Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24086 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/10/2017, (ud. 21/04/2017, dep.13/10/2017),  n. 24086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco M. – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25768-2014 proposto da:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del Presidente del C.d.A. e

legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE TRASTEVERE 78, presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO

ROSSI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.R., B.S., B. ASCENSORI DI B.S.

& C SNC, R.E., V.C., G.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1272/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 31/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di appello del 19 giugno 2006, il Ministero delle Comunicazioni, successivamente, dello Sviluppo Economico, ha chiesto la riforma della sentenza adottata dal Tribunale di Firenze, in data 16 febbraio 2006, che aveva dichiarato il Ministero responsabile in solido, con R.E., funzionario postale, nonchè con la snc Ascensori B. e B.S. del decesso di V.G., verificatosi il (OMISSIS), con condanna al risarcimento dei danni in favore degli eredi del V.. Con l’unico motivo di impugnazione il Ministero eccepiva il difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande azionate, per essere invece legittimato, come già sostenuto in primo grado, l’Ente Poste Italiane, poi divenuto Poste Italiane S.p.A;

con sentenza pubblicata il 31 luglio 2013 la Corte d’Appello di Firenze, rilevava che l’evento si era consumato prima che il servizio postale fosse trasferito dal Ministero ai soggetti subentrati per legge e che, ai sensi della L. n. 71 del 1994, art. 6 la successione a titolo particolare tra Ministero ed Ente Poste Italiane doveva riferirsi esclusivamente ai rapporti contrattuali, con esclusione di quello in oggetto; conseguentemente, individuava come soggetto legittimato passivamente il Ministero dello Sviluppo Economico e rigettava l’appello del Ministero;

avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero dello Sviluppo Economico sulla base di due motivi. Resiste in giudizio la S.p.A. Poste Italiane con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il Ministero deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 del D.L. convertito nella L. n. 71 del 1994 e dell’art. 111 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 poichè, sulla base di tali disposizioni, il nuovo Ente Poste è titolare dei rapporti attivi e passivi, non potendosi ritenere, come sostenuto dai giudici di merito, che all’Ente Poste sarebbero state trasferite le sole situazioni giuridiche di matrice contrattuale, conformemente alla giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia. In particolare, dalla premessa secondo cui in virtù del mantenimento del Ministero si sarebbe prodotta una successione a titolo particolare, non deriva la conseguenza sostenuta dalla Corte territoriale che il trasferimento di ogni singolo rapporto giuridico avrebbe richiesto una previsione specifica, ma il criterio opposto, fondato proprio sulla clausola generale utilizzata dall’art. 6, riferibile a ogni obbligazione risarcitoria;

con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2560 c.c. e del D.L. n. 487 del 1993, artt. 1 e 6 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte d’Appello assimilato l’ipotesi in esame di trasferimento dal Ministero di una attività imprenditoriale organizzata, costituita come amministrazione autonoma, alla fattispecie della cessione di azienda, con conseguente applicazione dell’art. 2560 c.c. e relativa permanenza in capo al cedente degli obblighi per i debiti pregressi. Al contrario, durante la fase intermedia, che ha preceduto la trasformazione in S.p.A. dell’Ente Poste con decorrenza 1 gennaio 1998, non era possibile parlare di attività imprenditoriale organizzata;

i motivi possono essere trattati congiuntamente riguardando l’interpretazione della L. n. 71 del 1994, art. 6 che recita: “l’ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonchè dei diritti e dei beni dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, ad eccezione dei beni da destinare a sedi e uffici del Ministero”. Secondo la Corte territoriale tale disposizione disciplina una successione a titolo particolare tra il Ministero delle Comunicazioni e l’Ente Poste italiane, al fine di rendere efficiente un servizio di pubblico interesse come quello postale, mediante la sua successiva privatizzazione, attraverso una fase transitoria che prevedeva la struttura di ente pubblico economico, per poi approdare a quella della società per azioni. I giudici di merito hanno interpretato l’incipit del citato articolo 6 (“titolare dei rapporti attivi e passivi”) nel senso di ritenere escluse dalla successione le obbligazioni fondate su fatto illecito o, comunque, su profili differenti da quelli contrattuali, in quanto le disposizioni della L. n. 71 del 1994, che riguardano il nuovo ente, disciplinano lo statuto, la organizzazione, il patrimonio, la privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti e i profili contrattuali, mentre alcuna norma è dettata in tema di responsabilità del nuovo ente per i fatti illeciti extracontrattuali, verificatisi quando esisteva ancora l’articolazione autonoma delle Poste e Telecomunicazioni. Orbene, tale valutazione appare condivisibile. In primo luogo, è lo stesso ricorrente a convenire che “in virtù del mantenimento in essere del Ministero si sia prodotta una successione a titolo particolare”, contestandone però gli effetti fatti derivare da tale fattispecie dalla Corte territoriale. Al contrario, nell’ipotesi di successione a titolo particolare deve trovare applicazione il principio per cui possono transitare, dal punto di vista processuale, esclusivamente le vicende che riguardano il profilo contrattuale in quanto, “nella responsabilità per i danni derivanti da una attività illecita, non è ipotizzabile una successione a titolo particolare ai sensi dell’art. 111 c.p.c.” pure nei casi in cui un comportamento analogo o identico a quello del primo agente venga posto in essere anche da un altro che abbia acquistato il bene utilizzato per lo svolgimento della stessa attività (Sez. 2, Sentenza n. 7381 del 30/05/2001, Rv. 547143 – 01). Sotto altro profilo la tesi del trasferimento di parte delle competenze, con esclusione di ogni profilo di successione a titolo universale, trova riscontro nella stessa disciplina di legge, in quanto l’art. 2 prevede che restano attribuite al Ministero le funzioni indicate dall’art. 11, cioè tutte le complesse attribuzioni che riguardano la vigilanza ed in genere i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo, mentre l’art. 12 fa riferimento alle funzioni ed ai compiti non attribuiti all’Ente, che permangono in capo al Ministero delle Poste e Comunicazioni. Tali considerazioni risultano assorbenti anche rispetto al secondo motivo, col quale il Ministero censura l’ulteriore e autonoma motivazione della Corte territoriale;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della insussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17 in quanto risulta soccombente una amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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