Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24086 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 30/10/2020), n.24086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3141/2014 R.G. proposto da:

EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cimetti Maurizio e

Parente Giuseppe, entrambi del Foro di Verona, con domicilio eletto

in Roma, Via delle Quattro Fontane, n. 161, presso lo studio

dell’avv. Ricci Sante del Foro di Roma

– ricorrente –

contro

SOFDATA S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Cramarossa

Fabio e Marotta Salvatore, entrambi del Foro di Torino, con

domicilio eletto presso lo studio del secondo in Torino, Via Alfonso

Lamarmora, n. 40;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, n. 117/36/13 pronunciata il 7.5.2013 e depositata il

5.6.2013

Udita la relazione svolta in camera di consiglio del 24.6.2020 dal

consigliere Dott. Saieva Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La società Sofdata s.r.l. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino quattro cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti da Equitalia Nomos s.p.a., (n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) per un importo complessivo di Euro 100.709,90), lamentando vizi nella notifica delle stesse; in particolare:

“in relazione alla cartella n. (OMISSIS) eccepiva la mancata prova della notifica della stessa;

“in relazione alla cartella n. (OMISSIS), consegnata al “portiere” dello stabile, eccepiva che dalla relata di notifica della cartella non era possibile ricavare le generalità del consegnatario, posto che nello stabile ove ha sede la contribuente non sarebbe presente il servizio di portierato;

“in relazione alla cartella n. (OMISSIS) eccepiva l’illeggibilità della firma apposta sulla relata di notifica, da parte del consegnatario dell’atto qualificatosi come “addetto alla casa”;

“in relazione alla cartella n. (OMISSIS), eccepiva la mancanza di sottoscrizione della relata di notifica da parte dell’agente notificatore e l’illegittima consegna dell’atto a soggetto qualificatosi come ‘destinatariò, benchè persona diversa dall’amministratore unico S.A..

La contribuente chiedeva che la Commissione tributaria dichiarasse l’inesistenza ovvero la nullità assoluta delle cartelle di pagamento impugnate.

2. La Commissione tributaria provinciale di Torino dichiarava il difetto di giurisdizione per la cartella relativa ai contributi INPS, ma riteneva infondate le residue argomentazioni sollevate dalla società in quanto la richiesta di rateazione delle somme dovute, formulata dalla ricorrente, dimostrava la piena conoscenza dei provvedimenti ed il raggiungimento dello scopo delle notifiche.

3. L’appello proposto avverso tale decisione dalla società veniva parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, che con sentenza n. 117/36/13 pronunciata il 7.5.2013 e depositata il 5.6.2013, riteneva irregolari le notifiche relative alle cartelle n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), mentre confermava la decisione impugnata con riferimento alla cartella n. (OMISSIS) ritenendone ritualmente effettuata la notifica.

4. Avverso tale decisione Equitalia Nord s.p.a. ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui la contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 24.6.2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art.380-bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente Equitalia deduce violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e ss. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè carente e/o omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso della causa, che ha formato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che malgrado la mancanza di prova documentale della notifica della cartella di pagamento n. 110 20050 0512231108, eseguita in data 23.9.2005, ogni eventuale vizio di notifica doveva ritenersi sanato avendo la società contribuente proposto tempestiva istanza di rateizzazione delle imposte dovute così fornendo la prova di avere avuto piena conoscenza dell’atto.

2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., nonchè dell’art. 160 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, e art. 7, e del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32-39 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando la decisione della C.T.R. che aveva ritenuto nulla la notifica della cartella n. (OMISSIS), in quanto ricevuta da persona diversa dal destinatario della comunicazione che non aveva specificato a che titolo avesse ricevuto l’atto.

3. Con il terzo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ritenendo valida la notifica della cartella di pagamento – mediante consegna presso la sede della società Sofdata s.r.l. – ricevuta da persona che di fatto si è dichiarata destinataria ovvero incaricata della ricezione dell’atto.

2. I tre motivi, strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e accolti in quanto fondati.

2.1. Questa Corte ha ormai costantemente affermato il principio secondo cui anche alla notifica degli atti impositivi sono applicabili i principi della notifica degli atti processuali, ed in particolare la sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3.

2.2. In particolare, con ordinanza n. 6417 del 2019, la Sezione tributaria ha affermato che “La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicchè il rinvio operato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c.” (cfr., in senso analogo, Cass. Sez. 5, 30/10/2018, n. 27561).

2.3. Con altra decisione (Cass. Sez. 5, 09/05/2018, n. 11043) ha poi affermato che: “L’invalida notifica dell’avviso di accertamento è sanata per raggiungimento dello scopo ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell’ipotesi in cui il medesimo, in sede di ricorso giurisdizionale contro l’atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto”; ed ancora Cass. Sez. 5, 21/09/2016, n. 18480, ha affermato che “La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto d’imposizione fiscale, sicchè la sua nullità è sanata, a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione”.

2.4. E’ vero che si tratta di giurisprudenza relativa ad atti diversi da quello che viene in rilievo nel caso di specie, ma resta il fatto che il principio che da essa emerge è quello per cui la sanatoria opera quando il contribuente ha avuto piena possibilità di far valere le proprie ragioni in giudizio, come è avvenuto nella specie in cui è pacifico tra le parti che in relazione agli importi di cui alle cartelle di cui trattasi la società contribuente ha tempestivamente formulato istanza di rateizzazione del proprio debito fiscale e proposto ricorso in sede contenziosa, senza prospettare le ragioni per le quali gli asseriti vizi di notifica avrebbero comportato una lesione del diritto all’effettività della tutela giurisdizionale ed al giusto processo.

2.5. Con particolare riferimento alla cartella n. (OMISSIS), inoltre la C.T.R. ha ritenuto che “risultando evidente che il firmatario non è il reale destinatario della comunicazione e che non è specificato o specificabile il ruolo del ricevente, non è possibile per l’interessato individuare il soggetto verso cui procedere alla tutela dei propri interessi, nè per la parte resistente dimostrare che sia stata eseguita una regolare notifica”.

Invero, trattandosi di notificazione semplificata, effettuata a mezzo del servizio postale, questa Corte ha ribadito che la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica (Cass. Sez. 6, 24/07/2014, n. 16949).

Questa Corte ha infatti riconosciuto il valore di piena prova dell’avviso di ricevimento attestante la notifica della cartella di pagamento che può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; nel quel caso, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro dl consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire ai mittente. Ne consegue che se, come nella specie, manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile – l’atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2100 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass. Sez. 5, 27/05/2011 n. 11708, nonchè Cass. Sez. 5, 17/01/2013, n. 1091).

Dunque, a fronte della produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento, Sofdata, pertanto, per poter contestare l’avvenuta consegna della cartella di pagamento de qua avrebbe dovuto impugnare detto documento con querela di falso (Cass. Sez. L, 13/01/2012, n. 395), mentre non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto (anche se con firma illeggibile) da persona ivi rinvenuta, rispondendo tale soluzione alla previsione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico; l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo tranne che lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione della notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.

Non era, quindi, ravvisabile alcun profilo di nullità giacchè il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, era sottoscritto (anche se con firma illeggibile) da persona ivi rinvenuta.

3. La sentenza impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (posto che, come ricorda la stessa SOFDATA srl nel proprio controricorso in questa sede, i motivi del ricorso originario in primo grado avevano per oggetto solo la nullità delle notifiche delle cartelle), la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, in relazione alle cartelle aventi ad oggetto i tributi. Compensa tra le parti le spese relative ai gradi di merito e condanna la Sofdata s.r.l. al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della Equitalia Nord S.p.a, spese che liquida in Euro 5.600,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi, nonchè I.V.A. e c.p.A.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

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