Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2409 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 13/10/2016, dep.31/01/2017),  n. 2409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9367-2010 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOSCANA 10,

presso lo STUDIO PERSIANI RIZZO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SERGIO GAMBARDELLA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA ETR SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 70/2009 della COMM.TRIB.REG. della Campania

SEZ.DIST. di SALERNO, depositata l’11/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato COSTA per delega dell’Avvocato

GAMBARDELLA che si riporta al ricorso e chiede l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GENTILI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Salerno – contestava a A.S. l’errato utilizzo di credito d’imposta spettante ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8 per investimenti in aree svantaggiate e ne disponeva il recupero in quanto indebitamente compensato nel periodo di sospensione disposto dal D.L. n. 253 del 2002, poi non convertito in legge. Il ricorso proposto dal contribuente avverso l’atto di recupero veniva parzialmente accolto, con sentenza n. 133/14/05, dalla C.T.P. di Salerno, la quale riteneva l’inapplicabilità delle sanzioni, stante la mancanza di colpa del contribuente, e la debenza degli interessi. In esecuzione di tale sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, l’Agenzia delle Entrate iscriveva a ruolo l’importo di Euro 9.308,02.

Il ricorso proposto dal contribuente avverso la conseguente cartella di pagamento emessa da EQUITALIA E.TR. S.p.A. veniva rigettato con sentenza del 28 dicembre 2007, confermata dalla C.T.R. della Campania, sezione distaccata di Salerno, con decisione dell’11 febbraio 2009.

Avverso la suddetta pronuncia A.S. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

EQUITALIA E.TR. S.p.A. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata, giusta decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3, 4 e 5 e per omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia ed erronea applicazione del principio di completezza e coerenza del giudicato”.

Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3, 4 e 5 per omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia”.

Con il terzo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3, 4 e 5 per omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia ed erronea applicazione del principio di completezza e coerenza del giudicato”.

3. Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorrente formula i due seguenti quesiti di diritto.

“Accerti la Corte se, alla luce delle eccezioni, argomentazioni e documentazioni di cui ai punti nn. 1, 2, 3 della parte motiva vi sia stata nelle sentenze e nei procedimenti di 1 e 2 grado violazione dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3, 4 e 5 per omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia ed erronea applicazione del principio di completezza e coerenza del giudicato ed eventualmente enunci a norma dell’art. 363 c.p.c.il principio di diritto nell’interesse della legge”.

“Accerti la Corte se, alla luce delle eccezioni, argomentazioni e documentazioni di cui ai punti nn. 1, 2, 3 della parte motiva vi sia stata nelle sentenze e nei procedimenti di 1 e 2 grado violazione del giudicato ex Corte Costituzionale con la sentenza 18 luglio 1997 n. 244 ed eventualmente enunci a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto nell’interesse della legge”.

4. Con i tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e in parte ripetitivi, il ricorrente sostiene, nella sostanza, che la C.T.P. di Salerno, con la sentenza n. 133/14/05, nel ritenere non applicabili le sanzioni stante la non punibilità del comportamento del contribuente, avrebbe implicitamente riconosciuto la legittimità dell’anticipata utilizzazione del credito di imposta, con conseguente formazione del giudicato. Assume, inoltre, che, nonostante siano stati fatti stati fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge non convertito, la sospensione dallo stesso prevista non opererebbe nella fattispecie concreta.

5. Il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato.

Posto che i motivi di ricorso evocano tutti, in via cumulativa, le ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 va osservato come la formulazione dei quesiti non corrisponda ai requisiti previsti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis al caso di specie.

Invero, i due quesiti formulati dal ricorrente, oltre a risolversi in un inammissibile rinvio al contenuto del ricorso non consentendo così di comprendere – sulla base della sola loro lettura – la questione prospettata dal ricorrente, difettano del requisito della necessaria corrispondenza con i tre mezzi di impugnazione e, nel contempo, tralasciano di distinguere tra quaestio iuris e quesito attinente al vizio di motivazione.

Al riguardo, questa Corte ha osservato che il principio in base al quale la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve avvenire in modo rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi, impone che i motivi di ricorso fondati sulla violazione di legge e quelli fondati su vizi di motivazione debbano essere sorretti da quesiti separati (Cass., sez. trib., 29-02-2008, n. 5471).

Il ricorso, in ogni caso, è infondato.

La condotta non colposa del contribuente, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, esclude solo l’irrogazione delle sanzioni, ma non consente di considerare legittimo l’utilizzo del credito d’imposta nonostante il periodo di sospensione disposto dal D.L. n. 253 del 2002. Il fatto che il suddetto decreto non sia stato poi convertito in legge non assume rilievo nella fattispecie, essendo stati fatti salvi, con formulazione ampia ed onnicomprensiva, gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del decreto legge.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nulla per le spese nei riguardi di EQUITALIA E.TR. S.p.A., che non ha svolto difese in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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