Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24089 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 30/10/2020), n.24089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10324-2015 proposto da:

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI

GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ROSSI DOMENICO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIAVARELLA ANTONIO;

– ricorrente –

contro

CASA GENERALIZIA DELL’ORDINE DELLA COMPAGNIA DI MARIA NOSTRA SIGNORA,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2,

presso lo studio dell’avvocato MERLINI MASSIMO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1267/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 28/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2020 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da Roma Capitale avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Casa Generalizia dell’Ordine della Compagnia di Maria Nostra Signora contro gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006;

Avverso la suddetta sentenza, Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso la contribuente.

Con apposita istanza, la contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Preliminarmente va rilevato che il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo la contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017.

Ai sensi medesimo art., comma 10, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.

Rilevato che tale adempimento non risulta effettuato;

Ritenuto, pertanto, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, u.p..

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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