Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24090 del 07/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 07/09/2021), n.24090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 185/2019 R.G. proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona dell’amministratore unico p.t.

F.S., rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Nunziante Cesaro,

con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

CASSA EDILE DI MUTUALITA’ E ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI SALERNO, in

persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Danila

Visciani, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– controricorrente –

e:

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1705/18,

depositata il 5 novembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 marzo 2021

dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

Rilevato che, con sentenza emessa il 5 novembre 2018, la Corte d’appello di Salerno ha rigettato il reclamo proposto dalla (OMISSIS) S.r.l. avverso la sentenza emessa il 23 marzo 2018, con cui il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato il fallimento della reclamante, su ricorso della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Salerno;

che avverso la predetta sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, al quale la Cassa Edile ha resistito con controricorso.

Diritto

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 75 c.p.c., comma 4, censurando la sentenza impugnata per aver disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione processuale sollevata da essa reclamante nei confronti della Cassa Edile, in relazione all’avvenuto conferimento della procura ad litem da parte del Presidente dell’istante, senza la preventiva autorizzazione del Comitato di gestione della Cassa, competente a promuovere le liti, ai sensi dello statuto, art. 12;

che, ad avviso della ricorrente, nell’escludere la necessità della predetta autorizzazione, la Corte territoriale non ha tenuto conto delle funzioni meramente esecutive attribuite dallo statuto al Presidente della Cassa e della spettanza della funzione di governo al Comitato di gestione, composto pariteticamente da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori;

che, nel ritenere superflua l’autorizzazione, in mancanza di un’esplicita previsione statutaria, la sentenza impugnata ha fornito una lettura illogica dello statuto, art. 12, lett. i), omettendo di procedere ad una lettura sistematica delle altre clausole che, in assenza di un organo assembleare, attribuiscono poteri deliberativi al Comitato di gestione;

che il motivo è inammissibile;

che la doglianza contenuta in un ricorso per cassazione, con cui si faccia valere l’invalidità della costituzione in giudizio di una persona giuridica per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto, sulla base del relativo statuto, che la costituzione fosse possibile in persona del legale rappresentante, senza autorizzazione dell’organo deliberativo, mira infatti a censurare, in realtà, l’interpretazione dello statuto, la quale, trattandosi di un atto di autonomia privata, costituisce un’indagine di fatto, riservata al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o dell’incongruenza o illogicità della motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 15/10/1975, n. 3335);

che la denuncia di violazione dei canoni interpretativi legali postula peraltro la puntuale indicazione delle norme non osservate dalla sentenza impugnata, tra quelle di cui all’art. 1362 e ss. c.c., e della parte della motivazione e del modo in cui il giudice di merito se ne è discostato, con l’illustrazione delle relative ragioni, mentre (per effetto della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, da parte del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha circoscritto il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione), la deduzione dell’incongruenza o illogicità della motivazione richiede la precisa individuazione delle lacune argomentative o delle contraddizioni che, impedendo di ricostruire il percorso logico seguito per giungere alla decisione, comportano la nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. Cass., Sez. I, 5/08/2020, n. 16700; 27/06/2018, n. 16987; Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28319);

che nella specie, anche a voler prescindere dall’esclusività del richiamo all’art. 75 c.p.c., contenuto nella rubrica del motivo, ma non avente portata vincolante, la difesa della ricorrente, nel censurare l’interpretazione dello statuto della Cassa Edile fornita dalla sentenza impugnata, si è limitata a far valere l’errata lettura dell’art. 12, e l’omessa valutazione di altre clausole statutarie, insistendo sulla diversità del contenuto da attribuirsi alle stesse, senza indicare le regole ermeneutiche rimaste inosservate, nonché a ribadire la natura dei poteri spettanti rispettivamente al Presidente ed al Comitato di gestione, senza indicare i vizi logici del ragionamento seguito dalla Corte salernitana, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una rivisitazione dello apprezzamento dalla stessa compiuto, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica delle argomentazioni svolte;

che il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

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