Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24085 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 30/10/2020), n.24085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 777/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12

– ricorrente –

contro

V.P., rappresentata e difesa dall’Avv. Bianca Salvatore del

Foro di Siracusa, con domicilio eletto in Roma, Via Monte Zebio n.

19, presso lo studio dell’avv. Russo Ornella;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, Sezione Staccata di Siracusa, n. 137/16/13 pronunciata il

26.2.2013 e depositata il 30.4.2013

Udita la relazione svolta in camera di consiglio del 24.6.2020 dal

consigliere Dott. Saieva Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, V.P., esercente attività di panetteria in Solarino, impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno 2005, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva rettificato il reddito d’impresa dichiarato, contestando l’illegittimità del metodo induttivo applicato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39.

2. La Commissione tributaria adita rigettava il ricorso.

3. L’appello proposto dalla contribuente avverso tale decisione veniva parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, la quale, con sentenza n. 137/16/13, pronunciata il 26.2.2013 e depositata il 30.4.2013, rideterminava i maggiori ricavi, riducendo la percentuale di ricarico sui costi del venduto dal 180% al 96,89%.

4. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui la contribuente resiste con controricorso.

6. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 24.6.2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis 1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “su un punto decisivo del giudizio”, non avendo la C.T.R. “considerato gli elementi di fatto che evidenziavano l’inattendibilità della contabilità e legittimavano l’accertamento posto in essere, tra cui la rilevata percentuale di ricarico del 96,89% non aderente alla realtà fattuale, ma frutto delle vendite in nero rilevate extra contabilmente”, spettando al giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, il compito di “valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio e prima ancora dai verificatori”.

1.1. Detto motivo è inammissibile.

1.2. Trattandosi di sentenza pubblicata il 30.4.2013 deve essere applicato l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale deve essere interpretato come riduzione al “minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione” essendo ormai denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

1.3. Nel caso in esame la ricorrente non denuncia alcun omesso esame di un fatto storico ma censura globalmente ed indistintamente la motivazione, denunciandone sostanzialmente l’insufficienza (vizio non più deducibile secondo il “riformato” art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e sollecitando questa Corte a sostituirsi al giudice di merito nell’esame complessivo delle risultanze probatorie, formulando in tal modo censure di merito non ammesse nel giudizio di legittimità.

1.4. Ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stato ulteriormente precisato che il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame di un fatto storico – da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, 03/10/2018 n. 24035), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, 18/10/2018, n. 26305), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d) e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, lamentando che la C.T.R., anzichè esaminare e valutare compiutamente le circostanze addotte dall’Ufficio a sostegno dell’accertamento, avrebbe ingiustificatamente ridotto la percentuale di ricarico, applicando quella stessa che risultava dai dati contabili dichiarati dalla parte ed incontestabilmente ritenuti inattendibili, così violando la normativa in epigrafe che legittimava il ricorso all’accertamento induttivo in presenza di contabilità irregolare e non attendibile, spostando l’onere della prova a carico del contribuente, anche in relazione alla determinazione della percentuale di ricarico.

2.1 Invero, la ricorrente, pur censurando la sentenza della Commissione tributaria regionale per violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2), in realtà censura le argomentazioni con cui la Commissione stessa ha ritenuto insussistenti i presupposti di fatto per l’impiego dell’accertamento induttivo, con diretta incidenza, dunque, sulla motivazione della decisione.

Infatti, nel censurare la impugnata sentenza poichè la CTR avrebbe “infondatamente ridotto la percentuale di ricarico applicando quella stessa che risulta dai dati contabili dichiarati dalla parte ed incontestabilmente ritenuti inattendibili” (cfr. pag. 11 del ricorso) non si confronta espressamente con l’accertamento in fatto (compiuto in sentenza) secondo cui “più aderente alla realtà appare la percentuale del 96,89% applicata dalla Guardia di finanza in sede di verifica fiscale” (e non quindi solo sulla base dei “dati contabili dichiarati dalla parte”).

Ciò rilevato in fatto, non si rinviene alcuna violazione di legge dal momento che, secondo il principio di acquisizione della prova, la C.T.R. ha deciso sulla base degli elementi di prova disponibili, senza violare la regola di riparto dell’onere della prova (ex art. 2697 c.c.).

3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Alcunchè va disposto in ordine al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, trattandosi di ricorso proposto da un’Amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. U., 8/5/2014, n. 9938; Cass. Sez. 6, 29/01/2016, n. 1778; Cass. Sez. 6, 5/11/2014, n. 23514).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al rimborso in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in Euro 3.500,00, nonchè al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, I.V.A. e c.p.A. come per legge.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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