Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24088 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. III, 17/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1776/2009 proposto da:

F.S. (OMISSIS), L.M.B.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V. LUCIO

PAPIRIO 83, presso lo studio dell’avvocato AVITABILE Antonio, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNOCCARI PAOLO

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO SANITA’, REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del

Consiglio p.t., per il MINISTERO DEL LAVORO, della SALUTE e delle

POLITICHE SOCIALI, per il MINISTERO DELL’ECONOMIA e delle FINANZE e

per il MINISTERO dell’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ e RICERCA, in persona

dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

da cui sono difesi per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4933/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/11/2007; R.G.N. 11216/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato DARIO MASINI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con citazione notificata l’11 gennaio 2002, i dottori L.M. B. e F.S., adducendo di essere laureati in medicina e chirurgia e di avere conseguito il diploma di specializzazione, rispettivamente in geriatria ed in cardiologia, senza aver mai percepito alcuna remunerazione per la frequenza ai corsi, benchè dovuta ai sensi delle direttive CEE 75/363, 75/362 e 82/76/CEE, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio, nonchè il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze e ne chiedevano la condanna, in via solidale, al pagamento della somma di L. 21.500.000 per ciascun anno di specializzazione, a titolo di adeguata remunerazione come prevista dal D.Lgs. n. 257 del 1991; ne chiedevano anche la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato o tardivo recepimento della normativa comunitaria.

1.1.- Le amministrazioni convenute, costituendosi, eccepivano preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la prescrizione estintiva; nel merito, contestavano la fondatezza della domanda.

2.- Con sentenza del 20 novembre 2003 il Tribunale di Roma, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione, accoglieva l’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ., n. 4, che riteneva applicabile con decorrenza dal 1 settembre 1991, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991 e conseguentemente rigettava la domanda.

3.- La sentenza veniva appellata davanti alla Corte d’Appello di Roma da parte dei soccombenti in primo grado, che lamentavano l’erroneità della pronuncia di accoglimento dell’eccezione di prescrizione, deducendo che il diritto all’adeguata remunerazione sarebbe stato azionabile soltanto dalle date delle pronunce della Corte di Giustizia CE del 25 febbraio 1999 nella causa 131/97 o del 3 ottobre 2000 nella causa 371/97.

Gli appellati tutti si costituivano in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

4.- La Corte d’Appello, con sentenza del 23 ottobre 2007, ha rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado; con compensazione delle spese del grado di appello.

5.- Contro questa sentenza i dottori L.M. e F. propongono ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo.

Resistono con controricorso gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata (essendo state già approfondite le questioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione nel precedente di questa Corte n. 17682/11.

1.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia “violazione e falsa e/o erronea applicazione dell’art. 2943 c.c., e segg.”, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3.

Si censura la statuizione della Corte d’Appello che ha ritenuto la fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e confermato il decisum di primo grado, facendo decorrere il termine di prescrizione per l’esercizio del diritto ad un’adeguata remunerazione sancito dalla normativa comunitaria dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, piuttosto che dal momento in cui la Corte di Giustizia ha riconosciuto la sussistenza del diritto.

Sostengono i ricorrenti che le disposizioni del D.Lgs. del 1991 non avrebbero consentito l’utile esercizio del diritto de quo, che invece sarebbe stato possibile soltanto dopo le pronunce della Corte di Giustizia n. 131 del 25 febbraio 1999 e n. 371 del 3 ottobre 2000.

2.- L’iter argomentativo seguito dai ricorrenti è criticato dai controricorrenti sotto i seguenti profili:

coloro che hanno frequentato i corsi di specializzazione nel periodo precedente il 1991, avrebbero potuto agire per il riconoscimento del loro diritto ad un’adeguata remunerazione già sulla base del D.Lgs. n. 257 del 1991;

prima del recepimento nell’ordinamento interno, avvenuto con la L. n. 428 del 1990 e col D.Lgs. n. 257 del 1991, le summenzionate direttive non erano immediatamente applicabili in considerazione del loro carattere non dettagliato, che, come precisato anche dalla Corte di Giustizia, non consentiva al giudice nazionale di identificare il debitore tenuto al versamento della remunerazione adeguata nè l’importo di quest’ultima;

– dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991 la controparte era in condizione di conoscere con esattezza il diritto spettante ed i soggetti tenuto al relativo adempimento.

3.- Il ricorso è fondato e va accolto, secondo quanto appresso.

La domanda svolta dai ricorrenti, in via principale, sin dal primo grado di merito, ha ad oggetto il riconoscimento del diritto ad ottenere un’adeguata remunerazione per essersi iscritti alle scuole di specializzazione medica in data precedente l’anno accademico 1991/1992 e per avere conseguito il relativo diploma.

Il diritto in parola è sancito dall’art. 2, n. 1, lett. c), nonchè al punto 1 dell’allegato della direttiva 75/363/CEE (detta direttiva “coordinamento”, perchè mirante al coordinamento delle disposizioni nazionali attinenti alle attività di medico) – emanata unitamente alla direttiva 75/362/CEE (detta direttiva “riconoscimento”, mirante al riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli di medico)- come modificata dalla direttiva 82/76/CEE. La direttiva 82/76 è stata trasposta con D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, entrato in vigore 15 giorni dopo la data della sua pubblicazione.

3.1.- La Corte di Giustizia, con le sentenze 25 febbraio 1999, in causa C-131/97, Carbonari ed altri e 3 ottobre 2000, in causa C- 371/97, Gozza, ha statuito nei seguenti termini:

l’art. 2, n. 1, lett. c), nonchè il punto 1 dell’allegato della direttiva “coordinamento”, come modificata dalla direttiva 82/76, impongono la retribuzione dei periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche, ove esse rientrino nell’ambito d’applicazione della direttiva; l’obbligo è, in quanto tale, incondizionato e sufficientemente preciso;

le direttive “coordinamento” e 82/76 non contengono alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, nè dei metodi di fissazione di tale remunerazione, e nemmeno identificano il debitore tenuto a retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche; di conseguenza, gli Stati membri dispongono di un’ampia discrezionalità in merito.

3.3.- Ne consegue che, per i medici specializzandi che si sono trovati nelle condizioni previste dalla direttiva “coordinamento” come modificata dalla direttiva 82/76, il diritto all’adeguata remunerazione trova la sua fonte in quest’ultima, che sul punto è self- executing, mentre l’attività di interpretazione del diritto interno, svolta alla stregua dei principi richiamati dalle due sentenze citate (alle cui motivazioni si fa rinvio), deve portare all’individuazione dell’importo della remunerazione adeguata e dell’istituzione tenuta al pagamento, se ed in quanto desumibili da norme statali.

4.- E’ da escludere che si sarebbe potuta interpretare, a tali ultimi specifici scopi, la normativa dettata dal D.Lgs. n. 257 del 1991.

Questa, che pure specificava i due elementi alla cui individuazione da parte degli Stati membri la direttiva “coordinamento” aveva subordinato l’operatività del diritto alla remunerazione, vi provvedeva per il futuro, cioè a partire dall’anno accademico 1991/92.

L’erogazione della borsa di studio ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, presupponeva, quindi, condizioni di frequenza dei corsi di specializzazione che (quanto a durata del corso, ad orario obbligatorio ed a previsioni di incompatibilità) non erano quelle al cui rispetto erano stati tenuti gli specializzandi che avevano frequentato le scuole nel periodo precedente. Il riconoscimento del diritto ad una pari remunerazione in presenza di una tale diversità di situazioni comporterebbe un indebito vantaggio a favore degli specializzandi che avevano frequentato prima dell’anno accademico 1991/1992, da valutarsi tenendo conto non della situazione concreta di ciascuno degli aventi diritto, ma della situazione dei soggetti come delineata dalle norme di legge della cui interpretazione si tratta.

5.- Si deve invece ritenere l’applicabilità diretta della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, interpretato in maniera conforme alla più volte citata direttiva “coordinamento”, come modificata dalla direttiva 82/76. La disposizione, peraltro, è destinata al riconoscimento del diritto soltanto nei confronti di quei medici specializzandi che erano stati “destinatari delle sentenze passate in giudicato del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I- bis) numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994”.

Occorre pertanto verificare se tale ultima limitazione sia compatibile con la normativa comunitaria.

Quanto alla disapplicazione del diritto interno incompatibile con il diritto comunitario, vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia per i quali è compito del giudice nazionale, investito di una controversia che metta in discussione i principi generali del diritto comunitario, tra cui il principio generale di uguaglianza ed il divieto di discriminazione, assicurare, nell’ambito di sua competenza, la tutela giuridica che il diritto comunitario attribuisce ai soggetti dell’ordinamento, garantendone la piena efficacia e disapplicando ogni contraria disposizione di legge nazionale (v., in questo senso, già sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, e 5 marzo 1998, causa C-347/96, Solred nonchè di recente, tra le altre, sentenza 22 novembre 2005, C -144/04, Mangold).

Nel caso di specie, la disposizione interna della cui interpretazione si tratta risulta incompatibile col diritto di uguaglianza e pregiudica le finalità della direttiva “coordinamento” come modificata nel 1982.

In particolare, la limitazione del riconoscimento della borsa di studio di cui alla L. n. 370 del 1999, art. 11, soltanto ai destinatari delle sentenze del Tar Lazio non risulta in alcun modo giustificata, avuto riguardo al contenuto del diritto come sancito dalla normativa comunitaria.

I requisiti alla cui sussistenza la direttiva subordina il riconoscimento del diritto all’adeguata remunerazione sono quelli di avere frequentato corsi di specializzazione suscettibili di riconoscimento reciproco in ambito comunitario e di averlo fatto alle condizioni di frequenza di tali corsi già previste nell’allegato aggiunto dalla direttiva 82/76/CEE, condizioni che gli Stati membri possono disciplinare nel dettaglio (come fatto dallo Stato italiano con il D.Lgs. n. 257 del 1991), ma non disattendere nè modificare, aggiungendo adempimenti estranei alle dette condizioni.

Ne segue che l’art. 11 in parola, che contempla la situazione dei medici iscritti ai corsi di specializzazione dall’anno accademico 1983/1984 all’anno accademico 1990/1991, ed opera una ragionevole differenziazione rispetto agli specializzandi del periodo successivo, è disciplina applicabile retroattivamente a tutti coloro che si sono trovati nella situazione contemplata dalla normativa e disapplicabile quanto alla limitazione soggettiva, irragionevolmente posta in violazione del principio di uguaglianza,laddove subordina il riconoscimento, in ambito interno, di un diritto attribuito ai singoli da una direttiva comunitaria a condizioni non previste da tale direttiva; specificamente alla condizione di avere adito l’autorità giudiziaria ed ottenuto una sentenza favorevole addirittura prima dell’emanazione della legge di trasposizione (cfr.

anche Consiglio di Stato n. 165/04, nonchè n. 4885/10).

6.- Quanto fin qui esposto consente di risolvere le questioni relative al termine di decorrenza della prescrizione ed alla norma applicabile per determinare la durata della prescrizione.

Poichè il diritto all’adeguata remunerazione, pur riconosciuto dalla normativa comunitaria, non è stato esigibile -per quanto ampiamente detto – fino all’entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370 e la pretesa è divenuta azionabile soltanto a far data dall’entrata in vigore della relativa previsione (27 ottobre 1999), soltanto da tale termine può iniziare a decorrere la prescrizione (arg. ex art. 2935 cod. civ.).

6.1.- Ulteriore questione (peraltro irrilevante ai fini della decisione, essendo stata la domanda introdotta nel 2002, quindi entro il quinquennio dall’entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, art. 11) è relativa all’applicabilità o meno nel caso di specie della norma dell’art. 2948 cod. civ., n. 4: trattandosi, non di credito periodico, bensì di credito riconosciuto una tantum cumulativamente ed a posteriori col citato art. 11, la norma è da ritenersi inapplicabile.

7.- Pare opportuno precisare che, malgrado non sia stata invocata l’applicazione della L. n. 370 del 1999, da parte dei ricorrenti, la domanda da questi proposta in via principale -e che forma oggetto del ricorso – non può che essere qualificata – e così è stata qualificata anche dalle amministrazioni convenute – come domanda di condanna al pagamento della retribuzione prevista dalle direttive non trasposte, quindi avente a suo presupposto il riconoscimento del diritto ad “una remunerazione adeguata”, già sancito dalle direttive comunitarie, sopra più volte richiamate.

7.1.- Orbene, il diritto che va riconosciuto ai ricorrenti è esattamente quello richiesto con la domanda introduttiva del giudizio, e riproposta con i motivi d’appello, quindi col presente ricorso.

La domanda principale è quella identificata da causa petendi e petitum di cui si è ampiamente detto, mentre è irrilevante ai fini di tale identificazione l’individuazione della norma interna applicabile, riservata invece al giudice, anche di legittimità, poichè non è configurabile ultrapetizione, se causa petendi e petitum restano inalterati.

Ed invero la sentenza impugnata non viene cassata in ragione del fatto che si intenda diversamente qualificare la domanda; piuttosto, essendo questa rimasta inalterata, quanto a petitum e causa petendi, le valutazioni di questa Corte divergono, rispetto a quelle compiute dai giudici di merito, soltanto in tema di individuazione della norma applicabile (cfr. Cass. n. 15283/10), in specie di individuazione della normativa interna che, dando attuazione alle direttive comunitarie, consente l’esercizio in Italia di quel diritto che le direttive già riconoscevano.

7.2.- Nemmeno può ritenersi in alcun modo vincolante l’indicazione fatta dai ricorrenti della data di decorrenza della prescrizione in quelle di pubblicazione delle citate sentenze della Corte di Giustizia nei casi Carbonari e Gozza, sicchè una volta esclusa la correttezza di siffatta indicazione, sarebbe preclusa a questa Corte ogni ulteriore verifica riguardo al dies a quo, come individuato dal giudice di merito.

Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare l’effetto estintivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie (Cass. n. 10955/02, nonchè Cass. n. 11843/07, n. 6459/09, n. 21752/10). Il che, ovviamente, vale anche per la parte contro la quale l’eccezione è proposta e che neghi il verificarsi del menzionato effetto estintivo, essendo allo scopo sufficiente che contesti quest’ultimo, non essendo vincolante l’individuazione, ad opera della stessa parte, nè del termine di durata nè del termine di decorrenza della prescrizione.

8.- Accolto l’unico motivo di ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto di cui sopra.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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