Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2409 del 27/01/2022

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2022, (ud. 03/11/2021, dep. 27/01/2022), n.2409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20548-2018 proposto da:

G.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENETO

7, presso lo studio dell’avvocato STANISLAO CHIMENTI CARACCIOLO DI

NICASTRO, rappresentato e difeso dall’avvocato BIAGIO GRASSO;

– ricorrente –

contro

BANCO DI NAPOLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3647/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/01/2018 R.G.N. 10235/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso proposto da G.M.R., dipendente del Banco di Napoli s.p.a. dal 1978, da ultimo inquadrata nella terza Area professionale – IV livello retributivo del c.c.n.l. Aziende di Credito, volto ad ottenere il riconoscimento, a partire da luglio 2003, della superiore qualifica di Quadro direttivo.

2. La Corte d’appello ha respinto l’impugnazione della lavoratrice sulla base delle seguenti considerazioni.

3. Ha accertato, in contrasto sul punto con la sentenza di primo grado, che tra i compiti della G. rientrasse quello di sottoscrivere le dichiarazioni di quantità previste dall’art. 547 c.p.c., in relazione ai procedimenti di esecuzione presso terzi; ha ritenuto tale dato non dirimente, in ragione della natura meramente ricognitiva di detta dichiarazione, che non implica l’esercizio di un potere negoziale riferibile all’Istituto di credito.

4. Ha valutato le prove testimoniali raccolte come inidonee a dimostrare lo svolgimento di “mansioni negoziali impegnative verso terzi e qualificate da discrezionalità”, appartenenti al superiore inquadramento rivendicato. Dalle deposizioni era emerso come la G. coadiuvasse il superiore gerarchico e coordinasse l’attività di alcune unità (in numero inferiore a nove) del proprio ufficio, così svolgendo mansioni riconducibili al proprio livello di inquadramento.

5. Avverso tale sentenza G.M.R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria. Il Banco di Napoli s.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

7. Si censura la sentenza d’appello nella parte in cui, dopo aver accertato che la G. era stata inserita “a far data dal gennaio 2002, nell’organico della Segreteria Affari Generali con attribuzione di compiti relativi alle pratiche di pignoramento presso terzi notificate alla banca” e che la predetta si occupasse “di sottoscrivere le dichiarazioni di quantità, con le quali la banca comunica al giudice dell’esecuzione l’entità quantitativa delle somme del debitore esistenti sui conti e pignorabili”, ha ritenuto tale circostanza assolutamente ininfluente in quanto indicativa dell’esercizio di una facoltà di carattere meramente certificativo o dichiarativo.

8. La sentenza sarebbe viziata per avere qualificato giuridicamente la formazione della dichiarazione di quantità dell’Istituto di credito, quale terzo pignorato, come un’attività a carattere meramente dichiarativo e ricognitivo, senza invece riconoscere la natura negoziale della stessa e quindi l’autonomia e la discrezionalità dell’attività in tal modo svolta dalla ricorrente.

9. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Si sostiene che i giudici di merito abbiano del tutto ignorato il documento (prodotto fin dal primo grado, trascritto per estratto nel ricorso per cassazione e depositato come doc. 1) e cioè l’atto notarile datato 14.5.2004 con cui la Banca ha conferito “procura speciale ai Dipendenti appartenenti al personale Dirigente o dei Quadri Direttivi…affinché con firma tra loro disgiunta potessero presentare avanti le competenti Autorità Giudiziarie, in nome per conto della Banca, dichiarazioni di terzo pignorato e/o sequestrato (artt. 547 e 678 c.p.c.)”. Tale documento (a cui ha fatto riferimento anche la teste V.) dimostra un fatto storico determinante, cioè che la Banca dal 2004 aveva affidato solo ai dirigenti e quadri direttivi il compito di redigere le dichiarazioni di terzo pignorato, in tal modo riconoscendo la funzione negoziale e di responsabilità vincolante per la Banca esercitata dai dipendenti attraverso questa dichiarazione.

10. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in via subordinata, violazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa motivazione in quanto dalla lettura della sentenza d’appello non potrebbe comprendersi il ragionamento logico giuridico in base al quale è stata esclusa la riconducibilità delle mansioni svolte dalla G., come descritte dalla teste V., al superiore inquadramento rivendicato.

11. Il primo motivo di ricorso ha profili di inammissibilità.

12. La denuncia del vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, esige che siano esattamente individuate le norme di diritto con cui le affermazioni contenute nella sentenza impugnata si pongano in contrasto (v. Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).

13. Nel motivo di ricorso in esame è fatto richiamo unicamente all’art. 547 c.p.c., e ad una sentenza di questa S.C. n. 4790 del 1979, secondo cui “La dichiarazione, resa dal terzo ex art. 547 c.p.c., comporta il riconoscimento dell’esistenza del credito ed integra un accertamento costitutivo, che preclude definitivamente al terzo la possibilità di eccepire la non assoggettabilità del credito all’esecuzione”.

14. Non è dato ravvisare alcun contrasto della sentenza impugnata con il citato art. 547, atteso che da tale disposizione e della giurisprudenza citata (v. anche Cass. n. 17367 del 2003) non è possibile trarre conferma del carattere negoziale della dichiarazione di terzo, e cioè di manifestazione di volontà negoziale, dovendo al contrario confermarsi la natura ricognitiva di tale atto (v. Cass. n. 1426 del 1963 che attribuiva alla dichiarazione di terzo natura giuridica di confessione giudiziale), se pure preclusivo, nell’ambito del processo di esecuzione, di successive eccezioni di non assoggettabilità del credito ad esecuzione.

15. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, atteso che, ove anche si ritenga sussistente l’omesso esame del fatto storico comprovato dal documento del 14.5.2004, non è allegata né dimostrata la decisività di tale fatto ai fini dell’esito della controversia (v. Cass., S.U., n. 8053 del 2014).

16. Il documento contiene una procura speciale, rilasciata dinanzi al notaio, ai dirigenti e quadri direttivi affinché possano “presentare avanti le competenti Autorità Giudiziarie, in nome e per conto della Banca, dichiarazioni di terzo pignorato e/o sequestrato”. La procura speciale è rilasciata in relazione alla partecipazione al processo di esecuzione, nelle forme previste dal citato art. 547, secondo cui “con dichiarazione all’udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna”.

17. Il rilascio della procura speciale ai dirigenti e quadri direttivi, al fine della presentazione in giudizio delle dichiarazioni del terzo, non ha alcun riflesso sulla qualificazione della dichiarazione ex art. 547 cit., come atto ricognitivo e privo di valore negoziale, in quanto ciò dipende dal contenuto dell’atto e non dalla qualifica professionale del soggetto incaricato dall’Istituto di credito di presentare lo stesso in giudizio. Il documento in esame si rivela quindi ininfluente rispetto allo scopo voluto dalla parte ricorrente.

18. Anche il terzo motivo risulta inammissibile.

19. Richiamati i requisiti del vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, come individuati dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. sentenza n. 8053 del 2014 e successive conformi), si rileva, in relazione alla pronuncia impugnata, come la stessa rechi una motivazione certamente esistente, priva di illogicità, idonea a dare conto del mancato riconoscimento del diritto azionato e che solo attraverso una diversa qualificazione giuridica della dichiarazione di terzo, oggetto dei precedenti motivi di ricorso, ed un riesame fattuale, inammissibile in questa sede, potrebbe essere rimessa in discussione.

20. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso.

21. La regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

22. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022

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