Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2409 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2019, (ud. 23/10/2018, dep. 29/01/2019), n.2409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27566-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

POGGIO VERDE COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, SERIT SICILIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 285/2010 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA

SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 23/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La C.T.P. di Catania, con sentenza del 13.3.2007, dichiarò l’illegittimità della cartella di pagamento notificata alla società Poggio Verde Costruzioni s.r.l. da Serit Sicilia s.p.a. per il recupero di imposte dovute a causa della mancata regolarizzazione o definizione ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 138 e della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17. La C.T.R. per la Sicilia, sez. st. di Catania, accolse parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate in relazione alle imposte dovute per il 2000 e 2001, confermando invece la prima decisione in riferimento alle imposte dovute per gli anni dal 1990 al 1992.

L’Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di quattro motivi. Le società intimate non hanno resistito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’Agenzia lamenta l’erroneità della decisione impugnata, per aver respinto il motivo d’appello con cui era stata reiterata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività a causa della mancata prova della data di notifica della cartella, il cui onere, secondo la C.T.R., ricade sulla parte pubblica. Rileva la ricorrente che, al contrario, tale onere grava sul ricorrente, cui spetta dimostrare la tempestività dell’azione.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la C.T.R. ritenuto che la ricorrente abbia sempre sostenuto di aver ricevuto la cartella in questione in data 4.7.2006, mentre invece la contribuente, nelle controdeduzioni in appello, ha indicato tale data nel 4.5.2006. La ricorrente deposita anche la relata di notifica della cartella.

1.3 – Col terzo motivo, si lamenta violazione della L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3 (come modificato dalla L. n. 448 del 2001, art. 52, comma 24, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto che tutte le pendenze relative agli anni dal 1990 al 1992 erano state definite col condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, mentre risultava ancora un carico IVA per l’anno 1991 pari ad Euro 36.964,57. Pertanto, la C.T.R. aveva violato la norma in rubrica, che ha disposto che il recupero delle somme dovute e non versate entro il 15.12.2002 deve avvenire tramite iscrizione a ruolo da rendere esecutivo entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata prevista nei precedenti decreti.

1.4 – Col quarto motivo, infine, si denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R n. 602 del 1973, art. 25 e della L. n. 388 del 2000, art. 138, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la ricorrente, ha errato il giudice d’appello nel non ritenere che dal combinato disposto di cui in rubrica derivi che il termine ultimo di notifica della cartella vada individuato nel 31 dicembre del quinto anno successivo allo spirare della proroga disposta dal citato art. 138, e quindi il 31.12.2009.

2.1 – Il primo motivo è palesemente fondato.

La C.T.R., a fronte del motivo d’appello dell’Agenzia, con cui si reiterava l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, l’ha rigettato, ritenendo che l’onere della prova sulla data di notifica della cartella impugnata (e quindi, circa l’individuazione del dies a quo) gravasse sull’Agenzia stessa.

Al contrario, è stato condivisibilmente affermato che “Nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l’atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto” (Cass. n. 10209/2018).

La decisione impugnata è pertanto errata, perchè ha addossato sulla parte pubblica – e non sulla contribuente – l’onere di dimostrare il dies a quo in caso di contestazione circa la tempestività del ricorso.

3.1 – I restanti motivi restano conseguentemente assorbiti.

4.1 – La sentenza è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti, può procedersi alla decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, essendo pacifico che la contribuente, nonostante l’Agenzia delle Entrate avesse eccepito l’inammissibilità ex art. 21 cit., non ha dimostrato di aver proposto il ricorso entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella, il che avrebbe dovuto fare, stante l’onere sulla stessa gravante, mediante la produzione della afferente relata di notifica. Il ricorso originariamente proposto dalla contribuente è quindi inammissibile per tardività, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21.

Le spese dei gradi di merito possono integralmente compensarsi, sussistendo giusti motivi, mentre quelle del giudizio di legittimità, nei rapporti tra la ricorrente e la contribuente, seguono la soccombenza di quest’ultima e si liquidano come in dispositivo. Nulla va infine disposto nei rapporti tra la stessa ricorrente e il concessionario della riscossione, evocato in giudizio per mera litis denuntiatio.

PQM

accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti. Cassa in relazione e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Compensa integralmente le spese del giudizio di merito e condanna la contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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