Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24087 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. II, 26/09/2019, (ud. 29/03/2019, dep. 26/09/2019), n.24087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24608/2015 proposto da:

T.L., rappresentato e difeso dall’avvocato SABRINA

VARRICCHIO;

– ricorrente –

contro

S.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3744/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/03/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- T.L. convenne in giudizio la ex moglie, S.P., per sentir disporre la divisione dei beni e, specificamente, della ex casa coniugale, acquistata in comproprietà, e, in caso di ritenuta indivisibilità, l’attribuzione in suo favore dell’immobile in via esclusiva con addebito dell’eccedenza. La convenuta non si oppose alla divisione, ma chiese a sua volta, in caso di indivisibilità, l’attribuzione a lei dell’intero cespite con addebito dell’eccedenza. Nominato un c.t.u., questi accertò la non frazionabilità dell’immobile in due unità. Il giudice unico di Napoli, sez. dist. di Frattamaggiore, con sentenza non definitiva, ordinò la vendita del bene. L’attore propose appello deducendo la violazione dell’art. 720 c.c. e chiedendo l’annullamento dell’ordine di vendita e l’attribuzione per intero del bene di cui di cui si tratta con obbligo di versamento del conguaglio. L’appellata propose appello incidentale, chiedendo l’attribuzione del bene.

2. – La Corte d’appello, con sentenza depositata il 22 settembre 2014, rilevato che la vendita, alla stregua dell’art. 720 c.c., rappresenta la extrema ratio e che, in caso di richieste concorrenti, soccorre il criterio della maggiore quota di partecipazione, mentre, in caso di quote uguali, il giudice deve scegliere motivando adeguatamente la sua decisione, accolse il gravame principale, revocò l’ordine di vendita, ed assegnò l’immobile al T., avuto riguardo al fatto che costui aveva sempre sostenuto interamente gli oneri economici connessi alla proprietà, nonchè alla incapacità della ex moglie di far fronte, in caso di assegnazione dell’immobile, all’impegno economico del versamento del conguaglio.

Il giudice di secondo grado condannò il T. alla corresponsione in favore della ex moglie del dovuto conguaglio in danaro, pari ad Euro 71375,00, somma maggiorata di rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici Istat con decorrenza dalla stima al saldo, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla decisione al saldo.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il T. sulla base di un unico motivo, illustrato anche da successiva memoria. La S. è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unica censura si deduce la violazione degli artt. 1116,718,720 e 728 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La doglianza verte sulla determinazione del valore del conguaglio dell’immobile in questione. Il ricorrente lamenta che la Corte partenopea non abbia considerato che la perizia su detto immobile fu effettuata nel 2002, e cioè ben dodici anni prima della divisione, e che in tale lasso di tempo, a causa della crisi economica sopravvenuta, il valore degli immobili è andato costantemente decrescendo. Al contrario, il giudice di secondo grado ha disposto la rivalutazione del prezzo accertato dal C.T.U. nel 2012, e determinato il conguaglio in una somma che, alla stregua dei valori di mercato correnti, sarebbe sufficiente ad acquistare l’intera proprietà di un appartamento dalle stesse caratteristiche di quello in esame.

2.- Il ricorso è meritevole di accoglimento.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel giudizio di divisione di beni immobili occorre assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondenti alle quote, sicchè la stima dei beni deve essere aggiornata alla data della decisione. Può aversi riguardo alle valutazioni effettuate a distanza di tempo soltanto se si accerti che, per la stasi del mercato o per il minor apprezzamento dei beni in relazione alle loro caratteristiche, non sia nel frattempo intervenuto alcun mutamento di valore che renda necessario l’adeguamento della stima (v., da ultimo, Cass. sent. n. 8286 del 2019).

La pronuncia in esame è quindi incorsa nell’errore denunciato, poichè ha operato la divisione regolando il conguaglio sulla base dei valori stabiliti dal consulente circa undici anni prima della sentenza, senza procedere ad alcuna verifica sulle eventuali oscillazioni del mercato immobiliare e senza accertare se il valore dei beni fosse medio tempore mutato.

3. – La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che la riesaminerà applicando il principio di diritto richiamato sub 2, e decidendo anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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