Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24089 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.13/10/2017),  n. 24089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20094-2014 proposto da:

M.L.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

MASCHERINO 72, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA PETRILLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO ZURLO giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE ABRUZZO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 83/2014 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata

il 30/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010, M.L.A.M. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Sulmona, la Provincia dell’Aquila, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla vettura di sua proprietà a seguito del sinistro stradale occorso al di lei marito, alla guida della medesima autovettura, a causa di un cinghiale che aveva invaso repentinamente la sua corsia di marcia, urtando violentemente contro la vettura.

Si costituì in giudizio l’amministrazione convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attrice ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nella causa.

Il Giudice di Pace di Sulmona, con sentenza n. 349/2010, dichiarò il difetto di legittimazione passiva della Provincia di L’Aquila, autorizzando, su richiesta della M., la chiamata in causa della Regione Abruzzo.

A seguito di nuovo atto di citazione si costituì in giudizio la Regione Abruzzo, rilevando a sua volta il proprio difetto di legittimazione e chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di Pace di Sulmona, con sentenza n. 219/2011, accolse la domanda, condannando la Regione Abruzzo al risarcimento dei danni subiti dall’attrice.

2. La decisione è stata riformata dal Tribunale di L’Aquila, con sentenza n. 83/2014 del 30 gennaio 2014.

Il Tribunale ha ritenuto che nella specie non fosse in questione la legittimazione ad causam della Regione, ma l’effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè l’identificabilità della stessa Regione quale soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta dall’attore.

Il Tribunale, premettendo che tale responsabilità dovesse essere inquadrata nell’alveo dell’art. 2043 c.c. e non nello schema di cui all’art. 2052 c.c., ha ritenuto che, alla luce della normativa statale e regionale, il soggetto tenuto a risarcire i danni lamentati dalla M. fosse la Provincia nel cui territorio si era verificato il sinistro, spettando alla medesima, funzioni operative e gestionali della fauna selvatica.

Nè, secondo il Tribunale, sussisterebbe la responsabilità della Regione per la mancanza di apposita segnaletica di pericolo, essendo tali compiti affidati all’ente gestore e manutentore della strada, da individuarsi nella Provincia in virtù del combinato disposto del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 101 e della L.R. n. 11 del 1999, art. 67.

3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione la signora M.L.A.M. sulla base di due motivi.

3.1. L’intimata Regione Abruzzo non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la “violazione ed errata applicazione di legge”.

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che le funzioni riguardanti la fauna selvatica rientrino tra quelle proprie della Provincia anzichè tra quelle ad essa delegate dalla Regione, come invece si evincerebbe dalla L.R. n. 41 del 2004, di interpretazione autentica della L. n. 10 del 2004, art. 2.

Inoltre, il giudice dell’appello a sostegno della propria tesi cita la sentenza di questa Corte secondo cui la responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli dovrebbe essere imputata all’ente a cui siano stati concretamente affidati nel singolo caso i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che questi derivino dalla legge sia che trovino la fonte una delega o concessione di un altro ente.

In quest’ultimo caso, l’ente delegato o concessionario potrebbe considerarsi responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c. per i suddetti danni alla sola condizione che gli sia stata conferita autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire le svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare e limitare tali danni.

Pertanto, proprio sulla base delle considerazioni predette il giudice del merito sarebbe incorso in errore perchè avrebbe dovuto indagare se nel caso di specie l’ente delegato sia stato posto in condizione di adempiere ai compiti affidatigli o se sia un nudus minister senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa. Indagine che nel caso di specie è mancata perchè la Regione non ha fornito la prova di aver effettivamente delegato alla Provincia le funzioni che le avrebbero attribuito una potestà diversa e tale da farla ritenere l’interlocutore della ricorrente.

4.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”.

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la legge attribuisca alla Provincia una potestà propria in ordine alla problematica riguardante il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica e veicoli e dalle persone coinvolte in sinistri stradali.

In realtà, non esisterebbe alcuna disposizione di legge, nè statale nè regionale, che attribuisca all’ente territoriale minore la potestà normativa sull’argomento, nè esisterebbe alcuna autonomia da parte della stessa provincia in ordine alla possibilità di procedere al risarcimento di un danno causato a veicoli o a persone dalla fauna selvatica, mancando specifiche voci di bilancio e mancando erogazioni in tale direzione da parte della Regione.

Inoltre, la circostanza che la L.R. n. 33 del 2005, abrogando la L.R. n. 8 del 2005 – che poneva in capo alla Regione stessa l’obbligo di provvedere al risarcimento dei danni alla circolazione causati dalla fauna selvatica non abbia indicato a quale altro ente debbano rivolgersi le istanze di risarcimento, nè abbia istituito un capitolo del bilancio regionale nel quale stanziare le somme, necessarie a tale incombenza, da devolvere ad altre amministrazioni, ed abbia anzi limitato la destinazione dell’apposito capitolo di spesa denominato “Contributi alle province per danni causati dalla fauna selvatica” ai soli danni causati all’agricoltura e alla zootecnica, dimostra che le Province, con tali contributi, possono procedere a risarcire solo i suddetti danni.

In ogni caso, la Regione Abruzzo dovrebbe essere ritenuta responsabile a risarcire i danni causati dalla fauna selvatica in virtù della legge nazionale che demanda alle Regione a statuto ordinario l’onere di legiferare sulla materia regolamentandone tutti gli aspetti.

5. Il ricorso è infondato.

La responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata alla Provincia a cui appartiene la strada ove si è verificato il sinistro, in quanto ente cui sono stati concretamente affidati poteri di amministrazione e funzioni di cura e protezione degli animali selvatici nell’ambito di un determinato territorio, e non già alla Regione, cui invece spetta, ai sensi della L. 11 febbraio 1992, n. 157, salve eventuali disposizioni regionali di segno opposto, solo il potere normativo per la gestione e tutela di tutte le specie di fauna selvatica.

Infatti la L. n. 157 del 1992, attribuisce alle regioni a statuto ordinario il compito di “emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica” ed attribuisce alle province il compito di attuare la disciplina regionale in forza di una competenza propria, derivante dall’autonomia ad esse attribuita dalla legge statale, anche indipendentemente da specifica delega delle Regioni L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 14, comma 1, lett. f), (sostituita dalla L. 18 agosto 2000, n. 267).

I rilievi del ricorrente circa l’asserita mancanza di uno specifico provvedimento di delega di competenze alla Provincia da parte della Regione Abruzzo sono quindi inconferenti. Alle Province infatti sono state assegnate le concrete funzioni amministrative di gestione in tema di caccia e di protezione della fauna selvatica (cfr. Cass. n. 21395 /2014).

Nè tantomeno le disposizioni delle leggi regionali dell’Abruzzo circa l’assunzione dell’impegno, da parte della Regione, di somministrare alle Province i mezzi per fare fronte al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alla circolazione stradale, valgono a dimostrare il contrario.

Altro sono le responsabilità di gestione della fauna in termini tali da ridurre al minimo le possibilità che essa interferisca con i beni e le proprietà di terzi; altro è l’impegno della Regione a somministrare i mezzi finanziari per fare fronte alle relative spese. Solo l’ente che eserciti concretamente il potere di amministrazione e le funzioni di cura e di protezione degli animali selvatici nell’ambito di un determinato territorio è in grado di individuare, e nei limiti del possibile di prevenire, le cause dei danni e le relative responsabilità; quindi di difendersi con cognizione di causa nei confronti delle varie istanze risarcitorie. Non certo l’ente dotato di mera competenza normativa: salva ovviamente inequivocabile disposizione regionale di segno opposto, che nella specie non si ritiene di poter ravvisare.

Il secondo motivo di ricorso, inoltre, denunciando omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione non ha rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 6, n. 5 (Cass. 8053/2014).

7. Non occorre disporre sulle spese perchè l’intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

 

la Corte rigetta ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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