Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24088 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/10/2017, (ud. 18/05/2017, dep.13/10/2017),  n. 24088

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8834-2015 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL DI FASSA

54, presso lo studio dell’avvocato MARIA RITAFELLI, rappresentato e

difeso dagli avvocati LUIGI MARTINI, MARIA PIA CORENO giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 975/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 13.2.2014 n. 975, ha rigettato l’appello proposto da C.L. e confermato la sentenza del Tribunale n. 2259/2007 che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni dallo stesso proposta, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 1, lett. a) nei confronti di INA Assitalia s.p.a. quale impresa designata per il FGVS, per mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa.

La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile il primo motivo di gravame, in quanto privo del necessario requisito di specificità prescritto dall’art. 342 c.p.c., e comunque ha ritenuto non raggiunta la prova richiesta dalla legge, ed infondato il secondo motivo, per difetto di prova dello scontro tra veicoli.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal C. con tre motivi, con atto notificato alla impresa assicurativa in data 30.3.2015.

Non ha svolto difese INA Assitalia s.p.a. n.q. di impresa designata per il FGVS.

Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1 nella parte in cui anteponendo i termini di deposito della memoria scritta del Procuratore Generale a quelli di deposito delle memorie illustrative delle parti, vulnererebbe il principio di parità delle armi di cui all’art. 24 Cost., e art. 111 Cost., comma 2, impedendo al Pubblico Ministero di poter contraddire “alle nuove rilevanti attività processuali svolte dalle parti o (in via interlocutoria) dalla Sezione, in epoca successiva al deposito della menzionata memoria”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 (introdotto dall’art. 1 bis, commal, lett. f), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168 conv. con modificazioni in L. 25 ottobre 2016, n. 197), per contrasto con l’art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, in assenza di “plausibile ragione” dello sfalsamento dei termini per il deposito delle memorie assegnati alle parti (“non oltre dieci giorni prima della adunanza in camera di consiglio”) e delle conclusioni scritte al Pubblico Ministero (“non oltre venti giorni prima della adunanza in camera di consiglio”), con conseguente lesione del principio di parità delle armi, deve ritenersi manifestamente infondata.

La questione è stata prospettata in relazione all’asserito pregiudizio al diritto di difesa che il Pubblico Ministero verrebbe a subire per aver perso il “diritto all’ultima parola” così trovandosi in posizione deteriore, nel caso in cui le parti (con il successivo deposito delle memorie) od il Collegio, d’ufficio, vengano ad introdurre nel procedimento “rilevanti nova sostanziali o processuali” in ordine ai quali sarebbe precluso interloquire alla Procura Generale (cfr. conclusioni scritte depositate in data 27.4.2017).

Osserva il Collegio che in relazione alla specifica vicenda processuale non si è verificata alcuna situazione “deteriore” e pregiudicante il diritto di difesa, come paventata in via teorica dal Pubblico Ministero, non essendo state introdotte con le memorie delle parti questioni “nuove” o depositati nuovi documenti relativi alla ammissibilità del ricorso e del controricorso od alla nullità della sentenza impugnata, nè dovendo il Collegio rilevare d’ufficio questioni sulle quali occorra instaurare il contraddittorio.

In difetto di qualsiasi pregiudizio lamentato in concreto dal Pubblico Ministero, la verifica di costituzionalità della norma processuale risulta, quindi, priva di rilevanza ai fini della definizione del giudizio di legittimità.

In ogni caso la questione appare manifestamente infondata.

Il modello processuale introdotto dalla novella del 2016 nel giudizio di cassazione civile – sulla falsariga di quello già esistente per il giudizio penale: art. 611 c.p.p.- intervenendo – almeno nella intenzione del Legislatore – a snellire il procedimento, riservando la pubblica udienza alle sole controversie che presentino rilevanza nomofilattica ovvero carattere di particolare complessità o difficoltà, risponde ad un interessi di livello costituzionale, qual è quello della ragionevole durata del processo contemplato dall’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU e volto ad attuare la effettività della tutela giurisdizionale garantita dall’art. 24 Cost..

Orbene la costruzione dei modelli processuali rientra nella piena discrezionalità politica del Legislatore, che rimane libero di esercitarla nei modi ritenuti più opportuni in relazione agli scopi prefissi, con il solo limite imposto dall’art. 3 Cost. alla adozione di soluzioni legislative obiettivamente irrazionali, in quanto del tutto avulse rispetto allo scopo ovvero lesive, in modo assolutamente ingiustificato di uno o più degli interessi di pari rango, tale per cui risulta del tutto omessa ogni valutazione di bilanciamento e del tutto arbitraria la compromissione dello o degli stessi (sulla discrezionalità del legislatore nella conformazione di istituti processuali: ex plurimis, Corte cost. sentenze nn. 12/2016, 216/2016, 64/2014, 216/2013, 68/1983).

La prospettata ipotesi di una “ingiustificata” deteriore posizione attribuita al Pubblico Ministero, rispetto alle parti private, in quanto chiamato a rassegnare per primo le conclusioni scritte, se da un lato, rimane smentita, quanto alla asserita “arbitrarietà” dal perseguimento degli indicati interessi costituzionali di speditezza e concentrazione del procedimento, laddove non sussistano esigenze nomofilattiche o di particolare complessità che rendano opportuna l’apertura di un più ampio dibattito tra le parti attraverso lo svolgimento della pubblica udienza, dall’altro lato non preclude il contraddittorio in ordine alle questioni dedotte con i motivi di ricorso.

L’anticipazione del termine per il deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, rispetto al termine assegnato alle parti private per il deposito delle memorie illustrative, non è incoerente con il profilo strutturale del processo camerale, volto a ridurre nei limiti dell’essenziale l’attività di tutte le parti e del Giudice necessaria a pervenire ad una decisione sui motivi del ricorso per cassazione (riduzione funzionale a garantire il precetto costituzionale della ragionevole durata del processo assunto a cardine fondamentale di tutti gli ultimi interventi di riforma legislativa in materia processuale), rientrando nella discrezionalità del Legislatore modulare diversamente la partecipazione del Pubblico Ministero (assimilandola tendenzialmente a quella di “amicus curiae”, cui è affidato un intervento – nel processo di parti – a tutela dell’interesse della Legge), non più considerata come momento “riassuntivo” di chiusura della discussione a contestazione delle tesi esposte dalle parti, ma come autonoma prospettazione “super partes” della soluzione giuridica della controversia, volta a rilevare eventuali possibili deviazioni dai limiti oggettivi consentiti dall’ordinamento alla disponibilità dei diritti (arg. ex art. 397 c.p.c.), ovvero a portare in evidenza questioni di diritto sostanziale o processuale, da sottoporre a valutazione del Collegio, che le parti, volutamente o meno, non hanno inteso valorizzare ai fini della soluzione della controversia “secundum legem” (art. 73 ord. giud.): in tal modo la anticipazione di tali rilievi da parte del Pubblico Ministero, disvelando appieno e senza reticenze il “thema controversum”, sollecita le parti a fornire al Collegio, nelle rispettive memorie illustrative, argomenti esaustivi e convincenti sulle specifiche questioni ritenute rilevanti dal Pubblico Ministero. La scelta di tale modello processuale ricade nell’ambito della discrezionalità propria del Legislatore, non potendo ritenersi irragionevole la soluzione adottata rispetto al perseguimento del valore costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2), in relazione al quale viene modulata la disciplina, di fonte primaria, dell’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nelle cause davanti alla Corte di cassazione (art. 70 c.p.c., comma 2; art. 72 c.p.c., comma 2; artt. 75 e 76 ord. giud.): assicurata la effettività del contraddittorio, garantendo l’art. 380-bis c.p.c., comma 1 tanto alle parti private, quanto al Pubblico Ministero, la esposizione delle rispettive ragioni in diritto, non è dato pertanto ravvisare alcun “vulnus” al principio di parità delle armi (art. 111 Cost., comma 2) dalla modifica dei termini di deposito delle memorie, assegnati al Pubblico Ministero ed alle parti, in seguito alla riforma del D.L. 31 agosto 2016, n. 168 conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Ad analoga conclusione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, si perviene anche considerando il nuovo procedimento camerale in relazione al profilo funzionale. Il Pubblico Ministero paventa, infatti, la possibile lesione del diritto di difesa in relazione a condotte processuali non prevedibili delle parti private, diverse dal deposito delle memoria illustrative, quali: 1 – la produzione della cartolina AR attestante il perfezionamento della notifica a mezzo posta; 2 – la produzione di altri documenti ex art. 372 c.p.c.; 3 – la rinuncia al ricorso notificata alle altre parti del giudizio che può essere presentata fino alla data dell’adunanza camerale ex art. 390 c.p.c., comma 1.

Fermo il rilievo per cui la disciplina della partecipazione del Pubblico Ministero al procedimento camerale è rimessa al Legislatore nella scelta delle forme e dei tempi di interlocuzione, non essendo illogico – rispetto allo schema del procedimento camerale ed agli interessi costituzionali con lo stesso perseguiti – che, le questioni di ammissibilità del ricorso, in quanto comunque rilevabili “ex officio” ed oggetto di verifica da parte del Collegio, anche se non discusse dalle parti, non impongano la necessaria previa instaurazione del contraddittorio, laddove, per lo meno si risolvano in questioni che non implichino anche la risoluzione di “questioni di fatto” oggetto di prova, osserva il Collegio che, qualora – invece – dalla attività processuale indicata o dalla rilevazione officiosa della stessa Corte insorgano questioni che potrebbero esitare – in difetto di coinvolgimento delle parti – in una illegittima decisione “a sorpresa”, sulla quale il Pubblico Ministero non avrebbe possibilità di interloquire, lo schema processuale realizzato dalla novella del 2016 non incorrerebbe nella violazione delle norme costituzionali indicate a parametro, in quanto – come questa Corte cass. sez. 6-3 ord. 10.1.2017 n. 395 ha precisato – “una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata” della norma processuale che disciplina il procedimento camerale “non inibita dalla formulazione testuale, nella sua significanza linguistica, è tale da consentire il ripristino dell’interlocuzione delle parti secondo il paradigma dell’art. 384 c.p.c., comma 3”, confermandosi anche sotto tale aspetto alla manifesta infondatezza della questione prospettata dal Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte.

Venendo all’esame dei motivi del ricorso si osserva quanto segue.

Il primo motivo di ricorso (omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) è inammissibile.

La Corte d’appello ha rilevato che gli unici fatti accertati in giudizio, e risultanti dal verbale di PG prodotto in atti, consistevano:

– nel catastrofico “tamponamento a catena” verificatosi il (OMISSIS) sulla autostrada (OMISSIS): la Polizia Stradale intervenuta sul posto aveva rinvenuto in posizione ormai statica 85 veicoli incidentati;

– in tale sinistro era rimasta coinvolta anche l’auto condotta dal C.;

– sul lato destro dell’auto del C., di colore bianco, era stata rilevata una strisciatura di coloro rosso in occasione della riparazione del veicolo presso la officina di carrozzeria (teste P.).

Alla stregua di tali risultanze il Giudice di merito ha escluso che fosse stato provato che le lesioni personali ed i danni riportati dal veicolo del C. fossero stati causati in conseguenza dell’urto subito – per dolo o colpa – di altro conducente di un veicolo rimasto sconosciuto, atteso il carattere equivoco della risultanza costituita dalla strisciatura di vernice diversa della quale, peraltro, non vi erano riscontri idonei ad attribuirla al sinistro indicato. Il ricorrente si limita a riprodurre, con la censura, i medesimi argomenti svolti nel motivo di gravame, venendo a richiedere una nuova inammissibile rivalutazione del giudizio di merito sulle prove, da un lato, non individuando alcun “fatto storico” – dimostrato in giudizio – diverso da quelli (indicati nell’atto di appello ed elencati alle pag. 4 e 5 della sentenza impugnata) già esaminati dal Giudice del merito; dall’altro, prospettando un vizio logico (insufficienza della motivazione) non più ricompreso tra i vizi di legittimità tassativamente individuati dall’art. 360 c.p.c. per l’accesso al sindacato della Corte di cassazione. Esula, infatti, dall’ambito del giudizio di legittimità, ogni critica rivolta alla selezione e valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal Giudice di merito, in quanto l’errore di fatto deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), applicabile “ratione temporis” alla presenta controversia (essendo stata la sentenza di appello pubblicata successivamente alla data dell’11 settembre 2012), rimane circoscritto alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, l’unico vizio afferente la motivazione della sentenza, censurabile per cassazione, attiene esclusivamente alla verifica della esistenza dell’apparato motivazionale, nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – con riferimento a quelle fattispecie di invalidità insanabile della sentenza (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata, sulla base di elementi fattuali – acquisiti al rilevante probatorio – valutati e ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).

Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con il quale viene investita la statuizione di inammissibilità del primo motivo di gravame, deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse, in quanto il Giudice di appello ha, comunque, proceduto ad esaminare nel merito tale motivo, pervenendo all’accertamento in fatto della mancanza di prove dimostrative che il sinistro stradale si era verificato a causa di uno scontro tra veicoli, e tale affermazione non è stata validamente censurata.

Il terzo motivo (vizio di violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) è inammissibile, in quanto non coglie la “ratio decidendi”.

Il Giudice di appello ha, infatti, escluso la applicazione della presunzione legale di concorso di colpa nella causazione del sinistro di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, in quanto – a monte – era difettata la prova dei presupposti legali dell’azione esperita nei confronti della impresa designata dal FGVS, e cioè la ricostruzione fattuale della dinamica del sinistro, con specifico riferimento alle concrete modalità in cui si erano verificati i danni al veicolo del C., oltre che, qualora fosse stato provato lo scontro, la allegazione e la prova della obiettiva impossibilità di individuare il conducente od il proprietario del veicolo investitore.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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