Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24090 del 13/10/2017

Cassazione civile, sez. III, 13/10/2017, (ud. 08/06/2017, dep.13/10/2017),  n. 24090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28036-2014 proposto da:

B.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 25,

presso lo studio dell’avvocato CHIARA BORROMEO, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, già INA ASSITALIA SPA, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore P.V. e D.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LEOPOLDO MODE’ giusta procura

speciale in calce al controricorso;

MINISTERO UNIVERSITA’ RICERCA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 925/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 11/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2002 B.V. e F.P., dichiarando di agire sia in proprio che quali rappresentanti ex art. 320 c.c. del proprio figlio minore B.N., convennero dinanzi al Tribunale di Venezia il “Ministero della Pubblica Istruzione” (rectius, all’epoca della citazione, “Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”), esponendo che:

(-) nel 1999 il proprio figlio minorenne, B.N., frequentava la classe quinta della scuola elementare (OMISSIS);

(-) il (OMISSIS), durante la ricreazione, B.N. venne colpito al volto da una pallonata, mentre si trovava nel cortile della scuola;

(-) in conseguenza del trauma, il fanciullo patì una lesione retinica all’occhio sinistro, con perdita dell’acuità visiva, ridotta a quattro decimi.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) patiti in conseguenza del fatto appena descritto, quantificati in Euro 463.686,45.

2. Il Ministero si costituì negando la propria responsabilità, sul presupposto che l’accaduto fosse stato imprevedibile ed inevitabile; in subordine chiese di essere manlevato dal proprio assicuratore della responsabilità civile, la società Assitalia s.p.a. (che in seguito, per effetto di fusione, muterà la propria ragione sociale in “Generali Italia S.p.A.”; d’ora innanzi, per brevità, “la Generali”), che provvide a chiamare in causa.

Anche la Generali si costituì, chiedendo il rigetto della domanda attorea.

3. Con sentenza 24 luglio 2006 n. 1592 il Tribunale di Venezia rigettò la domanda.

La sentenza venne appellata dai soccombenti.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 11 aprile 2014 n. 925, rigettò il gravame.

La Corte d’appello escluse la responsabilità del Ministero ritenendo che il danno patito da B.N. fosse “imprevedibile ed imprevenibile”.

A tale conclusione la Corte d’appello pervenne in base alle seguenti osservazioni: il fatto avvenne durante la ricreazione, fase nella quale è normale che dei fanciulli giochino a palla; erano presenti tre insegnanti che controllavano gli alunni; il gioco procedeva in maniera tranquilla; nessuno degli insegnanti avrebbe potuto fare nulla per evitare che uno dei giocatori calciasse il pallone fuori dal terreno di gioco.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da B.N., divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, con ricorso fondato su cinque motivi.

Hanno resistito con controricorso sia il ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, sia la Generali.

Il ricorrente e la società Generali hanno altresì depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. art. 2048 c.c..

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che l’amministrazione convenuta fosse riuscita a vincere la presunzione, posta a suo carico, dall’art. 2048 c.c.

Assume che la Corte d’appello non avrebbe “valutato appieno le testimonianze”, dalle quali erano emerse varie circostanze idonee a

fondare un giudizio di responsabilità in capo al personale scolastico: in particolare, la vicinanza del bambino ferito rispetto al campo di gioco, la vis agonistica dei giocatori, e la circostanza che il pallone fosse sgonfio, e dunque maggiormente contundente rispetto ad un pallone regolarmente gonfiato.

1.2. Il motivo è inammissibile.

Violazione dell’art. 2048 c.c. vi sarebbe stata, in teoria, se la Corte d’appello avesse negato che l’amministrazione scolastica fosse gravata da una presunzione di colpa; ovvero se avesse preteso dalla vittima la prova della colpa dell’ente convenuto.

Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso di specie: la Corte d’appello, infatti, non ha negato che l’amministrazione scolastica fosse gravata da una presunzione di colpa ai sensi dell’articolo 2048 c.c., ma ha semplicemente ritenuto che, in base alle prove raccolte, tale presunzione fosse stata vinta, e il Ministero fosse riuscito a dimostrare che il personale scolastico nulla avrebbe potuto fare per impedire il fatto.

Stabilire, poi, se quelle prove siano state correttamente valutate, come noto, è questione che esula dal perimetro del presente giudizio di legittimità, ed è riservata al giudice di merito.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe viziata da una “errata qualificazione dell’evento e mancata applicazione di norma di legge”.

Nella illustrazione del motivo il ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 2043 c.c., per avere ritenuto non colposo un fatto che, invece, si sarebbe dovuto qualificare come tale.

2.2. Il motivo è inammissibile, per le medesime ragioni già indicate al precedente p. 1.2. della presente sentenza.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Anche in questo caso è denunciata la violazione dell’art. 2048 c.c., comma 3.

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere “imprevedibile “la circostanza che, durante una partita di calcio, un pallone scagliato da uno dei partecipanti possa finire al di fuori del campo e colpire una persona presente nei pressi.

Assume che qualsiasi insegnante prudente avrebbe mantenuto i fanciulli non partecipanti al gioco ad una distanza di almeno 10 metri dal limite del campo ove si svolgeva la partita; il non aver tenuto questa condotta costituiva perciò un atteggiamento colposo, che avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello all’accoglimento della domanda attorea.

3.2. Il motivo è inammissibile, per le medesime ragioni per le quali inammissibili sono stati reputati già i primi due motivi di ricorso.

Stabilire, infatti, se un evento sia prevedibile o meno; se una condotta sia stata diligente o meno; se una regola di prudenza sia stata osservata o meno, costituiscono altrettanti accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello non avrebbe preso in esame il fatto rappresentato dalla esatta distanza esistente fra il campo dal gioco e il punto in cui si trovava B.N. quando venne colpito dal pallone.

Dalle testimonianze, infatti, era emerso che il bambino si trovava a due o tre metri di distanza dal campo di gioco, e la Corte d’appello non ne avrebbe tenuto conto.

4.2. Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata non ha affatto trascurato di prendere in esame la circostanza costituita dalla distanza lineare tra il punto ove avvenne il trauma, e il limitare del campo di gioco: ne dà conto infatti alla pag. 6, terzo capoverso, della sentenza impugnata, ove si afferma che la vittima “si trovava a qualche metro dal campo e lontano dalla zona delle porte”.

Stabilire poi se quella distanza fosse stata, nel caso concreto, prudenziale o meno, è questione di fatto, come già detto riservata al giudice di merito.

5. Il quinto motivo di ricorso.

5.1. Col quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Ad onta di questa intitolazione formale, nella illustrazione del motivo si lamenta in realtà un tipico error in procedendo, ovvero un’omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il ricorrente, infatti, lamenta di aver ascritto alla scuola due condotte colpose:

(a) non aver prevenuto il danno;

(b) non aver adottato nell’immediatezza del fatto misure (tenere l’infortunato al buio, avvertire i genitori) che avrebbero evitato il progredire del trauma, ed i più gravi effetti che ne derivarono.

Il ricorrente deduce di avere “sin dal primo grado messo in evidenza la palese omissione di soccorso da parte della scuola” (così il ricorso, pagina 9, ottavo capoverso), e soggiunge che questa seconda condotta colposa non sarebbe stata presa in esame dalla Corte d’appello.

5.2. Il motivo è, in primo luogo, inammissibile per difetto del requisito della specificità.

Il ricorrente, infatti, pur deducendo di avere “sin dal primo grado” dedotto un autonomo profilo di colpa dell’istituzione scolastica, consistito nel non aver prontamente soccorso il fanciullo ferito, non indica in quale atto e in quali termini tale deduzione avvenne.

5.3. Deve tuttavia soggiungersi che nè nell’atto di citazione, nè nella memoria istruttoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, gli attori fecero minimamente cenno ad alcuna omissione di soccorso da parte del personale scolastico.

Nell’atto di citazione, infatti, l’esposizione dei fatti di causa occupa soltanto il primo ed il secondo foglio; in essi si riferisce unicamente che il fanciullo B.N. venne colpito da una pallonata; che erano presenti tre maestre; che la vittima patì una lesione retinica; che in seguito perse l’acuità visiva.

L’atto prosegue trascrivendo un passo di una perizia medico-legale, e sviluppando i calcoli di stima del danno.

Analogamente, nella memoria istruttoria datata 4 novembre 2003, il difensore degli allora attori chiese di provare per testimoni che la vittima si trovava all’interno della scuola al momento del fatto; che dei fanciulli giocavano al calcio in un campo di basket non recintato; che in tale occasione B.N. venne colpito al volto da un pallone; che erano presenti tre maestre.

Segue l’indicazione delle generalità dei testimoni e la richiesta di nomina di un consulente tecnico d’ufficio medico legale.

Da quanto esposto consegue che l’affermazione contenuta a pag. 9, ottavo capoverso, del ricorso, secondo cui “il difensore del signor B., fin dal primo grado, ebbe a mettere in evidenza la palese omissione di soccorso da parte della scuola”, è falsa.

Ritiene questa Corte che sostenere falsamente, in un ricorso per cassazione, che nel processo di merito il difensore abbia compiuto determinate allegazioni, sia dichiarazione non coerente nè col dovere di lealtà e probità, imposto ad ogni litigante dall’art. 88 c.p.c.; nè col dovere di verità di cui all’art. 50, comma 5 codice deontologico forense (a norma del quale “l’avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull’esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato”).

Per tali ragioni sia il ricorso, sia l’atto di citazione in primo grado, sia la memoria istruttoria depositata dagli attori in primo grado, dovranno essere trasmessi d’ufficio alla Procura Generale presso questa Corte, per le valutazioni di sua competenza, sul piano disciplinare o di altro tipo.

6. Le spese.

6.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

6.2. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna B.N. alla rifusione in favore di Generali Italia s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 7.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna B.N. alla rifusione in favore di Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di B.N. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione;

(-) manda alla Cancelleria di estrarre dagli atti, e trasmettere in copia alla Procura Generale presso questa Corte, il ricorso per cassazione, l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e la memoria istruttoria depositata dagli attori in primo grado e datata 4 novembre 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione terza civile della Corte di cassazione, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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