Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2409 del 31/01/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2409 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 278-2013 proposto da:
CAVALIERE GIOVANNI CVLGNN45A01A285G, CAVALIERE RICCARDA
CVLRCD74B51A662R, GUERRA GIUSEPPE GRRGPP46T27F631F,
QUARANTA GIUSEPPE QRNGPP42B18A662U, CANTORO MARIO CARLO
CNTMRC47SO4G188G, DEL MISTERO RAFFAELE DLMRFL52L19A6620,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI
2017
514

29, presso lo studio dell’avvocato VALERIA MARSANO,
rappresentati e difesi dall’avvocato ARMANDO REGINA;
– ricorrenti contro

#

ARMENISE DOMENICO RMDDNC57S1B737T,

DE DONNO LUIGI

Data pubblicazione: 31/01/2018

I

DDNLGU48A03A662X,

RAINO’

ELISABETTA

RNALBT77B42A662H,

GRANDE

GIACOMO

ANNA
CANDIDO

GRNGCM40M11A225G, ANTONIO CUCCOVILLO (CCCNTN67Al2AS662D)
per la F.LLI DE PALMA s.n.c. (p.iva 02851430724) in
persona del legale rappresentante pro tempore,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPEZIALE, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO
PEZZUTO;
– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 09/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito

l’Avvocato

ARMANDO

REGINA,

difensore

dei

ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato CARAM1A GIUSEPPE, con delega orale
dell’Avvocato RICCARDO PEZZUTO difensore dei
controricorrenti, che ha chiesto l’inammissibilità del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 28,

Fatti di causa
1) Su ricorso di Domenico Armenise e altri, il tribunale di Bari nel 2012 ha
disposto la revoca di uno degli odierni ricorrenti, avv. Cavaliere, dall’incarico di

Bitritto.
Ha ritenuto rilevanti la inerzia dimostrata in occasione della scoperta di un
potenziale conflitto di interessi, in capo al consulente del Condominio, in
occasione di lavori di manutenzione stante il ruolo di tecnico per gli impianti di
quel professionista nella ditta aggiudicataria dell’appalto; la riconferma del
medesimo professionista; l’assegnazione all’impresa Vitti in mancanza di
quorum deliberativo; l’atteggiamento imprudente assunto in ordine agli
obblighi contrattuali e la pretermissione de un’ordinanza di sospensione lavori
disposta dal tribunale di Bari.
La Corte di appello di Bari con un lungo e dettagliato decreto del 9 maggio
2012 ha confermato il provvedimento, contro cui era stato esperito reclamo.
I reclamanti Cavaliere e altri hanno proposto ricorso per cassazione con 2
motivi, sviluppati in numerosi profili di doglianza circa le delibere assunte, la
loro incidenza sulla valutazione del tribunale, l’omessa pronuncia su elementi
oggettivi rilevabili dalle censure e dai documenti prodotti.
Parte intimata ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.

n. 278-13

D’Ascola rei

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amministratore del condominio Parco Concorde lotto B di via Brodolini 22,

Ragioni della decisione
2)

Parte resistente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso

per cassazione avverso il provvedimento reso dalla Corte di appello di Bari.
Il rilievo coglie nel segno.

del 29/11/2005; 8085/05) afferma che «È inammissibile il ricorso per
cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso il decreto con il quale la corte di
appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca
dell’amministratore di condominio ai sensi degli art. 1129 cod. civ. e 64 disp.
att. cod. civ., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione
(sostitutivo della volontà assembleare, per l’esigenza di assicurare una rapida
ed efficace tutela dell’interesse alla corretta gestione dell’amministrazione
condominiale in ipotesi tipiche – contemplate dall’art. 1129 cod. civ. – di
compromissione della stessa) che, pur incidendo sul rapporto di mandato tra
condomini e amministratori, non ha carattere decisorio, non precludendo la
richiesta di tutela giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio contenzioso, del
diritto su cui il provvedimento incide.>>
Il principio soprariportato risale all’insegnamento di SU 20957/04, citata in
controricorso.
Esso va applicato anche nel caso di specie, giacchè non è superato dalle ragioni
esposte in memoria dai ricorrenti.
Il diritto soggettivo dell’amministratore di far accertare l’insussistenza di
proprie gravi irregolarità non postula infatti, come vorrebbe parte ricorrente
(memoria pag.11) la necessità di ammettere l’impugnazione di un
n. 278-13

D’Ascola rei

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Costante giurisprudenza di questa Corte (cfr Cass.14524/11; Cass.n. 25928

provvedimento, quello sulla revoca, che non ha natura decisoria e che risponde
all’esigenza, propria della volontaria giurisdizione, di consentire la conduzione
del condominio, salvo l’accertamento in sede propria, cioè in quella di
cognizione ordinaria, delle vicende relative al rapporto intercorso.
Non rilevano neppure le esigenze di celerità del processo di cui si fa

menzione in memoria, giacchè esse, al di là dell’utilità che una parte può
ritenere di avere nell’attivare un mezzo di impugnazione che ritiene più
conveniente, si devono conformare, senza scorciatoie, alle ordinarie regole
processuali, come avviene per l’accertamento di tutti i diritti controversi.
Pertanto il procedimento camerale di revoca dell’amministratore deve seguire
le regole processuali che sono state configurate per le esigenze dell’istituto
condominiale.
Per contro il regolamento dei diritti controversi sottesi alla revoca va soggetto,
per insindacabile ma coerente e logica scelta del legislatore, non sospettabile di
alcun contrasto con l’art. 111 Cost., alla disciplina cui soggiacciono le
controversie ordinarie, nelle quali è offerta piena possibilità di allegazione e
prova ad entrambe le parti.
Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la
condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione
al valore della controversia e all’attività svolta nonostante il rilievo processuale
tempestivo di parte resistente.
Ratione temporis non è applicabile il disposto di cui all’art. 13 comma 1 quater

del d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della
legge n. 228/12.
n. 278-13

D’Ascola rei

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2.1)

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile tenuta il
24 febbraio 2017
Il Consigliere est.
dr Pasquale D’Ascola

Il Presidente
dr Bruno Bianchini

ario Giudizigric
NERI

liquidate in euro 4.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

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