Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24085 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. II, 26/09/2019, (ud. 08/03/2019, dep. 26/09/2019), n.24085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8792-2018 proposto da:

B.N., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO

ABBATE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVAMBATTISTA FERRIOLO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto n. 2634/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositate il 28/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/03/2019 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con più ricorsi ex L. n. 89 del 2001 depositati innanzi alla Corte d’Appello di Perugia alcuni in riassunzione di precedenti ricorsi presentati innanzi alla Corte d’appello di Roma, che si era dichiarata territorialmente incompetente, altri depositati direttamente presso la corte umbra nel 2012 – i ricorrenti in epigrafe indicati chiedevano dichiararsi la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’irragionevole durata di un procedimento amministrativo instaurato nel settembre 2000 innanzi al Tar Lazio ed ancora pendente nel 2010, quando avevano proposto ricorso innanzi alla Corte d’Appello di Roma e di Perugia.

Il Ministero si costituiva e chiedeva dichiararsi inammissibile la domanda.

Con decreto depositato il 28.9.2017, la Corte d’Appello di Perugia dichiarava inammissibili le domande formulate dai ricorrenti indicati a pag. 31 e 32 del decreto, indicando, accanto ai loro nominativi, la ragione della inammissibilità (“duplicazione domanda”, “eccezione di giudicato”, “violazione del ne bis in idem”, “domanda accolta”).

Per la cassazione del decreto hanno proposto ricorso i soggetti indicati in epigrafe sulla base di cinque motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.

In prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, I.L. e B.N. deducono la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, per avere la corte territoriale calcolato il periodo di irragionevole durata in sette anni, dal settembre 2000 al settembre 2010, nonostante il decreto di perenzione fosse stato emesso nel gennaio 2013; la corte territoriale avrebbe, pertanto, errato nel non considerare il periodo decorrente dal 16.9.2010 fino alla perenzione.

Con il secondo motivo di ricorso, le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c. in relazione al D.M. n. 55 del 2014 per avere la corte territoriale liquidato un importo, pari ad Euro 810,00 inferiore ai minimi tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014, ratione temporis applicabile trattandosi di liquidazione successiva al 3.4.2014; inoltre la corte territoriale non avrebbe aumentato il compenso del 20% previsto dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2 previsto in caso di assistenza a più soggetti.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.

Dall’esame del provvedimento della Corte d’appello di Perugia, risulta che le ricorrenti, pur indicate nominativamente nell’epigrafe, non sono state destinatarie di alcuna statuizione, in quanto le stesse non risultano nell’elenco di cui alle pagine da 25 a 29 del provvedimento impugnato.

Con il terzo motivo di ricorso, A.R. ed altri soggetti, indicati dal numero 3 al numero 33 del ricorso per cassazione, deducono la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sul ricorso proposto innanzi alla Corte d’Appello di Perugia nel 2012, riunito a quello proposto nel 2010 innanzi alla Corte d’Appello di Roma in relazione al medesimo giudizio presupposto, ritenendo erroneamente che vi fosse una duplicazione delle domande, mentre il ricorso depositato successivamente avrebbe riguardato un ulteriore segmento temporale del medesimo giudizio.

Con il quinto motivo di ricorso, L.O. ed altri soggetti, indicati dal numero 52 al numero 56 del ricorso, deducono la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sul ricorso proposto innanzi alla Corte d’Appello di Perugia, depositato il 10.9.2012, in riassunzione di precedenti ricorsi proposti innanzi alla Corte d’Appello di Roma, dichiaratasi territorialmente incompetente, ritenendo erroneamente che vi fosse una duplicazione delle domande, pur trattandosi di un ulteriore segmento temporale del medesimo giudizio presupposto.

I motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

In caso di proposizione della domanda di equa riparazione in pendenza del procedimento presupposto, questa Corte ha affermato che il giudice deve prendere di regola in considerazione, ai fini della valutazione della ragionevolezza della durata di detto processo, il solo periodo intercorrente tra il suo promovimento e la data di proposizione del ricorso per equa riparazione, non potendo considerare altresì, con valutazione prognostica, l’ulteriore ritardo, futuro ed incerto, suscettibile di maturazione nel prosieguo del primo processo, che può essere posto a fondamento della proposizione di ulteriore domanda a meno che la medesima ulteriore durata già verificatasi nel corso del procedimento di equa riparazione denoti un protrarsi della violazione in precedenza maturata e sia oggetto di specifica allegazione del ricorrente ad integrazione dell’originaria domanda, attività da intendersi consentita nel rito di cui agli artt. 737 c.p.c. e segg., nel quale non vigono le preclusioni previste per il giudizio di cognizione ordinario, e le cui forme sono vincolate essenzialmente al rispetto del principio del contraddittorio e di quello del diritto di difesa (Cassazione civile sez. VI, 21/01/2019, n. 1521, Cass. Sez. 1, 14/04/2011, n. 8547; Cass. Sez. 6-2, 16/07/2015, n. 14980; Cass. Sez. 1, 04/10/2005, n. 19352; sulle preclusioni nel rito camerale Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4693; Cass. Sez. 6-2, 14/06/2017, n. 14842; Cass. Sez. 2, 04/10/2012, n. 16907).

Nel momento in cui con la seconda domanda di equo indennizzo viene ad essere richiesto l’ulteriore ristoro del pregiudizio derivante dal protrarsi del giudizio di appello, nel sistema anteriore alle modifiche introdotte con D.L. n. 83 del 2012 (ma ripristinato nella sostanza per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 88 del 2018) si è precisato che la proposizione di successive domande di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata di un medesimo processo costituisce esercizio di una specifica facoltà prevista dalla legge, postulando essa il riconoscimento dell’equo indennizzo in relazione alla durata dell’intero giudizio, dall’introduzione sino alla pronuncia definitiva, trattandosi comunque di richiesta relativa ad un processo che resta unitario. In tal caso, la porzione di tempo reputata irragionevole nella sua durata ed oggetto della seconda domanda non può essere nuovamente decurtata del periodo di tempo ritenuto ragionevole per il grado ove il giudizio a quo prosegua, se di tale durata si è già tenuto conto in occasione della liquidazione del primo indennizzo (cfr. Cass. civ., sez. VI, 4/02/2019, n. 3204; Cass. n. 3207/2012).

Nella specie, la corte territoriale ha erroneamente ritenuto che i ricorsi depositati innanzi alla Corte d’Appello di Perugia, che si riferivano al medesimo giudizio presupposto ancora pendente innanzi al Tar Lazio, in relazione al quale era già stata avanzata domanda di equa riparazione innanzi alla Corte d’Appello di Roma, costituissero duplicazione della domanda, mentre riguardavano un ulteriore segmento temporale del medesimo giudizio presupposto, sicchè la corte avrebbe dovuto liquidare anche il danno relativo all’ulteriore segmento temporale.

Il decreto va, pertanto, cassato in relazione ai motivi accolti e rinviato innanzi alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: “in caso di proposizione della domanda di equa riparazione in pendenza del procedimento presupposto, il giudice deve prendere di regola in considerazione, ai fini della valutazione della ragionevolezza della durata di detto processo, il solo periodo intercorrente tra il suo promovimento e la data di proposizione del ricorso per equa riparazione, a meno che non si sia verificata nel corso del procedimento di equa riparazione un protrarsi della violazione già maturata e questa sia oggetto di specifica domanda o di allegazione del ricorrente ad integrazione dell’originaria domanda”.

Con il quarto motivo di ricorso, B.G. ed altri soggetti indicati nell’epigrafe del ricorso dal n. 35 al n. 51, deducono la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, poichè la corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la domanda proposta in relazione al medesimo giudizio presupposto, ritenendola coperta da giudicato, essendo stata rigettata con decreto N. 1349/2013.

Il ricorso è inammissibile per carenza di specificità, in quanto si limita ad allegare che le parti avrebbero depositato altri ricorsi innanzi alla Corte d’Appello di Perugia, in relazione ad ulteriori segmenti temporali del medesimo giudizio presupposto, definito con decreto di rigetto, senza indicare la sede gli atti processuali su cui il ricorso si fonda, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4. Era onere del ricorrente, per soddisfare il principio di specificità, produrre i documenti elencati a pag. 20 del ricorso, o, indicare la sede processuale in cui erano stati prodotti nel giudizio di merito.

(Ndr: testo originale non comprensibile).

P.Q.M.

accoglie il terzo ed il quinto motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo, il secondo ed il quarto, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi ad altra sezione della Corte d’Appello di Perugia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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