Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24088 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 30/10/2020), n.24088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22499/2015 R.G. proposto da:

I.G., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale

in calce al ricorso, dall’Avv. Zarcone Graziella Silvana, con il

seguente domicilio digitale:

graziellasilvanazarcone.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 909/28/15 della CTR del Lazio – Roma,

depositata in data 17/2/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

luglio 2020 dal Dott. Napolitano Angelo.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

il ricorrente con atto del 18/7/2015 ha rinunciato al ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e del D.L. n. 193 del 2016d, art. 6, comma 2, convertito, con modificazioni, nella L. n. 225 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

l’istanza è rituale e, non avendo la controparte alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, si deve dichiarare l’estinzione dello stesso a prescindere da una sua accettazione, visto che in conseguenza dell’estinzione passa in giudicato la sentenza di appello favorevole alla controricorrente (Cass. n. 29640/2019); il fatto che la rinuncia sia stata effettuata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, commi 2 e ss., convertito con modificazioni nella L. n. 225 del 2016, giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio (Cass. ult.cit.); non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater;

LETTI gli artt. 390 e 391 c.p.c. e D.L. n. 193 del 2016, art. 6, commi 2 e ss., convertito con modificazioni nella L. n. 225 del 2016.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e ne compensa tra le parti le spese.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA