Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2409 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2409 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

al giudizio

SENTENZA

di merito Ricorso

sul ricorso 15235-2010 proposto da:
FUMO

GIOVANNI

FMUGNN46L05D6150,

incidentale

elettivamente

Ammissibilità
– Fondamento

domiciliato in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo

– Quesiti Mancanza –

studio dell’avvocato RUGGIERI GIANFRANCO,

Inammissibilità

Data pubblicazione: 04/02/2014

del ricorso

rappresentato e difeso dall’avvocato DE NICOLELLIS

PAOLA giusta procura speciale notarile del Dott. R.G.N. 15235/2010
2 Ct13
2150

Notaio MATTEO FASANO in SALERNO del 23/09/2010 rep.c ron . .2409
n. 48694;

Rep.

– ricorrente contro

ud.

pu

CASSA RURALE ARTIGIANA BINASCO CREDITO COOPERATIVO

1

I•

19/11/2013

S.C.A R.L. 00771010153, in persona del suo Presidente
del CdA dott. ANTONIO DE ROSI, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo
studio dell’avvocato MANFEROCE TOMMASO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCECA

– controricorrente nonchè contro

FUMO VINCENZO, FUMO VINCENZO FMUVCN39N25D615F, FUMO
GIOVANNI, FUMO FRANCESCO, BRUNO MARIA ROSARIA, FUMO
FRANCESCO FMUFNC42P12D615Q;
– intimati –

Nonché da:
FUMO

VINCENZO,

FUMO

FRANCESCO,

elettivamente

domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato MANZIONE DOMENICO in 84122 SALERNO, Via
G. Guglielmi 6, giusta delega in atti;
– ricorrenti incidentali contro

CASSA RURALE ARTIGIANA BINASCO CREDITO COOPERATIVO
S.C.A R.L. 00771010153, in persona del suo Presidente
del CdA dott. ANTONIO DE ROSI, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo
studio dell’avvocato MANFEROCE TOMMASO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCECA

2

SALVATORE giusta delega in atti;

SALVATORE giusta delega in atti;
– controricorrenti all’incidentale nonchè contro

FUMO

GIOVANNI

FMUGNN46L05D6150,

FUMO

VINCENZO

FMUVCN39N25D615F, FUMO GIOVANNI, BRUNO MARIA ROSARIA,

– intimati –

avverso la sentenza n. 1401/2009 del TRIBUNALE di
SALERNO, depositata il 11/06/2009 R.G.N. 2946/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato GUIDO ROSSI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilita’ di entrambi i ricorsi.

3

FUMO FRANCESCO FMUFNC42P12D615Q;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11/6/2009 il Tribunale di Salerno,
rigettata quella del sig. Giovanni Fumo, accoglieva in parte
l’opposizione, qualificata all’esecuzione, proposta dal sig.
Francesco Fumo e per l’effetto dichiarava l’insussistenza del

Cooperativo s.c.a.r.l. ad agire in esecuzione forzata, da
quest’ultima originariamente promossa, nei confronti dei
predetti e altresì dei sigg. Giovanni e Vincenzo Fumo, Maria
Martinelli e Maria Rosaria Bruno, tutti nella qualità di eredi
ab intestato

del sig. Luigi Fumo, nei cui confronti aveva

ottenuto il decreto ingiuntivo n. 40644/91, nella qualità di
legale rappresentante della società Fumo s.r.l. nonché di
fideiussore.
Avverso la suindicata pronunzia il sig. Giovanni Fumo
propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, e
presenta altresì atto d.d. 28/10/2013 indicato come «memoria
difensiva ex art. 378 c.p.c. di costituzione in sostituzione e
nuova elezione di domicilio>>, con allegata procura speciale
notarile rilasciata dal sig. Giovanni Fumo all’avv. Paola De
Nicolellis.
Resistono con separati controricorsi la Cassa Rurale ed
Artigiana di Binasco Credito Cooperativo s.c.a.r.l. e i sigg.
Vincenzo e Francesco Fumo, i quali ultimi spiegano altresì
ricorso incidentale sulla base di unico motivo, illustrato da

4

diritto della Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco Credito

memoria, cui resiste con controrieurso la Cassa Rurale ed
Artigian di BinAs- clo rvedlto ennperativn
MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione,

sollevata

dalla controricorrente Cassa Rurale ed Artigiana di Bínasco

incidentale per asserito difetto di specialità della procura.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la
procura alle liti come nella specie apposta su foglio
materialmente congiunto all’atto introduttivo è valida, avendo
l’art. l L. n. 141 del 1997 ( che ha modificato l’art. 83, 30
co., c.p.c. ) parificato tale procura a quella in calce, la
quale, come quella a margine, è sempre speciale, riferendosi
comunque al processo cui accede, irrilevante al riguardo
d’altro canto essendo sia la mancanza di uno specifico richiamo
al giudizio di legittimità sia il fatto che la formula adottata
faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al
giudizio di merito ( v. Cass., 14/11/2011, n. 23777; Cass.,
17/12/2009, n. 26504 ).
Con il l ° motivo il ricorrente in via principale denunzia
violazione e falsa applicazione degli artt. 544, 565 c.c., in
riferimento all’art. 360, 1 0 co. n. 3, c.p.c.
Con il 2 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione
dell’art. 476 c.c., in riferimento all’art. 360, 1 0 co. n. 3,
c.p.c.

5

Credito Cooperativo s.c.a.r.l. di inammissibilità del ricorso

Con il 3 0 motivo denunzia violazione e falsa applicazione
degli artt. 2953, 2943, 2946 c.c., in riferimento all’art. 360,
10 co. n. 3, c.p.c.
Con unico motivo i ricorrenti in via incidentale
denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 519,

all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.
I ricorsi sono inammissibili, in applicazione degli artt.
366, l ° co. n. 4, 366-bis e 375, l ° co. n. 5, c.p.c.
I motivi dei ricorsi, principale ed incidentale, non
recano il prescritto quesito di diritto (art. 366-bis c.p.c.).
La norma di cui all’art. 366

bis c.p.c. è d’altro canto

insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito
di diritto possa, e

a fortiori debba, desumersi implicitamente

dalla formulazione del motivo, giacché una siffatta
interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della
norma in questione ( v. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;
Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258 ).
Tanto più che nel caso i motivi dei ricorsi risultano
formulati in violazione del requisito richiesto ex art. 366, 1 °
co. n. 6, c.p.c., atteso che i ricorrenti fanno rispettivamente
richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito [ es., al
«ricorso ex art. 616 c.p.c.>>, all’«atto di pignoramento
opposto>>, all’atto di costituzione e risposta del Giovanni
Fumo, al «precetto», ai «successivi atti esecutivi>>, alla
comparsa di costituzione e risposta della Cassa Rurale ed

6

520 544, 565, c.c. 115, 116 c.p.c. c.c., in riferimento

Artigiana di Binasco Credito Cooperativo s.c.a.r.1., alla
comparsa di costituzione e risposta del Francesco Fumo, alle
«memorie», all’<>,
all’<>, al <>, all’atto di costituzione e risposta del Giovanni
Fumo, alle <>, alla
comparsa di costituzione e risposta della Cassa Rurale ed
Artigiana di Binasco Credito Cooperativo s.c.a.r.1., alla
comparsa di costituzione e risposta del Vincenzo Fumo,
all’<>, all’>, agli <>, ala
<>, ai <>,
alla <>, alla <>, i
ricorrenti in via incidentale ] limitandosi a meramente
richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d’interesse
in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove
riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai

7

1991 )>>, il ricorrente in via principale; al <

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