modo inequivoco la volontà di avvalersi
del beneficio.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Masi affidato a tre
motivi.
La INARCASSA resiste con controricorso e propone ricorso incidentale
condizionato affidato a tre motivi cui resiste con controricorso il Masi.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi in quanto proposti
avverso la medesima sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 435, 156 e 116 c.p.c. (art. 360. Co.1° n. 3 c.p.c.).
Premesso che la notifica dell’appello effettuata dall’INARCASSA per
l’udienza del 29 maggio 2009 era nulla, si assume che la Corte di merito
erroneamente alla detta udienza aveva concesso termine ex art. 291 c.p.c.
all’appellante per la rinotifica dell’atto di appello, in tal modo non applicando
quanto affermato da questa Suprema Corte nella decisione n. 20604/2008.
Il motivo è infondato.
La notifica per l’udienza del 29.5.2009, come riconosciuto dal ricorrente
stesso, era nulla e non inesistente e,quindi, correttamente è stato concesso
termine per la rinotifica ( da ultimo: Cass. n. 8125 del 03/04/2013 che
riprende il principio enunciato da S.U. 25.10.96 n. 9331, da intendere con la
correzione apportata da S.U. 30.07.08 n. 20604, per la quale il termine può
essere concesso ove la notifica sia nulla ma non quando sia inesistente). Va,
inoltre, precisato che alla udienza del 4 luglio 2008 la Corte di appello aveva
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rifissato l’udienza di discussione del 29 maggio 2009 in quanto nessuno era
comparso ed il decreto ex art. 435 c.p.c. di fissazione dell’udienza non era
stato comunicato all’appellante.
Quanto al termine previsto dal comma 2° dell’art. 435 c.p.c. lo stesso non
è, per costante giurisprudenza di legittimità, perentorio ( di recente: Cass. n.
8685 del 31/05/2012; Cass. n. 26489 del 30/12/2010).
Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art.
5 DPR n. 521/1961, dell’ad. 23 legge n. 179/1958 come sostituito dall’art. 1 L.

n. 1046/1971 e dell’ad. 6 L. n. 1046/1971, nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Si evidenzia che la Corte di merito aveva, di fatto, disapplicato tanto l’art. 23
L.179/1958 che l’art. 5 DPR 521/1961 in quanto l’INARCASSA non avrebbe
potuto disporre la riduzione del contributo individuale di cui all’ad. 23 della
citata L. n. 179/1958 ( fissato nella misura del 50% dal citato DPR n.
521/1961) in violazione della libera e legittima scelta del Masi di versarlo in
misura intera (viene richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo la
quale il beneficio della riduzione contributiva previsto dal citato ari. 23
comma 2° non ha carattere obbligatorio ma facoltativo con la conseguenza
che la contribuzione versata in misura intera nel periodo di contemporanea
iscrizione ad altra forma di previdenza degli ingegneri e degli architetti liberi
professionisti iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza va totalmente
computata ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia – nella
misura ordinaria – erogata dalla Cassa). Peraltro, si argomenta nel motivo, il
Masi neppure avrebbe potuto presentare la domanda prevista dall’ad. 6 della
L.n. 1046/1971 che era riservata solo a coloro che avevano versato i
contributi in misura ridotta. Con la conseguenza che la pretesa di
INARCASSA di applicare al ricorrente il disposto del citato art. 6 era
infondata. Orbene, la Corte di merito, dopo aver correttamente ritenuto
arbitraria la scelta di INARCASSA di restituire i contributi al Masi, poi,
contraddittoriamente,

aveva ritenuto che quest’ultimo avesse prestato

acquiescenza alla decisione della Cassa finendo così con il disapplicare la
menzionata normativa.
Con il terzo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art.
329 c.p.c. ( art. 360, co.1° n. 3 c.p.c.) nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Si assume che sulla scorta di una valutazione aprioristica ed illogica era
stata attribuita alla missiva del 18 gennaio 1998 – con la quale il ricorrente
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aveva comunicato, in risposta ad una espressa richiesta di Inarcassa, i propri
dati bancari perché potesse essere effettuato il versamento dei contributi
che l’ente intendeva (arbitrariamente) restituire — il significato di
comportamento denotante acquiescenza sia in merito alla scelta di
restituzione dei contributi versati nel periodo di doppia iscrizione sia in merito
alla desistenza da ogni altra successiva iniziativa.
In particolare, errata era stata l’applicazione dell’istituto processuale della
acquiescenza e dei principi elaborati in relazione ad esso dalla

giurisprudenza secondo i quali, nel valutare il comportamento tenuto dal
soggetto per stabilire se fosse a meno incompatibile con la volontà di
impugnare il provvedimento del giudice ed espressivo della volontà di
volerlo accettare definitivamente, occorreva valutarlo non solo da un punto di
vista oggettivo ma era necessario anche effettuare una specifica indagine
sull’elemento soggettivo. Ed infatti, la Corte di merito si era limitata ad una
sommaria e parziale valutazione del complessivo comportamento del
ricorrente senza tenere conto né dell’affidamento dallo stesso riposto nella
comunicazione proveniente dall’ente né della circostanza che detta
comunicazione era frutto, per quanto sopra detto, di un errore rispetto al
quale doveva tendersi ad escludere un comportamento acquiescente.
Infine, sottolineava come tale errore escludeva anche la possibilità di
attribuire il significato di una rinuncia al comportamento del Masi il quale non
aveva avuto la piena consapevolezza dei diritti che avrebbero dovuto essere
l’oggetto della rinuncia.
Entrambi i motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Osserva il Collegio che la Corte di appello ha espressamente affermato
che il comportamento tenuto dalla INARCASSA era stato arbitrario ed aveva
riconosciuto la correttezza della tesi sostenuta dal Masi, che è la medesima
illustrata nel motivo, ragion per cui le censure di violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 5 DPR n. 521/1961, dell’art. 23 legge n. 179/1958
come sostituito dall’arti L. n. 1046/1971 e dell’art. 6 L. n. 1046/1971,
risultano infondate.
Peraltro, nella impugnata sentenza, con motivazione tutt’altro che
contraddittoria, è stato evidenziato che la fondatezza in linea di diritto delle
argomentazioni circa la arbitrarietà della condotta della INARCASSA,
comunque, in concreto non potevano avere rilievo in quanto il Masi, con il
comportamento tenuto, aveva dimostrato di accettare la restituzione dei
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contributi ed il trasferimento agli assicurati in posizione ridotta e la
conseguente liquidazione del trattamento pensionistico.
La Corte, nel pervenire a tale conclusione, ha valutato la condotta del Masi
anche dal punto di vista soggettivo laddove ha affermato che egli nulla aveva
osservato rispetto alla comunicazione inviatagli dall’ente in data 22.1.1998 in
cui, si precisa in sentenza, erano contenuti la liquidazione del trattamento
pensionistico spettante e l’analitico conteggio degli arretrati. Tale
comunicazione era stata anche preceduta da una nota dell’INARCASSA del

30.12.1997 riscontrata dal Masi con lettera raccomandata del 15 gennaio
1998 nella quale lo stesso indicava il numero di conto corrente sul quale
chiedeva che gli venissero rimborsati i contributi versati. Pertanto, non si
era trattato di mera inerzia, ma di una adesione non equivoca alle
determinazioni dell’ente cui era seguito un intervallo temporale di oltre sei
anni prima che il ricorrente richiedesse la ricostruzione della posizione
assicurativa e di versare nuovamente i contributi che aveva ricevuto in
restituzione.
Il giudice del gravame ha, dunque, correttamente applicato il principio
consolidato nella giurisprudenza della Corte secondo cui il comportamento
significativo di rinuncia tacita ad un diritto (cd. acquiescenza) richiede
necessariamente che sia stata prestata adesione non equivoca e spontanea
alle altrui determinazioni e proposte, non rilevando la mera inerzia, produttiva
soltanto degli effetti previsti dalla legge in materia di prescrizione e
decadenza (vedi, tra i numerosi precedenti, Cass. 20 gennaio 2005, n. 1123;
26 gennaio 2006, n. 1550; Cass. 4 maggio 2009 n. 10236 del 2009).
Alla luce di quanto esposto il ricorso principale va rigettato.
Quanto al ricorso incidentale condizionato lo stesso va dichiarato assorbito
dal rigetto di quello principale riguardo a tutti i tre motivi addotti ( violazione e
falsa applicazione: degli artt. 435, 421 e 136 c.p.c. e dell’art. 46 disp Att.
c.p.c. (primo motivo); dell’art. 5 DPR n. 521 del 1961 ( secondo motivo) e
dell’art. 2948 c.c. nonché omessa pronuncia su un punto decisivo della
controversia, riproponendosi l’eccezione di intervenuta prescrizione
quinquennale delle eventuali differenze sui ratei pensionistici maturati a tutto
il dicembre1998 – terzo motivo).
Le spese del presente giudizio, stante la particolarità delle questioni trattate e
la natura della controversia, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
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La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale assorbito l’incidentale,
compensa tra la parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2013.

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