Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24086 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. III, 17/11/2011, (ud. 05/11/2011, dep. 17/11/2011), n.24086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22430/2009 proposto da:

M.M.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato AMICONI

Vitaliano, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

AMICONI MAURO giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

U.A. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3616/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/09/2008 R.G.N. 2477/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso con l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17-9-2008 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del tribunale, ha rigettato la domanda di risarcimento danni da infiltrazioni proposta da M.M. nei confronti di U.A..

La Corte di appello ha rigettato la domanda sul rilievo che in base alle risultanze della c.t.u. non era possibile ritenere raggiunta la prova che le infiltrazioni nell’appartamento dell’attrice provenissero dai servizi igienici dell’appartamento dell’ U..

Propone ricorso per cassazione M.M..

Non presenta difese U.A..

Il Collegio invita il Consigliere estensore a redigere una sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia vizio motivazionale per aver la Corte di merito commesso un grave errore di fatto nel travisare i luoghi in quanto il c.t.u. non aveva mai affermato che fra il pavimento del piano soprastante e il soffitto della M. passassero tubazioni condominiali con conseguente nullità della sentenza.

2. Il motivo è inammissibile.

Il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poichè, risolvendosi in un’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass. 10/03/2006, n. 5251;

Cass. 20/06/2008, n. 16809; Cass, 30.1.2003, n. 1512; Cass. 27.1.2003, n. 1202).

3. Con il secondo motivo si denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla presenza del silicone intorno al piatto doccia e violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c..

La ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “le parti sono tenute alla lealtà processuale? anche nel corso della ctu?” 4. Il motivo è inammissibile.

A norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo Cass. Sez. U, sent. 11-03-2008 n. 6420.

5. Con il terzo motivo viene denunziata la violazione dell’art. 2697c.c.. Ritiene la ricorrente che nel caso di infiltrazione di acqua dall’appartamento sovrastante è il proprietario dell’immobile superiore che deve fornire la prova liberatoria, altrimenti questi è tenuto al risarcimento del danno.

6. IL motivo è infondato.

L’art. 2051 c.c. (che pone una presunzione di responsabilità e non di colpa) non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionaiità (Cass. civ., Sez. 3^, 01/04/2010, n. 8005).

7. Nella fattispecie la Corte di appello ha ritenuto che sulla base della sola CTU non poteva ritenersi provato il nesso causale tra la cosa (il bagno dell’ U.) ed il danno, in quanto detta infiltrazione ben poteva essere provocata dai tubi condominiali e quindi da altre cose non nella custodia del convenuto.

Quanto alla ritenuta non idoneità della prova raggiunta e, quindi della ritenuta apoditticità della CTU, ciò è una valutazione di merito L’accertamento del nesso causale tra il fatto illecito e l’evento dannoso rientra tra i compiti del giudice del merito ed è sottratto al sindacato di legittimità della Suprema Corte, la quale, nei limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è legittimata al solo controllo sull’idoneità delle ragioni addotte dal giudice la fondamento della propria decisione. Cass., 10/05/2005, n. 9754. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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