Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24090 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. III, 17/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23450-2009 proposto da:

A.A. (OMISSIS), B.R., elettivamente

domiciliai in ROMA, VIA SAN MARCELLO PISTOIESE 73/75, presso lo

studio dell’avvocato FIECCHI PAOLA, rappresentati e difesi

dall’avvocato MACCIOTTA GIUSEPPE giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO CALA CAPITANA S.R.L. (OMISSIS) in persona del curatore

avv. G.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI N. 35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI

MARCO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

COFATHEC SERVIZI S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1871/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/05/2009 R.G.N. 7930/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato GIAN MARCO SPANI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 3 maggio 1996 dichiarava il fallimento della s.r.l. Cala Capitana.

Con atto di citazione il Fallimento di quest’ultima conveniva in giudizio la s.r.l. Arpe Tecnica e chiedeva che fosse dichiarato inopponibile nei confronti della massa dei creditori il contratto di alienazione del diritto di ormeggio per una barca nel porto turistico di (OMISSIS) perchè stipulato successivamente alla dichiarazione di fallimento della società alienante e in via subordinata perchè integrante l’ipotesi di cui all’art. 67, comma 1, n. 2, L. Fall..

Il fallimento eccepiva l’assenza di data certa della scrittura privata intercorsa tra le due società ed invocava l’applicazione dell’art. 45, L. Fall.

La s.r.l. Arpe Tecnica rimaneva contumace ed intervenivano nel giudizio volontariamente A.A. e B.R. i quali affermavano di aver acquistato nel 2001 dalla s.r.l. Arpe Tecnica il diritto che quest’ultima aveva acquistato dalla s.r.l.

Cala Capitana in data 23 giugno 1995 all’epoca ancora in bonis.

Gli intervenuti contestavano che la scrittura privata in questione fosse priva di data certa.

Il Tribunale accoglieva le domande proposte dal Fallimento e dichiarava inopponibile nei confronti di quest’ultimo la scrittura privata intervenuta tra s.r.l. Cala Capitana e la s.r.l. Arpe Tecnica.

Proponevano appello A. e B..

La Corte d’Appello rigettava l’appello.

Propongono ricorso per cassazione A. e B. con tre motivi.

Resiste con controricorso il fallimento Cala Capitana.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo verte sulla “Illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. ed ancora degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Omessa e comunque insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

I ricorrenti censurano l’impugnata sentenza nella parte in cui ha confermato la condanna al risarcimento del danno richiesto dal fallimento sebbene gli stessi avessero rilevato come il fallimento Cala Capitana s.r.l. non vantando alcun diritto di proprietà sull’area demaniale nè risultando titolare di alcun diritto di concessione risultasse privo di titolo che lo legittimi alla formulazione di qualsiasi richiesta.

Il motivo è infondato.

La disponibilità dei beni demaniali (e similmente quella dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni), attesa la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuita ad un soggetto diverso dall’ente titolare del bene – entro certi limiti e per alcune utilità – solo mediante concessione amministrativa. Il concessionario, invece, se autorizzato dall’amministrazione concedente, può dare in uso a terzi, a titolo oneroso e dietro corrispettivo, terreni demaniali, ovvero anche locali facenti parte del demanio, sia mediante locazione che mediante subconcessione.

Qualsiasi contraente è legittimato a far valere nei confronti delle altre parti del contratto i vizi o l’inefficacia di quest’ultimo, anche se con il contraente ha disposto di un diritto di cui non era titolare.

Il fallimento della s.r.l. Cala Capitana, non deve dimostrare di essere titolare del diritto di ormeggio per esercitare l’azione di rilascio del posto barca e per richiedere il risarcimento del danno subito a causa della indisponibilità di tale diritto. Dette azioni trovano infatti fondamento nel contratto di alienazione del diritto e non nella titolarità dello stesso.

Con il secondo motivo si denuncia “Omessa e comunque insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Lamenta parte ricorrente che i Giudici hanno “del tutto omesso di pronunciarsi sul pur eccepito difetto di legittimazione dello stesso fallimento (…), di per sè solo idoneo a determinare il rigetto di siffatta pretesa risarcitoria”.

Il motivo è infondato.

La Corte d’Appello infatti, seppur sinteticamente, si è adeguatamente pronunciata in merito alla legittimazione sostenendo che anche qualora la s.r.l. Cala Capitana non fosse mai stata titolare del diritto di ormeggio il fallimento della stessa sarebbe legittimato ad esperire ogni tipo di azione riguardante il negozio con il quale la stessa Cala Capitana ha alienato alla Arpe Tecnica il predetto diritto.

Il terzo motivo verte “Sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Omessa e comunque insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

I ricorrenti censurano la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui ha riconosciuto al fallimento un danno derivante dalla indebita occupazione del posto barca, per non aver potuto disporre dello stesso, violando i principi in tema di risarcimento del danno da responsabilità e omettendo di motivare adeguatamente sul punto.

Secondo i ricorrenti la pretesa risarcitoria non avrebbe dovuto trovare accoglimento, non avendo il fallimento provato l’entità del danno subito.

Il motivo deve essere rigettato.

La decisione della Corte d’Appello è infatti immune dai vizi denunciati come emerge dalla relativa motivazione.

Il danno sussiste infatti perchè il fallimento non ha potuto disporre nel corso degli anni dell’ormeggio mentre, per quanto riguarda il quantum, deve ritenersi corretto il riferimento, in via presuntiva, all’ammontare del canone locativo annuale di un posto barca nello stesso porto.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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