Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2409 del 02/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 02/02/2010, (ud. 27/11/2009, dep. 02/02/2010), n.2409
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA – Societa’ per Azioni (gia’ Ferrovie
dello Stato SpA – societa’ di Trasporti e Servizi per Azioni), cosi’
mutata la precedente denominazione sociale – societa’ con socio unico
soggetta all’attivita’ di direzione e coordinamento delle Ferrovie
dello Stato, in persona dell’institore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo Studio Legale GERARDO VESCI
&
PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato VESCI GERARDO, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 56/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE del
16.1.06, depositata il 28/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
27/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MAMMONE Giovanni;
udito per la ricorrente l’Avvocato Nicolo Schittone (per delega avv.
Gerardo Vesci), che deposita sentenza della cassazione e atto di
transazione;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. VELARDI Maurizio che ha
concluso per la cessata materia del contendere.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 28.3.06 n. 56 la Corte d’appello di Lecce, accogliendo l’appello di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., rigettava la domanda proposta da M.C. per il riconoscimento della dipendenza da causa servizio delle patologie da cui costui era affetto, ritenendo la domanda stessa inammissibile in quanto l’interessato non aveva indicato la prestazione da cui avrebbe tratto origine l’affezione.
Proposto ricorso per Cassazione dal M., rispondeva con controricorso e ricorso incidentale condizionato Rete Ferroviaria Italiana.
Il ricorso del lavoratore veniva trattato in Camera di consiglio e con ordinanza 24.12.08 n. 30330 era accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Bari, mentre il ricorso incidentale – non trattato contestualmente al principale ai sensi dell’art. 335 c.p.c. – veniva fissato per la discussione all’odierna pubblica udienza.
La difesa di Rete Ferrovia Italiana s.p.a., comparsa all’udienza, ha depositato verbale di conciliazione della controversia in sede sindacale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi che la circostanza che non sia stata portata a conoscenza della Corte la pendenza di una pluralita’ di impugnazioni non e’ ostativa a che la Corte stessa prenda in esame l’impugnazione ad essa sottoposta per seconda. La giurisprudenza prevalente, con riferimento alla fattispecie ora in esame, e’, infatti, nel senso che in caso di mancata riunione di piu’ impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l’improcedibilita’ delle altre, sempre che non si venga a formare il giudicato sulle questioni investite da queste ultime, dovendosi attribuire prevalenza – in difetto di previsioni sanzionatorie da parte dell’art. 335 c.p.c. – alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l’impugnazione rispetto a quelle della economia processuale e della teorica armonia dei giudicati (Cass. 4.3.08 n. 5846 e 6.3.04 n. 4617).
Tanto premesso, deve rilevarsi che dal verbale di conci li azione in sede sindacale versato in atti, redatto in data 20.11.08, emerge che, nell’ambito di una definizione transattiva dei rapporti tra le parti, il M. ha rinunziato al ricorso per Cassazione e che Rete Ferrovia Italiana s.p.a. ha accettato la rinunzia.
Pur non essendo formalizzata la rinunzia al ricorso ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., ad avviso del Collegio il verbale di conciliazione e’ idoneo a dimostrare non solo la cessazione dell’interesse del lavoratore – ricorrente principale alla pronunzia giudiziale (che potra’ concretizzare tale carenza di interesse non riassumendo il giudizio in sede di rinvio), ma anche il conseguente sopravvenuto difetto di interesse di Rete Ferroviaria s.p.a., la quale aveva proposto il ricorso incidentale solo in via condizionata.
A tale rilevata mancanza di interesse consegue la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso incidentale in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).
Nulla deve statuirsi in punto di spese in quanto il ricorrente principale non ha svolto alcuna difesa contro il ricorso incidentale.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso incidentale, nulla prevedendo per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 27 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010