Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24090 del 03/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2018, (ud. 20/03/2018, dep. 03/10/2018), n.24090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20481/2017 R.G. proposto da:

B.A., in proprio e quale legale rappresentante della GRUPPO

B. SRL, CENTRO SERVIZI DI B.L. C. SNC in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato RICCARDO MAZZON;

– ricorrenti –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PROPERZIO

27, presso lo studio dell’avvocato DARIO SCIME’ che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MANLIO GIUSEPPE POSSINTI;

– resistente –

UNIONI EUROPEA CETI MEDI EMSU in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1871/2017 del

TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 04/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/03/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro, che chiede che

la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento del

ricorso, dichiari la competenza del Tribunale di Venezia e disponga

quanto necessario per la prosecuzione del giudizio avanti al giudice

competente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che Centro Servizi di B.L. & C s.n.c. e Gruppo Servizi s.r.l. hanno proposto, con adesione di B.A., ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Venezia pubblicata in data 4.8.2017 n. 1871, con la quale il Giudice si è dichiarato incompetente per territorio, accogliendo la eccezione pregiudiziale formulata, in relazione agli artt. 18,19 e 20 c.p.c., dalle parti convenute “Federazione Europea Ceti Medi Confintesa Intesa tra le Confederazioni” e P.P., rilevando che, quanto all’azione di accertamento negativo dei corrispettivi fatturati per prestazioni d’opera intellettuale per le quali gli attori contestavano la conclusione del contratto, dalle allegazioni delle parti non risultava in contestazione il luogo (OMISSIS) in cui il rapporto si sarebbe dovuto perfezionare, ed inoltre in Roma erano tanto la residenza del P., quanto la sede legale della Federazione convenuta;

– che hanno svolto difese, con memoria ex art. 47 c.p.c., comma 5, Unione Europea Ceti Medi – EMSU, già “Federazione Europea Ceti Medi Confintesa Intesa tra le Confederazioni” e P.P. instando per la inammissibilità e la infondatezza del ricorso;

– il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’affermazione della competenza del Tribunale di Venezia.

Ritenuto:

– che dalla sentenza impugnata emerge che gli attori hanno proposto: a) domanda di accertamento negativo della conclusione di contratti di prestazione d’opera (consulenza e promozione di pubbliche relazione) con i convenuti; b) conseguente (in tal modo deve intendersi il riferimento ai “titoli dedotti in narrativa dell’atto (di citazione)”) domanda di condanna dei convenuti alla restituzione dell’indebito oggettivo per l’importo di Euro 4.453,00; c) domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni derivanti “dal comportamento meglio descritto in narrativa”, configurandosi un illecito extracontrattuale integrante il reato di truffa.

Le domande sono state proposte cumulativamente nei confronti dei medesimi soggetti e debbono ritenersi connesse per il titolo.

Il Tribunale di Venezia ha esaminato la questione di competenza eccepita dai convenuti, esclusivamente in ordine alla domanda sub lett. a), ed implicitamente a quella sub lett. b).

Tanto premesso il ricorso deve essere accolto, atteso l’errore di diritto che inficia “ab origine” la sentenza impugnata.

Essendo la Corte chiamata a “statuire sulla competenza” ex art. 49 c.p.c., comma 2, e art. 382 c.p.c., comma 2, pronunciando in modo definitivo sulla questione pregiudiziale, occorre accertare d’ufficio l’osservanza del disposto dell’art. 38 c.p.c., comma 3, con riguardo alla rituale e valida proposizione dell’eccezione di incompetenza, anche se espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza (Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9783 del 24/04/2009). Orbene la eccezione di incompetenza territoriale, formulata nella comparsa di risposta in primo grado della parte convenuta, non investe tutti i criteri di collegamento – dovendo in conseguenza ritenersi “ab origine” inefficace – in quanto, con riferimento al foro speciale delle obbligazioni ex art. 20 c.p.c., non viene censurato il radicamento della competenza in relazione all’azione di accertamento negativo del pagamento del corrispettivo contrattuale, mentre, quanto ai criteri stabiliti dal foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., la contestazione è stata limitata alla sede legale della persona giuridica convenuta, senza denunciare anche l’inesistenza di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda (Corte Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21899 del 29/08/2008; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5725 del 07/03/2013; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26094 del 11/12/2014).

Ne segue che la eccezione di incompetenza territoriale doveva ritenersi come “non proposta”, giusta l’art. 38 c.p.c., comma 1, seconda parte, dovendo ribadirsi il principio di diritto secondo cui, tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 19 e 20 c.p.c.), grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, I’ eccezione deve essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlativa competenza del giudice adito (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 9192 del 09/06/2003; id. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3989 del 18/02/2011; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15996 del 21/07/2011; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17020 del 04/08/2011; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21769 del 27/10/2016).

Ad ogni buon conto, stante il compito nomofilattico assegnato a questa Corte, non appare superfluo ribadire alcuni principi di diritto che regolano il riparto di competenza tra gli Uffici giudiziari, palesandosi comunque viziata la decisione dichiarativa della incompetenza adottata dal Tribunale di Venezia, in quanto solo parzialmente conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il foro speciale facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c., trova applicazione anche alle “azioni di accertamento negativo” della esistenza del rapporto controverso le volte in cui, in base a ciò che risulta dagli atti (art. 38 c.p.c., comma 4), possa stabilirsi una relazione – sia pure di tipo ipotetico – fra l’obbligazione che costituisce l’oggetto della lite ed il luogo dove essa, se esistesse, sarebbe sorta (forum contractus) e dovrebbe essere eseguita (forum destinatae solutionis) (cfr. Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15110 del 04/07/2007, richiamata espressamente nella sentenza impugnata).

Il criterio di collegamento sul quale si fonda la individuazione della competenza per territorio è il medesimo previsto anche nelle azioni dirette ad accertare la responsabilità per inadempimento della obbligazione “ex contractu” ed a richiedere la risoluzione del contratto e la condanna al risarcimento del danno: in tali casi, per obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., deve intendersi quella originaria rimasta inadempiuta e non già quella derivata e sostitutiva, e ciò anche quando venga in contestazione la esistenza stessa del rapporto giuridico (Corte Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1026 del 23/01/2003; id. Sez. 3, Ordinanza n. 15012 del 15/07/2005; id. Sez. 2, Ordinanza n. 21625 del 06/10/2006; id. Sez. 3, Ordinanza n. 21910 del 29/08/2008; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6762 del 21/03/2014). Analogamente, quando l’azione di ripetizione di indebito viene esercitata, postulandosi la richiesta di accertamento dell’inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio, in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, poichè l’oggetto della domanda è complesso – inerendo in primo luogo all’accertamento di detta inesistenza e soltanto consequenzialmente all’accertamento della esistenza dell’obbligazione restitutoria e alla condanna alla prestazione di restituzione – l’applicazione dei fori concorrenti di cui all’art. 20 c.p.c., cioè del foro dell’insorgenza dell’obbligazione e del “forum destinatae solutionis” e, quindi, delle norme sostanziali che a tale fine vengono in rilievo (come l’art. 1182 c.c., per il luogo di adempimento dell’obbligazione), va fatta riferendosi non all’obbligazione di restituzione dell’indebito in quanto tale, bensì all’obbligazione in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita e, pertanto, il foro dell’insorgenza è quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, la cui inesistenza oggettiva o soggettiva si chiede di accertare, mentre il foro dell’adempimento è quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione che si assume indebita in quanto eseguita in esecuzione di quel rapporto (Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28227 del 20/12/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 453 del 12/01/2007; id. Sez. 1, Ordinanza n. 8203 del 02/04/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 6656 del 19/03/2009; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20391 del 12/10/2015).

Nella specie, pertanto, il “forum contractus” risultava correttamente individuato in Roma, sul presupposto delle emergenze degli atti, non essendo in contestazione che le trattative tra le parti si fossero svolte e concluse in quella città, individuando altresì correttamente il foro generale ex artt. 18 e 19 c.p.c., in (OMISSIS) ove i convenuti risultavano avere, rispettivamente, il domicilio e la sede legale. Ma tale indagine non poteva ritenersi esaustiva essendo tenuto il Tribunale a verificare la propria competenza, quanto all’azione di accertamento negativo del rapporto, anche in relazione al secondo criterio di collegamento previsto dall’art. 20 c.p.c., (“forum destinatae solutionis”), che secondo i principi di diritto sopra indicati andava individuato nel luogo in cui la obbligazione contestata – in quanto ritenuta indebita – si sarebbe dovuta adempiere ove i contratti fossero stati effettivamente stipulati. Tale obbligazione, infatti, è quella avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo, richiesto dai convenuti con la emissione delle fatture, e dunque una tipica obbligazione pecuniaria, da ritenersi tuttavia illiquida, non risultando che il compenso d’opera fosse stato predeterminato nell’ammontare dal titolo ovvero convenzionalmente dalle parti, o fosse comunque in altro modo determinabile con mero calcolo aritmetico, e non potendo, evidentemente, soccorrere in contrario la “autoliquidazione” del credito determinata con la emissione delle fatture, non essendo consentito al creditore precostituire unilateralmente la prova della liquidità, come da ultimo ribadito da questa Corte che ha affermato il principio secondo cui le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182 c.c., comma 3, sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 4, (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016).

Pertanto, non potendo ritenersi liquida la obbligazione di pagamento dei corrispettivi, della quale gli attori negano la stessa esistenza, ne seguiva che il criterio di radicamento della competenza territoriale, relativo al luogo di (potenziale) esecuzione della prestazione, andava individuato alla stregua dell’art. 1182 c.c., comma 4, e dunque con riferimento alla sede legale della società personale e della società di capitali, ed al domicilio del terzo chiamato B.A., in quanto ipotetici debitori, ubicati per tutti e tre in (OMISSIS).

Quanto alla connessa domanda risarcitoria, del tutto pretermessa nella verifica della competenza da parte del Giudice di merito, è appena il caso di osservare che, se la obbligazione risarcitoria è debito di valore e richiede la liquidazione giudiziale, e dunque non consente di radicare la competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., avanti il Tribunale di Venezia, trovando applicazione il medesimo criterio di collegamento del “locus destinatae solutionis” di cui all’art. 1182 c.c., comma 4, e quindi dovendo gli asseriti danneggiati richiedere la esecuzione della prestazione presso il luogo di domicilio dei debitori in Roma, tuttavia occorre considerare che in relazione alla domanda, come formulata dagli attori, veniva in questione il diverso criterio del “forum delicti”, atteso che la fattispecie illecita, integrante il reato di cui all’art. 640 c.p., si perfeziona con l'”eventum damni”, da identificarsi nella specie non – come assumono i ricorrenti – nella mera trasmissione e ricezione delle fatture (da considerare al più come elemento componente gli artifici e raggiri della condotta materiale descritta dalla norma incriminatrice), quanto piuttosto nell’indebito esborso patrimoniale della somma della quale gli attori hanno richiesto la restituzione, somma che si iscrive nella esecuzione della obbligazione di pagamento del corrispettivo riferibile allo pseudo-contratto d’opera, avente ad oggetto, per le ragioni sopra esposte, un debito illiquido ed in quanto tale da adempiere ex art. 1182 c.c., comma 4, presso il domicilio del B. e la sede legale delle società attrici, in (OMISSIS), da individuare, in conseguenza, quale luogo in cui si è verificato l’evento di danno idoneo a radicare, anche sulla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., la competenza territoriale del Tribunale di Venezia.

In conseguenza il ricorso deve essere accolto, in relazione alla ragione più liquida, e la sentenza deve essere cassata, dovendo dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale Ordinario di Venezia, avanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge e che provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale Ordinario di Venezia avanti il quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.

Spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018

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