Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2409 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 08/07/2019, dep. 04/02/2020), n.2409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14552-2018 proposto da:

PALAZZO PEPOLI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO TUNNO;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA EDIL STRADE IMOLESE SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA, in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARANTO 21, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO TROPEPI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CRISTIANA SENIN;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 458/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Palazzo Pepoli S.r.l. propone ricorso per tre mezzi, nei confronti di C.E.S.I. Cooperativa Edil Strade Imolese Soc. Coop. in l.c.a., contro la sentenza del 14 febbraio 2018 con cui la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’impugnazione per nullità di un lodo arbitrale reso tra le parti, proposta dall’odierna ricorrente, regolando le spese di lite.

2. – C.E.S.I. Cooperativa Edil Strade Imolese Soc. Coop. in l.c.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale per un mezzo.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo mezzo del ricorso principale denuncia nullità per assenza di motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, ex art. 360 c.p.c., n. 4, motivazione meramente apparente, in quanto, senza passare al vaglio le singole motivazioni del lodo la sentenza impugnata si sarebbe limitata a trascrivere le sole conclusioni dell’iter logico posto a sostegno della decisione.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’art. 1442 c.c., commi 2, 3 e 4, nonchè dell’art. 2943 c.c..

Il terzo mezzo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla atipicità dell’appalto in oggetto ed al relativo atipico meccanismo di esecuzione e pagamento.

4. – L’unico motivo di ricorso incidentale spiegato da LESI Cooperativa Edil Strade Imolese Soc. Coop. in l.c.a. censura la sentenza impugnata per aver disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per nullità, eccezione fondata sulla tardività della notificazione dell’atto di impugnazione, giacchè indirizzata alla società in bonis, quantunque medio tempore collocata in liquidazione coatta amministrativa, nonchè al difensore della medesima del procedimento arbitrale.

Ritenuto che:

5. Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

6. – L’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, spiegato dalla controricorrente, in ragione della sua tardività, per essere stato notificato dopo le ore 21:00 dell’ultimo giorno utile, e tuttavia prima delle ore 24:00 (la RAC è delle 21:28:35 dell’8 maggio 2018), va disattesa, con assorbimento della questione di costituzionalità in proposito sollevata dalla ricorrente, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità pronunciata da Corte Cost. 9 aprile 2019, n. 75, la quale ha stabilito che è costituzionalmente illegittimo il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione sia generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta.

7. Il ricorso principale è inammissibile.

7.1. – L’inammissibilità discende anzitutto dalla violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3 e 4, in ragione della peculiare fattura del ricorso, che manca di una parte espositiva la quale consenta di comprendere, oltre alla dinamica della vicenda sostanziale, i termini della controversia e le ragioni della decisione adottata dal collegio arbitrale, ragioni che, a dire della ricorrente, non sarebbero state scrutinate.

Difatti:

-) a pagina 2 il ricorso afferma di voler svolgere “gravame per le seguenti questioni che, per agevolarne l’esposizione così in sintesi si anticipano ed espongono”, la qual cosa lascerebbe supporre la redazione di un ricorso formulato nell’osservanza del Protocollo siglato il 17 dicembre 2015 dalla Corte di cassazione e dal Consiglio nazionale forense, a mezzo dei loro Presidenti, in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria, Protocollo il quale prevede che il ricorso per cassazione si apra con una sintesi dei motivi;

-) nel caso in esame, alla sintesi non segue null’altro, giacchè: a) a pagina 6 si apre un paragrafo, che si protrae fino a pagina 9, intitolato “sulle circostanze di fatto e diritto la ricorrente espone”, nella quale per un verso si sostiene che il corrispettivo di un contratto di appalto, definito atipico, stipulato tra le parti, avente ad oggetto la ristrutturazione di un immobile, sarebbe stato determinato dall’appaltatore in misura artatamente contenuta, poi lievitata in corso d’opera, par di comprendersi al fine di indurre dolosamente la controparte alla conclusione della pattuizione, e, per altro verso, si dà atto dell’introduzione del giudizio arbitrale da parte dell’appaltatore e della riconvenzionale dell’appaltante; b) a pagina 9 si apre un ulteriore paragrafo intitolato “le decisioni del collegio arbitrale e il lodo” paragrafo nel quale si discorre, per l’appunto, della fase arbitrale.

Sicchè la Corte non è in grado di comprendere, dalla lettura del ricorso, per quali ragioni il lodo arbitrale fosse stato impugnato ed a quali censure la Corte d’appello, cui era affidata l’impugnazione per nullità, fosse chiamata a rispondere: ed in definitiva contro che cosa si appunti il ricorso per cassazione.

7.2. – Il ricorso è peraltro inammissibile anche sotto un diverso profilo, giacchè omette totalmente di misurarsi con una pur chiara ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata.

La Corte territoriale, infatti, prima di esaminare il merito dell’impugnazione ha in modo del tutto esplicito posto l’accento sulla circostanza che la società impugnante aveva “totalmente omesso di argomentare specificamente l’individuato vizio: non sono state evidenziate le parti “contraddittorie” della motivazione del lodo impugnato o le discrasie all’interno del dispositivo, piuttosto è stato riproposto alla Corte, direttamente e immediatamente, un riesame del merito della controversia, alla stregua di una impugnazione di merito a motivi liberi”.

Trova pertanto applicazione il principio secondo cui: “Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere ne l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata” (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840).

7.3. In ogni caso ciascuno dei tre motivi è inammissibile. Ed invero:

-) il primo è inammissibile per il già evidenziato difetto nella ricostruzione del fatto processuale;

-) il secondo ed il terzo sono inammissibili perchè non si misurano con la sentenza impugnata, ma, semmai, con il lodo oggetto della impugnazione per nullità, dal momento che la motivazione posta dalla Corte d’appello a fondamento della propria decisione non concerne in alcun modo nè la questione della prescrizione dell’azione di annullamento del contratto, nè quello della atipicità del contratto di appalto, ma riguarda esclusivamente l’idoneità della motivazione offerta dalla Corte territoriale.

8. Il ricorso incidentale tardivo è inammissibile per carenza di interesse, essendo volto ad ottenere non già una pronuncia sè più favorevole, ma la modificazione della motivazione posta dalla Corte d’appello a fondamento della reiezione dell’impugnazione per nullità.

9. – Le spese seguono la soccombenza, da ritenersi assolutamente prevalente, della ricorrente principale. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso principale e l’incidentale e condanna la ricorrente principale al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 13.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 %) ed agli accessori di legge, dando atti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 8 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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